I medici e gli odontoiatri possono chiedere all’Enpam l’indennizzo statale di 1.000 euro destinato ai liberi professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati.

Dal 15 agosto fino al 14 settembre è possibile fare domanda per l’indennizzo di maggio.

Gli iscritti che lo hanno già chiesto a marzo o ad aprile, e hanno i requisiti previsti, non dovranno rifare domanda perché riceveranno l’indennizzo in automatico.

Per poter richiedere il sussidio di maggio è necessario essersi iscritti alla Fondazione (non come studenti) entro e non oltre il 23 febbraio 2020.

Possono beneficiare dell’aiuto statale anche i medici e gli odontoiatri iscritti ad altri enti di previdenza obbligatoria oltre all’Enpam (come per esempio gli specializzandi che sono contemporaneamente iscritti alla Gestione separata). Per poter fare domanda però non devono avere un contratto di lavoro dipendente (subordinato) a tempo indeterminato. 

 

L’indennità è cumulabile con il bonus Enpam per Covid-19.

Requisiti validi per l’indennizzo di maggio

I ministeri hanno stabilito che chi fa richiesta deve autocertificare di essere:

  • libero professionista;
  • non titolare di pensione diretta;
  • di rientrare in determinati limiti di reddito e di aver subìto limitazioni dell’attività o riduzioni del reddito (si veda Limiti di reddito)
  • di non percepire o aver richiesto prestazioni incompatibili con quest’indennità (si veda Incompatibilità)

 

 

Requisiti validi per l’indennizzo di aprile

I ministeri hanno stabilito che chi fa richiesta deve autocertificare di essere:

  • libero professionista;
  • non titolare di pensione diretta;
  • di rientrare in determinati limiti di reddito e di aver subìto limitazioni dell’attività o riduzioni del reddito (si veda Limiti di reddito)
  • di non percepire o aver richiesto prestazioni incompatibili con quest’indennità (si veda Incompatibilità)

 

 

Requisiti validi per l’indennizzo di marzo

I ministeri hanno stabilito che chi fa richiesta deve autocertificare di essere:

  • lavoratore autonomo/libero professionista;
  • non titolare di pensione;
  • di rientrare in determinati limiti di reddito e di aver subìto limitazioni dell’attività o riduzioni del reddito (si veda Limiti di reddito)
  • di non percepire o aver richiesto prestazioni incompatibili con quest’indennità (si veda Incompatibilità)

Requisiti validi per l’indennizzo di maggio

Limiti di reddito validi per gli iscritti all’Enpam fino al 31 dicembre 2018

Occorre aver percepito un reddito professionale (riferito al 2018 e individuato come differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute nell’esercizio dell’attività)

  • non superiore a 35.000 euro per gli iscritti che dichiarano di aver subìto una limitazione dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati per l’emergenza epidemiologica da Covid-19;

oppure

  • tra 35.000 e 50.000 euro per gli iscritti che dichiarano di aver subìto nel primo trimestre 2020 una riduzione del reddito di almeno il 33 per cento rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

oppure

  • tra 35.000 e 50.000 euro per gli iscritti che hanno chiuso la partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.

Limiti di reddito validi per gli iscritti all’Enpam dall’1 gennaio 2019 e fino al 23 febbraio 2020

Occorre aver percepito un reddito professionale (individuato come differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute nell’esercizio dell’attività)

  • non superiore a 35.000 euro per gli iscritti che dichiarano di aver subìto una limitazione dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati per l’emergenza epidemiologica da Covid-19;oppure
  • tra 35.000 e 50.000 euro per gli iscritti che hanno chiuso la partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 o che hanno dovuto ridurre o sospendere l’attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati per l’emergenza epidemiologica da Covid-19

 

 

Requisiti validi per l’indennizzo di aprile

Limiti di reddito validi per gli iscritti all’Enpam fino al 31 dicembre 2018

Occorre aver percepito un reddito professionale (riferito al 2018 e individuato come differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute nell’esercizio dell’attività)

  • non superiore a 35.000 euro per gli iscritti che dichiarano di aver subìto una limitazione dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati per l’emergenza epidemiologica da Covid-19;

oppure

  • tra 35.000 e 50.000 euro per gli iscritti che dichiarano di aver subìto nel primo trimestre 2020 una riduzione del reddito di almeno il 33 per cento rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

oppure

  • tra 35.000 e 50.000 euro per gli iscritti che hanno chiuso la partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.

Limiti di reddito validi per gli iscritti all’Enpam dall’1 gennaio 2019 e fino al 23 febbraio 2020

Occorre aver percepito un reddito professionale (individuato come differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute nell’esercizio dell’attività)

  • non superiore a 35.000 euro per gli iscritti che dichiarano di aver subìto una limitazione dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati per l’emergenza epidemiologica da Covid-19;oppure
  • tra 35.000 e 50.000 euro per gli iscritti che hanno chiuso la partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 o che hanno dovuto ridurre o sospendere l’attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati per l’emergenza epidemiologica da Covid-19

 

 

 

Requisiti validi per l’indennizzo di marzo

Occorre aver avuto un reddito complessivo (riferito al 2018, inclusi canoni a cedolare secca):

  • non superiore a 35.000 euro per gli iscritti che dichiarano di aver subìto una limitazione dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati per l’emergenza epidemiologica da Covid-19;

oppure

  • tra 35.000 e 50.000 euro per gli iscritti che dichiarano di aver subìto nel primo trimestre 2020 una riduzione del reddito di almeno il 33 per cento rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

oppure

  • tra 35.000 e 50.000 euro per gli iscritti che hanno chiuso la partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Possono fare domanda anche i neoiscritti all’Enpam nel 2019 o nel 2020, purché nel 2018 non abbiano avuto redditi superiori ai limiti indicati.

Istruzioni valide per l’indennizzo di maggio

Nella domanda non si dovrà indicare alcuna cifra, dunque in molti casi non sarà necessario fare calcoli.

Chi non è sicuro di rientrare sotto la soglia dei 35mila euro o dei 50mila euro annui tenga conto che questi importi si riferiscono all’anno di imposta 2018.

Per quanto riguarda la riduzione del 33% del reddito, i ministeri hanno specificato che bisogna confrontare quanto si è ricavato o percepito come compenso nel primo trimestre 2020, al netto delle spese sostenute nell’esercizio dell’attività, con quanto si è ricavato o percepito nel primo trimestre 2019, sempre al netto delle spese sostenute nell’esercizio dell’attività. Si applica il principio di cassa.

Con una formula, si può affermare che il requisito è soddisfatto se:

(ricavi e compensi primo trimestre 2020) – (spese sostenute) < [(ricavi e compensi primo trimestre 2019) – (spese sostenute)] – 33%

 

Istruzioni valide per l’indennizzo di aprile

Nella domanda non si dovrà indicare alcuna cifra, dunque in molti casi non sarà necessario fare calcoli.

Chi non è sicuro di rientrare sotto la soglia dei 35mila euro o dei 50mila euro annui tenga conto che questi importi si riferiscono all’anno di imposta 2018.

Per quanto riguarda la riduzione del 33% del reddito, i ministeri hanno specificato che bisogna confrontare quanto si è ricavato o percepito come compenso nel primo trimestre 2020, al netto delle spese sostenute nell’esercizio dell’attività, con quanto si è ricavato o percepito nel primo trimestre 2019, sempre al netto delle spese sostenute nell’esercizio dell’attività. Si applica il principio di cassa.

Con una formula, si può affermare che il requisito è soddisfatto se:

(ricavi e compensi primo trimestre 2020) – (spese sostenute) < [(ricavi e compensi primo trimestre 2019) – (spese sostenute)] – 33%

 

 

Istruzioni valide per l’indennizzo di marzo

Nella domanda non si dovrà indicare alcuna cifra, dunque in molti casi non sarà necessario fare calcoli.

Chi non è sicuro di rientrare sotto la soglia dei 35mila euro o dei 50mila euro annui tenga conto che questi importi si riferiscono all’anno di imposta 2018. Ogni volta che si parla di reddito complessivo, inoltre, bisogna includere anche gli eventuali canoni di locazione soggetti a cedolare secca (cioè la tassazione prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 23/2011 e dall’articolo 4 del decreto legge n. 50/2017).

Per quanto riguarda la riduzione del 33% del reddito, i ministeri hanno specificato che bisogna confrontare quanto si è ricavato o percepito come compenso nel primo trimestre 2020, al netto delle spese sostenute nell’esercizio dell’attività, con quanto si è ricavato o percepito nel primo trimestre 2019, sempre al netto delle spese sostenute nell’esercizio dell’attività. Si applica il principio di cassa.

Con una formula, si può affermare che il requisito è soddisfatto se:

(ricavi e compensi primo trimestre 2020) – (spese sostenute) < [(ricavi e compensi primo trimestre 2019) – (spese sostenute)] – 33%

Incompatibilità valide per l’indennizzo di maggio

I ministeri hanno specificato che si deve autocertificare anche di non percepire il reddito di cittadinanza (decreto legge 28 gennaio 2019, n.4) o le indennità indicate nel decreto legge n.18/2020 (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96) e nel decreto legge n.34/2020 (articoli 82, 84, 85 e 98).

Cosa significa

Non si può chiedere l’indennizzo statale di 1.000 euro se si percepisce:

  • il reddito di cittadinanza;
  • il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario (articolo 19) [riguarda lavoratori dipendenti];
  • il trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria (articolo 20) [riguarda lavoratori dipendenti];
  • il trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno in corso l’assegno di solidarietà (articolo 21) [riguarda datori di lavoro iscritti al Fondo integrazione salariale Inps];
  • il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga (articolo 22) [riguarda lavoratori dipendenti];
  • l’indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti a Gestione separata INPS (articolo 27 D.L. 18/2020 e art. 84 D.L. 34/2020) [quest’indennità in ogni caso non può essere richiesta dagli iscritti all’Enpam];
  • l’indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (articolo 28 D.L. 18/2020 e art. 84 D.L. 34/2020) [ quest’indennità in ogni caso non può essere richiesta dagli iscritti all’Enpam];
  • l’indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 29 D.L. 18/2020 e art. 84 D.L. 34/2020) [riguarda lavoratori dipendenti];
  • l’indennità lavoratori del settore agricolo (articolo 30 D.L. 18/2020 e art. 84 D.L. 34/2020) [riguarda operai agricoli];
  • l’indennità lavoratori dello spettacolo (articolo 38 D.L. 18/2020 e art. 84 D.L. 34/2020);
  • l’indennità collaboratori sportivi (articolo 96 D.L. 18/2020 e art. 98 D.L. 34/2020);
  • l’indennità per i lavoratori domestici (articolo 85 D.L. 34/2020);
  • l’indennità lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (art. 2 D.l. 30.4.2020 e art. 84 D.L. 34/2020);
  • l’indennità lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 (art. 2 D.l. 30.4.2020 e art. 84 D.L. 34/2020);
  • l’indennità lavoratori autonomi, privi di partita IVA, titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 c.c. già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata INPS (art. 2 D.l. 30.4.2020 e art. 84 D.L. 34/2020);
  • l’indennità incaricati alle vendite a domicilio (art. 2 D.l. 30.4.2020 e art. 84 D.L. 34/2020).

L’indennizzo statale dei 1.000 euro è invece compatibile con il bonus Enpam.

 

Incompatibilità valide per l’indennizzo di aprile

I ministeri hanno specificato che si deve autocertificare anche di non percepire il reddito di cittadinanza (decreto legge 28 gennaio 2019, n.4) o le indennità indicate nel decreto legge n.18/2020 (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96) e nel decreto legge n.34/2020 (articoli 82, 84, 85 e 98).

Cosa significa

Non si può chiedere l’indennizzo statale di 600 euro se si percepisce:

  • il reddito di cittadinanza;
  • il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario (articolo 19) [riguarda lavoratori dipendenti];
  • il trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria (articolo 20) [riguarda lavoratori dipendenti];
  • il trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno in corso l’assegno di solidarietà (articolo 21) [riguarda datori di lavoro iscritti al Fondo integrazione salariale Inps];
  • il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga (articolo 22) [riguarda lavoratori dipendenti];
  • l’indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti a Gestione separata INPS (articolo 27 D.L. 18/2020 e art. 84 D.L. 34/2020) [quest’indennità in ogni caso non può essere richiesta dagli iscritti all’Enpam];
  • l’indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (articolo 28 D.L. 18/2020 e art. 84 D.L. 34/2020) [ quest’indennità in ogni caso non può essere richiesta dagli iscritti all’Enpam];
  • l’indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 29 D.L. 18/2020 e art. 84 D.L. 34/2020) [riguarda lavoratori dipendenti];
  • l’indennità lavoratori del settore agricolo (articolo 30 D.L. 18/2020 e art. 84 D.L. 34/2020) [riguarda operai agricoli];
  • l’indennità lavoratori dello spettacolo (articolo 38 D.L. 18/2020 e art. 84 D.L. 34/2020);
  • l’indennità collaboratori sportivi (articolo 96 D.L. 18/2020 e art. 98 D.L. 34/2020);
  • l’indennità per i lavoratori domestici (articolo 85 D.L. 34/2020);
  • l’indennità lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (art. 2 D.l. 30.4.2020 e art. 84 D.L. 34/2020);
  • l’indennità lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 (art. 2 D.l. 30.4.2020 e art. 84 D.L. 34/2020);
  • l’indennità lavoratori autonomi, privi di partita IVA, titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 c.c. già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata INPS (art. 2 D.l. 30.4.2020 e art. 84 D.L. 34/2020);
  • l’indennità incaricati alle vendite a domicilio (art. 2 D.l. 30.4.2020 e art. 84 D.L. 34/2020).

L’indennizzo statale dei 600 euro è invece compatibile con il bonus Enpam.

 

 

Incompatibilità valide per l’indennizzo di marzo

Non si può chiedere l’indennizzo statale di 600 euro se si percepisce:

  • il reddito di cittadinanza;
  • il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario (articolo 19) [riguarda lavoratori dipendenti];
  • il trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria (articolo 20) [riguarda lavoratori dipendenti];
  • il trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno in corso l’assegno di solidarietà (articolo 21) [riguarda datori di lavoro iscritti al Fondo integrazione salariale Inps];
  • il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga (articolo 22) [riguarda lavoratori dipendenti];
  • l’indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 27 D.L. 18/2020) [quest’indennità in ogni caso non può essere richiesta dagli iscritti all’Enpam];
  • l’indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (articolo 28 D.L. 18/2020) [quest’indennità in ogni caso non può essere richiesta dagli iscritti all’Enpam];
  • l’indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 29 D.L. 18/2020) [riguarda lavoratori dipendenti];
  • l’indennità lavoratori del settore agricolo (articolo 30 D.L. 18/2020) [riguarda operai agricoli];
  • l’indennità lavoratori dello spettacolo (articolo 38 D.L. 18/2020);
  • l’indennità collaboratori sportivi (articolo 96 D.L. 18/2020).

L’indennizzo statale dei 600 euro è invece compatibile con il bonus Enpam.

L’importo è di 1.000 euro (esente Irpef). Il sussidio è previsto per il mese di maggio e verrà pagato secondo l’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

La domanda può essere presentata dal 15 agosto al 14 settembre 2020 nell’area riservata. Una volta entrati, cliccare su Domande e dichiarazioni online e poi su Richiesta indennizzo statale Covid-19

Per compilare la richiesta occorre avere a portata di mano:

  • il numero Iban dove si vuole venga accreditato il bonifico;
  • un file con la copia fronte/retro di un documento d’identità e un altro con la copia del codice fiscale.

#Contatti

SAT – Servizio Accoglienza Telefonica
tel. 06 4829 4829 – fax 06 4829 4444 – email info.iscritti@enpam.it
(nei fax e nelle email indicare sempre i recapiti telefonici)
orari: dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00 e dalle 14.30 alle 17.00
venerdì ore 9,00-13,00

Per incontrare di persona i funzionari:
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78 – Roma
orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 13,00.

Ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri
Consultare l’elenco degli Ordini presenti sul territorio in questa sezione