Domanda di pensione ai familiari dell’iscritto/a deceduto/a (Coniuge)

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Requisiti

Al coniuge superstite dell’iscritto deceduto in costanza di contribuzione il vigente Regolamento del Fondo di Previdenza Generale riconosce un’aliquota della pensione che sarebbe spettata all’iscritto stesso ove fosse diventato totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso (pensione indiretta).

Con decorrenza 1° gennaio 1998 la pensione indiretta spettante ai superstiti è maggiorata - se inferiore - sino ad un trattamento minimo garantito, d’importo annualmente rivalutato (Delibera CdA n. 2 del 15 febbraio 2002).

Al coniuge  dell’iscritto già pensionato del Fondo spetta una aliquota della pensione di cui fruiva il de cuius all’atto del decesso (pensione di reversibilità).

Il diritto a pensione dei superstiti, ancorché collegato in vari modi alla posizione previdenziale dell’iscritto, è tuttavia ad essi riconosciuto iure proprio e non iure successionis.

Il coniuge superstite consegue il trattamento su domanda, da presentare direttamente alla Fondazione Enpam, ovvero, anche, per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.

Essa decorre – una volta accertati la sussistenza dei requisiti – dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell’iscritto o del pensionato dante causa, sempreché l’avente diritto presenti domanda all’Ente entro 5 anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a 5 annualità della pensione spettante, con esclusione della rivalutazione annua maturata in detto periodo.

Il coniuge superstite ha diritto alla pensione indiretta o di reversibilità nelle seguenti misure

Beneficiari Quota Status pensionistico
il solo coniuge 70% se unico beneficiario del trattamento
il coniuge + 1 o più orfani 60% se in concorso con uno o più orfani aventi diritto a pensione

Non c’è concorso del coniuge superstite con le altre categorie di familiari superstiti: gli ascendenti o  i collaterali del de cuius.

Le predette quote di pensione (70% o 60% del trattamento astrattamente spettante) sono ripartite fra il coniuge e gli altri eventuali ex-coniugi, alle condizioni stabilite dalla legge sullo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In proposito i Regolamenti Enpam si limitano a rinviare sic et simpliter alla disciplina statale. Sicché il coniuge divorziato superstite ha diritto alla pensione, purché

  • non si sia risposato,
  • sia in godimento dell’assegno di divorzio
  • l’iscrizione del de cuius al fondo di previdenza sia iniziata prima della sentenza di divorzio.

La legge disciplina separatamente due ipotesi:

  1. il caso in cui l'ex coniuge sia l’unico superstite avente diritto a pensione. In tale evenienza l’Ente gli riconosce il diritto a pensione su mera presentazione della domanda e della documentazione di rito
  2. il caso in cui l'ex coniuge, o gli ex coniugi, concorrano con il coniuge non divorziato al momento del decesso dell’iscritto. In questa seconda occorrenza, l’ex coniuge deve presentare, oltre la domanda e la documentazione di rito, copia della sentenza del tribunale che gli assegna una quota della pensione e degli altri assegni spettanti al coniuge. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni spettanti, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.

A seguito della riforma della disciplina sul divorzio (L. 6 marzo 1987 n. 74) il diritto a pensione dell’ex coniuge superstite, già titolare di assegno di divorzio,

  • matura alla morte del de cuius,
  • è correlato alla data di domanda di trattamento presentata all’ente erogatore della pensione,
  • è regolamentato alla stessa stregua del diritto a pensione del coniuge superstite non divorziato
  • consiste in una posizione di diritto vantata dal coniuge divorziato ancor prima che contro il coniuge superstite, verso lo stesso ente previdenziale tenuto a prestazione.

Nei casi di separazione, la pensione spetta anche al coniuge superstite separato per sua colpa, sempreché avesse diritto alla corresponsione dell’assegno alimentare da parte dell’iscritto deceduto.

Quando passa a nuove nozze, il coniuge superstite perde il diritto alla pensione con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il matrimonio. In tal caso al coniuge superstite compete un assegno una tantum, pari a due annualità della sua quota di pensione, calcolate sulla base dell’importo lordo percepito nell’ultimo mese di godimento del diritto, comprensivo dell’indicizzazione ISTAT sino a quel momento maturata.

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Contatti: E-mail: info.iscritti@enpam.it Tel. 06 48294829