Questa pensione spetta ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli addetti alla continuità assistenziale e all’emergenza territoriale che svolgono attività professionale per il Servizio sanitario nazionale e/o per alcuni altri Enti (ad esempio: Inps, Inail, Ferrovie dello stato, Casse marittime, Casse aziendali ecc.).
Possono andare in pensione di vecchiaia gli iscritti che:
- possiedono il requisito dell’età anagrafica;
- hanno cessato l’attività professionale con gli istituti del Servizio sanitario nazionale e/o con gli Enti non convenzionati con il Ssn (Inps, Inail, Ferrovie dello stato, Casse marittime, Casse aziendali ecc.).
È anche possibile continuare a lavorare fino al compimento del 70° anno (ma non oltre).
Gli iscritti che restano al lavoro oltre l’età della vecchiaia ricevono una maggiorazione sull’importo della pensione (vedi Riferimenti normativi).
Al momento del pensionamento si può scegliere per la rendita in pensione oppure per il trattamento misto (cioè parte in capitale e parte in rendita mensile).
Possono fare questa scelta solo gli iscritti che:
- hanno maturato il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia (non quindi in caso di pensione indiretta oppure di inabilità assoluta e permanente);
- sono titolari di una pensione (presso l’Enpam o un altro ente di previdenza obbligatorio) pari o superiore al doppio del minimo Inps.
Il minimo Inps da considerare per l’importo della pensione è quello dell’anno in cui decorre la pensione della gestione dei medici di medicina generale.
Per la liquidazione in capitale si può decidere di ricevere fino a un massimo del 15% dell’importo maturato. La percentuale va indicata nel modulo di pensione.
Hai cessato l’attività professionale prima di aver compiuto l’età per la pensione?
È possibile chiedere la restituzione dei contributi se al compimento dell’età di vecchiaia hai meno di 15 anni di anzianità contributiva (in caso contrario hai diritto solo alla pensione).
Le istruzioni dettagliate sono nella pagina informativa del modulo.
Sei passato a rapporto di dipendenza e una norma di legge ti costringe a lasciare il lavoro anzitempo?
I dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale che, in base alle norme in vigore, non possono rimanere in servizio fino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia prevista dall’Enpam, ma hanno maturato i requisiti per il trattamento anticipato, hanno diritto alla pensione, senza applicazione dei coefficienti di adeguamento all’aspettativa di vita (vedi Riferimenti normativi).
Il modulo per la pensione va compilato direttamente dall’area riservata dopo:
- aver presentato all’ente competente le dimissioni irrevocabili
oppure
- aver cessato l’attività professionale.
Se non sei iscritto all’area riservata le istruzioni per farlo sono qui.
Per fare la domanda di pensione di vecchiaia:
- entra nell’area riservata;
- nella colonna di sinistra, alla voce Domande e dichiarazioni online, clicca su Domanda di Pensione e Detrazioni d’imposta;
- nella sezione Fondi Speciali – Medici Medicina Generale clicca su Domanda Pensione;
- compila il modulo.
Se hai fatto il riscatto dei periodi liquidati, devi compilare il modulo cartaceo per richiedere l’ulteriore prestazione maturata.
Attenzione: se non riesci ad accedere alla tua area riservata potrai fare domanda rivolgendoti all’Ordine dei medici e degli odontoiatri di appartenenza.
Modulo per la dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta
La domanda per la dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta si fa direttamente dalla propria area riservata. Se non sei iscritto all’area riservata le istruzioni per farlo sono qui.
Per fare la dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta:
- entra nell’area riservata;
- nella colonna di sinistra, alla voce Domande e dichiarazioni online, clicca su Domanda di Pensione e Detrazioni d’imposta;
- nella sezione Dichiarazione per il diritto alle detrazioni di imposta clicca su Compila la domanda;
- compila il modulo.
Attenzione: se non riesci ad accedere alla tua area riservata puoi compilare e inviare il modulo cartaceo che trovi cliccando qui.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per gli iscritti con contratto di convenzione
Regolamento Enpam del Fondo della medicina convenzionata e accreditata
Deroga per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Ssn
Regolamento del Fondo della medicina convenzionata e accreditata (art. 27, comma 2)
Maggiorazione sull’importo del trattamento
Regolamento Fondo della medicina convenzionata e accreditata (art. 28)
Applicazione dei coefficienti di adeguamento all’aspettativa di vita per la pensione anticipata
Regolamento Fondo della medicina convenzionata e accreditata (art. 30)
#Contatti
SAT – Servizio Accoglienza Telefonica
tel. 06 4829 4829 – fax 06 4829 4444 – email info.iscritti@enpam.it
(nei fax e nelle email indicare sempre i recapiti telefonici)
orari: dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00 e dalle 14.30 alle 17.00
venerdì ore 9,00-13,00
Per incontrare di persona i funzionari:
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78 – Roma
orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 13,00.
Ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri
Consultare l’elenco degli Ordini presenti sul territorio in questa sezione