Quarantena o isolamento? A ciascuno il suo sussidio
Nel vocabolario delle misure anti-Covid c’è una differenza fondamentale tra quarantena e isolamento. La prima condizione dà diritto ad accedere al contributo sostitutivo del reddito erogato da Enpam, mentre l’isolamento di chi è risultato positivo al Covid-19 apre la strada all’inabilità temporanea di Quota B.
IL CONTRIBUTO SOSTITUTIVO
Nei mesi scorsi sono arrivate agli uffici della Fondazione diverse domande da parte di medici e dentisti liberi professionisti per il sussidio di quarantena, accompagnate da certificati di malattia per Covid-19. Richieste che sono state, purtroppo, respinte a causa del probabile fraintendimento tra i termini isolamento e quarantena. L’Enpam, infatti, eroga un contributo sostitutivo del reddito di 82,78 euro al giorno a chi è stato costretto a interrompere l’attività a causa di quarantena ordinata dall’autorità sanitaria.
Tale chiarimento è coerente a quanto emerge dalla circolare del ministero della Salute del 12 ottobre, che specificando la differenza tra i termini isolamento e quarantena, aiuta a distinguere le due situazioni diverse. Secondo il documento infatti:
“L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 – si legge nel testo – si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione”.
La quarantena, invece, secondo il documento del ministero della Salute, “si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi”.
Seguendo questa logica, per gli iscritti che sono risultati positivi, e quindi messi in isolamento, si apre (dopo il 31 giorno) la strada dell’inabilità temporanea di Quota B.
LE NOVITÀ DELLA CIRCOLARE
Un’altra novità contenuta nel documento ministeriale riguarda i motivi della messa in quarantena e i tempi per “uscirne”.
Nel particolare, la quarantena riguarda le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso di positività confermato e identificato dall’autorità sanitaria. In caso di contatto stretto per i camici bianchi si aprono due possibilità: un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
Per esemplificare la questione, è bene distinguere lo stato di quarantena in assenza di positività, che dà diritto al sussidio Enpam, dallo stato di positività al Covid-19 che invece è considerato malattia.
ECCEZIONE
Viene trattato come un caso di quarantena anche chi, non essendo positivo al Covid-19, deve isolarsi dalla comunità per eventuali altri motivi stabiliti dalle autorità (es: quando si rientra da determinati paesi e si è isolamento forzato in attesa del tampone).
COME FARE DOMANDA
Per poter ricevere il sussidio di quarantena è indispensabile allegare alla richiesta un documento del proprio medico di famiglia o dell’autorità sanitaria in cui sia indicato esplicitamente il periodo in cui è valida la misura di prevenzione. La domanda andrà presentata alla fine del periodo di quarantena e quindi di assenza dal lavoro. Il modulo per fare domanda è disponibile qui.
Gianmarco Pitzanti