Questa pensione spetta ai familiari:

  • dell’iscritto deceduto in pensione (pensione di reversibilità);
  • dell’iscritto deceduto in attività (pensione indiretta).

Il diritto alla pensione si acquisisce automaticamente per legge, non dipende, cioè, né dalla successione né dalla scelta di accettare o meno l’eredità. L’importo della pensione è ripartito tra i familiari in quote percentuali.

La rendita a cui i familiari hanno diritto è una quota della pensione percepita dall’iscritto al momento del decesso (pensione di reversibilità). Se l’iscritto è deceduto quando era ancora in attività l’assegno consiste in una quota della pensione a cui avrebbe avuto diritto se, al momento del decesso, fosse diventato inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio della professione medica o odontoiatrica (pensione indiretta).

I principali beneficiari sono:

  • il coniuge
  • il coniuge separato (se la separazione è avvenuta con addebito a suo carico, per poter ottenere la pensione deve essere titolare dell’assegno alimentare)
  • il coniuge divorziato se titolare dell’assegno di mantenimento e non si è risposato (vedi i casi particolari)
  • figli (fino a 21 anni, oppure fino a 26 se studenti; oltre queste età se riconosciuti inabili e a carico del medico/odontoiatra)
  • minori regolarmente affidati a norma di legge (fino a 21 anni, oppure fino a 26 se studenti; oltre queste età se riconosciuti inabili e a carico del medico/odontoiatra)
  • nipoti che vivono a carico del/la nonno/a medico/odontoiatra (fino a 21 anni, oppure fino a 26 se studenti; oltre queste età se riconosciuti inabili e a carico del medico/odontoiatra)

In assenza dei beneficiari sopra indicati la pensione va ai genitori solo se sono a carico del medico/odontoiatra al momento del decesso. In mancanza anche dei genitori la pensione va ai fratelli e alle sorelle solo se sono totalmente inabili e a carico del medico/odontoiatra al momento del decesso.

Attenzione: se il coniuge si risposa deve comunicarlo all’Enpam perché perde il diritto alla pensione a partire dal mese successivo a quello del matrimonio.

Solo il coniuge: 70%;
coniuge e un figlio: 80% (cioè 60% al coniuge e 20% al figlio);
coniuge e due o più figli: 100% (cioè 60% al coniuge e 40% ai figli);
solo un figlio: 80%;
due figli: 90%;
tre o più figli: 100%.

Per avere diritto alla pensione non è previsto un requisito minimo di anzianità contributiva dell’iscritto deceduto. È l’Enpam, infatti, a integrare l’anzianità maturata dal medico o dal dentista con gli anni che mancano per arrivare all’età prevista per la pensione, fino a un massimo di 10 anni.

In ogni caso i familiari possono contare su una pensione di circa 18mila euro all’anno da ripartire in quote percentuali tra gli eventuali beneficiari.

Chi prende altre pensioni da altri enti di previdenza obbligatoria e la somma di queste è meno di 18mila euro, riceve dall’Enpam la differenza. Se la somma delle pensioni è maggiore di 18mila euro non si ha diritto all’incremento.

In caso di morte per Covid-19 l’anzianità contributiva viene aumentata fino a un massimo di 20 anni.

 

Come funziona il bonus di anzianità contributiva nelle varie gestioni

Se hai compiuto 21 anni e sei studente, per continuare a ricevere la pensione fino a 26 anni, devi autocertificare che stai proseguendo con gli studi.

Per farlo devi compilare il modulo entro il 31 dicembre di ogni anno:

  • entra nell’area riservata;
  • nella colonna di sinistra, alla voce Domande e dichiarazioni online, clicca su Certificazione Studi Orfani.

Se non presenti l’autocertificazione entro il termine previsto il versamento della pensione verrà sospeso.

Fine degli studi

Una volta completati o interrotti gli studi non avrai più diritto alla pensione. In questo caso devi comunicare tempestivamente all’Enpam la fine degli studi per consentire agli uffici di interrompere il pagamento e di aumentare la pensione agli altri eventuali componenti della famiglia.

La comunicazione di fine degli studi va fatta online:

  • entra nell’area riservata;
  • nella colonna di sinistra, alla voce Domande e dichiarazioni online, clicca su Certificazione Studi Orfani.

IN CASO DI DIVORZIO (O SEPARAZIONE)

Coniuge divorziato titolare di assegno di mantenimento

Se il medico/odontoiatra deceduto non si era risposato, il coniuge divorziato fa domanda di pensione all’Enpam e prende la quota di pensione a cui ha diritto. La regola vale anche per il coniuge separato (se però la separazione è avvenuta con addebito a suo carico, per poter ottenere la pensione deve essere titolare dell’assegno alimentare).

Coniuge superstite + coniuge divorziato

In questo caso il coniuge superstite (cioè il coniuge con cui l’iscritto era sposato al momento del decesso) fa domanda di pensione all’Enpam.

Il coniuge divorziato (con assegno di mantenimento) fa ricorso al tribunale in base all’articolo 9 comma 3 della legge n. 898 del 1970. Il tribunale stabilirà la quota a cui ha diritto. Una volta ricevuta la sentenza, il coniuge divorziato dovrà inviarla all’Enpam (in base alla legge 53 del 1994).

L’Enpam pagherà la quota che spetta al coniuge divorziato (con gli eventuali arretrati dal mese successivo al decesso) e recupererà le somme non dovute che sono state accreditate al coniuge superstite fino a quel momento. Il coniuge superstite potrà scegliere se restituire all’Enpam la parte ricevuta in più in un’unica soluzione o con un piano rateale.

Più coniugi divorziati con assegno di mantenimento

In questo caso i coniugi divorziati dovranno fare tutti ricorso al tribunale in base all’articolo 9 comma 3 della legge n. 898 del 1970. Il tribunale stabilirà la quota a cui ciascuno ha diritto. Una volta ricevuta la sentenza, dovranno inviarla all’Enpam (in base alla legge 53 del 1994).

 

MEDICO O ODONTOIATRA CANCELLATO O RADIATO DALL’ORDINE

In caso di decesso prima dell’età pensionabile, i familiari hanno diritto alla pensione se il medico o l’odontoiatra ha un’anzianità contributiva di 5 anni. Se manca il requisito dei 5 anni, l’Enpam restituisce i contributi con una maggiorazione. La somma va ripartita tra i familiari in quote percentuali.

Beneficiari
Regolamento Fondo di previdenza generale (art.23)

Percentuali di pensione
Regolamento Fondo di previdenza generale (art. 24)

Restituzione dei contributi
Regolamento Fondo di previdenza generale (art. 9, comma 4)

#Contatti

SAT – Servizio Accoglienza Telefonica
tel. 06 4829 4829 – fax 06 4829 4444 – email info.iscritti@enpam.it
orari: dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00 e dalle 14.30 alle 17.00
venerdì ore 9,00-13,00

Per incontrare di persona i funzionari:
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78 – Roma
orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 13,00.

Ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri
Consultare l’elenco degli Ordini presenti sul territorio in questa sezione