Questa pensione spetta ai medici/odontoiatri che a causa di un infortunio o di una malattia sono diventati inabili in modo assoluto e permanente all’esercizio della professione medica/odontoiatrica prima di aver compiuto l’età per la pensione di vecchiaia. Non sono previsti requisiti minimi di anzianità.

Hanno diritto a questa pensione gli iscritti che:
• sono invalidi in modo assoluto e permanente;
• non sono più in grado di svolgere alcuna attività professionale;
• non hanno compiuto l’età per la pensione di vecchiaia;
• sono iscritti all’Enpam.

Per la pensione di inabilità assoluta e permanente non è previsto un requisito minimo di anzianità contributiva. È l’Enpam, infatti, a integrare l’anzianità contributiva del suo iscritto con gli anni che mancano per arrivare all’età pensionabile, fino a un massimo di 10 anni. In ogni caso l’iscritto può contare su un’entrata minima di 18mila euro all’anno. Se però è titolare di altre pensioni a carico di altri enti obbligatori e la somma dei vari assegni è inferiore a 18mila euro, l’Enpam versa la differenza; se è superiore l’iscritto non ha diritto all’incremento.

L’inabilità assoluta e permanente deve essere accertata dalla commissione medica dell’Ordine provinciale a cui il medico/odontoiatra è iscritto.
L’Enpam può periodicamente verificare che la condizione di inabilità permanga nel tempo.

Liberi professionisti – Quota B
Il bonus di anzianità scatta per gli iscritti che hanno versato i contributi alla gestione Quota B per almeno un anno nei tre anni che precedono la decorrenza della pensione di inabilità. Se gli anni coperti da contribuzione sulla Quota B sono meno di cinque, si ha diritto a un bonus che corrisponde all’anzianità effettivamente maturata. In questo caso l’Enpam raddoppia l’anzianità contributiva dell’iscritto. Per esempio:

Anzianità maturata Bonus Enpam Anzianità totale
3 anni 6 anni 9 anni

La domanda va inoltrata solo tramite l’Ordine provinciale di appartenenza.

Regolamento Enpam del Fondo di previdenza generale
Regolamento

Requisiti e misura della pensione di inabilità assoluta e permanente
Regolamento Fondo di previdenza generale (art. 20)
Regolamento Fondo dei medici di medicina generale (art. 10)
Regolamento Fondo degli specialisti ambulatoriali (art. 10)
Regolamento Fondo degli specialisti esterni (art. 10)

Commissione medica per l’accertamento dell’inabilità
Regolamento Fondo di previdenza generale (art. 21)

Commissione centrale
Regolamento Fondo di previdenza generale (art. 22)

#Contatti

SAT – Servizio Accoglienza Telefonica
tel. 06 4829 4829 – fax 06 4829 4444 – email info.iscritti@enpam.it
(nei fax e nelle email indicare sempre i recapiti telefonici)
orari: dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00 e dalle 14.30 alle 17.00
venerdì ore 9,00-13,00

Per incontrare di persona i funzionari:
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78 – Roma
orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 13,00.

Ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri
Consultare l’elenco degli Ordini presenti sul territorio in questa sezione