IN CASO DI DIVORZIO (O SEPARAZIONE)
Coniuge divorziato titolare di assegno di mantenimento
Se il medico/odontoiatra deceduto non si era risposato, il coniuge divorziato fa domanda di pensione all’Enpam e prende la quota di pensione a cui ha diritto. La regola vale anche per il coniuge separato (se però la separazione è avvenuta con addebito a suo carico, per poter ottenere la pensione deve essere titolare dell’assegno alimentare).
Coniuge superstite + coniuge divorziato
In questo caso il coniuge superstite (cioè il coniuge con cui l’iscritto era sposato al momento del decesso) fa domanda di pensione all’Enpam.
Il coniuge divorziato (con assegno di mantenimento) fa ricorso al tribunale in base all’articolo 9 comma 3 della legge n. 898 del 1970. Il tribunale stabilirà la quota a cui ha diritto. Una volta ricevuta la sentenza, il coniuge divorziato dovrà inviarla all’Enpam (in base alla legge 53 del 1994).
L’Enpam pagherà la quota che spetta al coniuge divorziato (con gli eventuali arretrati dal mese successivo al decesso) e recupererà le somme non dovute che sono state accreditate al coniuge superstite fino a quel momento. Il coniuge superstite potrà scegliere se restituire all’Enpam la parte ricevuta in più in un’unica soluzione o con un piano rateale.
Più coniugi divorziati con assegno di mantenimento
In questo caso i coniugi divorziati dovranno fare tutti ricorso al tribunale in base all’articolo 9 comma 3 della legge n. 898 del 1970. Il tribunale stabilirà la quota a cui ciascuno ha diritto. Una volta ricevuta la sentenza, dovranno inviarla all’Enpam (in base alla legge 53 del 1994).
MEDICO O ODONTOIATRA CANCELLATO O RADIATO DALL’ORDINE
In caso di decesso prima dell’età pensionabile, i familiari hanno diritto alla pensione se il medico o l’odontoiatra ha un’anzianità contributiva di 5 anni. Se manca il requisito dei 5 anni, l’Enpam restituisce i contributi con una maggiorazione. La somma va ripartita tra i familiari in quote percentuali.