L’importo dell’assegno corrisponde all’80 per cento di 5/12 del reddito professionale imponibile presso l’Enpam, dichiarato ai fini fiscali l’anno prima della nascita del bambino (e quindi prodotto nel secondo anno precedente alla nascita). Quindi, per esempio, se la data presunta del parto è il 10 novembre 2026, dovrai presentare la dichiarazione del 2025 riferita al reddito del 2024. Se però il parto è previsto per la fine dell’anno e il bambino nasce l’anno successivo oppure per l’inizio dell’anno ma il bambino nasce prima, devi fare attenzione a quale dichiarazione inviare, su questo vedi l’esempio in Casi particolari.
È comunque previsto un assegno minimo, garantito a tutte le dottoresse anche in assenza di redditi, e un importo massimo.
Se l’importo del reddito professionale dichiarato è inferiore a una determinata soglia, l’Enpam incrementa l’indennità minima con un ulteriore assegno.
L’importo del sussidio di maternità per le studentesse viene stabilito dal Consiglio di amministrazione dell’Enpam con bando annuale.
Estensione di tre mesi dell’indennità di maternità
La legge prevede un’estensione di tre mesi dell’indennità di maternità per le professioniste che nel secondo anno precedente alla nascita del bambino hanno avuto un reddito complessivo inferiore a una determinata soglia (Legge 30 dicembre 2021, n. 234). In questi casi l’indennità di maternità copre un periodo di 8 mesi (invece che 5).
Non serve fare una domanda specifica, sono gli uffici dell’Enpam che verificano i requisiti di reddito sull’anagrafe tributaria e applicano l’estensione. Attenzione: il reddito di riferimento è quello complessivo e non professionale.