Questa pensione spetta ai familiari del:
• medico/odontoiatra deceduto in pensione (pensione di reversibilità);
• medico/ odontoiatra deceduto in attività (pensione indiretta).

Il diritto alla pensione si acquisisce automaticamente per legge, non dipende, cioè, né dalla successione né dalla scelta di accettare o meno l’eredità. L’importo della pensione è ripartito tra i familiari in quote percentuali.

La rendita a cui i familiari hanno diritto è una quota della pensione percepita dal medico/odontoiatra al momento del decesso (pensione di reversibilità). Se l’iscritto/a è deceduto quando era ancora in attività l’assegno consiste in una quota della pensione a cui il medico avrebbe avuto diritto se, al momento del decesso, fosse diventato inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio della professione medica/odontoiatrica (pensione indiretta).

I principali beneficiari sono:

  • il coniuge
  • il coniuge separato (se la separazione è avvenuta con addebito a suo carico, deve essere titolare dell’assegno alimentare)
  • il coniuge divorziato se titolare dell’assegno di mantenimento e non si è risposato (se concorre con il coniuge deve rivolgersi al tribunale per la determinazione della quota di pensione che gli/le spetta)
  • figli (fino a 21 anni, oppure fino a 26 se studenti; oltre queste età se riconosciuti inabili e a carico del medico/odontoiatra)
  • minori regolarmente affidati a norma di legge (fino a 21 anni, oppure fino a 26 se studenti; oltre queste età se riconosciuti inabili e a carico del medico/odontoiatra)
  • nipoti che vivono a carico del/la nonno/a medico/odontoiatra (fino a 21 anni, oppure fino a 26 se studenti; oltre queste età se riconosciuti inabili e a carico del medico/odontoiatra)

In assenza dei beneficiari sopra indicati la pensione va ai genitori solo se sono a carico del medico/odontoiatra al momento del decesso. In mancanza anche dei genitori la pensione va ai fratelli e alle sorelle solo se sono totalmente inabili e a carico del medico/odontoiatra al momento del decesso.

Solo il coniuge: 70%;
coniuge e un figlio: 80% (cioè 60% al coniuge e 20% al figlio);
coniuge e due o più figli: 100% (cioè 60% al coniuge e 40% ai figli);
solo un figlio: 80%;
due figli: 90%;
tre o più figli: 100%.

Per avere diritto alla pensione non è previsto un requisito minimo di anzianità contributiva dell’iscritto/a deceduto/a. È l’Enpam, infatti, a integrare l’anzianità maturata dal medico/odontoiatra con gli anni che mancano per arrivare all’età pensionabile, fino a un massimo di 10 anni.
In ogni caso i familiari possono contare su una pensione di circa 15mila euro all’anno da ripartire in quote percentuali tra gli eventuali beneficiari. Se si è titolari di altre pensioni a carico di altri enti obbligatori e la somma dei vari assegni è inferiore a 15mila euro, l’Enpam versa la differenza, se è superiore non si ha diritto all’incremento.

ATTENZIONE: in caso di morte per Covid-19 l’anzianità contributiva viene aumentata fino a un massimo di 20 anni.

Se hai compiuto 21 anni e sei studente, per continuare a ricevere la pensione fino a 26 anni, devi autocertificare che stai proseguendo con gli studi.

Per farlo devi compilare il modulo entro il 31 dicembre di ogni anno:

  • entra nell’area riservata;
  • nella colonna di sinistra, alla voce Domande e dichiarazioni online, clicca su Certificazione Studi Orfani.

Se non presenti l’autocertificazione entro il termine previsto il versamento della pensione verrà sospeso.

Fine degli studi

Una volta completati o interrotti gli studi non avrai più diritto alla pensione. In questo caso devi comunicare tempestivamente all’Enpam la fine degli studi per consentire agli uffici di interrompere il pagamento e di aumentare la pensione agli altri eventuali componenti della famiglia.

La comunicazione di fine degli studi va fatta online:

  • entra nell’area riservata;
  • nella colonna di sinistra, alla voce Domande e dichiarazioni online, clicca su Certificazione Studi Orfani.

Medico o odontoiatra cancellato o radiato dall’Ordine

In caso di decesso prima dell’età pensionabile, i familiari hanno diritto alla pensione se il medico o l’odontoiatra ha un’anzianità contributiva di 5 anni. Se manca il requisito dei 5 anni, l’Enpam restituisce i contributi con una maggiorazione. La somma va ripartita tra i familiari in quote percentuali.

Beneficiari
Regolamento Fondo di previdenza generale (art.23)

Percentuali di pensione
Regolamento Fondo di previdenza generale (art. 24)

Restituzione dei contributi
Regolamento Fondo di previdenza generale (art. 9, comma 4)

#Contatti

SAT – Servizio Accoglienza Telefonica
tel. 06 4829 4829 – fax 06 4829 4444 – email info.iscritti@enpam.it
(nei fax e nelle email indicare sempre i recapiti telefonici)
orari: dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00 e dalle 14.30 alle 17.00
venerdì ore 9,00-13,00

Per incontrare di persona i funzionari:
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78 – Roma
orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 13,00.

Ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri
Consultare l’elenco degli Ordini presenti sul territorio in questa sezione