L’importo dell’assegno corrisponde all’80 per cento di 5/12 del reddito professionale prodotto imponibile presso l’Enpam che l’iscritta ha denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente alla nascita del bambino (per cui ad esempio se la data presunta del parto è il 10 novembre 2025, dovrai presentare la dichiarazione del 2024 riferita al reddito del 2023). Se però il parto è previsto per la fine dell’anno e il bambino nasce l’anno successivo oppure per l’inizio dell’anno ma il bambino nasce prima, devi fare attenzione a quale dichiarazione inviare, su questo vedi l’esempio in Casi particolari.
È comunque previsto un assegno minimo, garantito a tutte le dottoresse anche in assenza di redditi, e un importo massimo.
L’importo del sussidio di maternità per le studentesse viene stabilito dal Consiglio di amministrazione dell’Enpam con bando annuale.
Estensione di tre mesi dell’indennità di maternità
La legge di Bilancio 2022 ha introdotto un’estensione di tre mesi dell’indennità di maternità per le professioniste che nel secondo anno precedente alla nascita del bambino hanno avuto un reddito complessivo inferiore a 9.354,45 euro (Legge 30 dicembre 2021, n. 234). In questi casi l’indennità di maternità copre un periodo di 8 mesi (invece che 5).
Non serve fare una domanda specifica, sono gli uffici dell’Enpam che verificano i requisiti di reddito sull’anagrafe tributaria e applicano l’estensione. Attenzione: il reddito di riferimento è quello complessivo e non professionale.