Malattia e infortuni, tutele per chi fa libera professione
Pubblichiamo in anteprima i contenuti della Guida per i liberi professionisti che sarà all’interno del prossimo numero del Giornale della Previdenza. Nei prossimi giorni, gli abbonati al giornale cartaceo riceveranno la loro copia a casa, mentre gli abbonati alla versione online la riceveranno sulla casella di posta elettronica.
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I liberi professionisti hanno diritto all’indennità di malattia e infortunio dall’Enpam.
La tutela copre anche i professionisti che lavorano in convenzione con il Ssn o sono dipendenti da un ospedale o da una clinica ma svolgono parallelamente la libera professione versando i contributi alla Quota B dell’Enpam.
L’indennità è agganciata al reddito libero professionale, è calcolato su base giornaliera e copre dal 31° giorno dalla data dell’infortunio e della malattia. Questa tutela spetta per un periodo massimo di 24 mesi (anche non continuativi nell’arco degli ultimi 48 mesi).
Possono chiedere l’assegno di malattia o infortunio gli iscritti che hanno tre anni solari (1° gennaio – 31 dicembre) di iscrizione e contribuzione alla Quota B, di cui uno nell’anno che precede la malattia o l’infortunio. Per i professionisti che versano la Quota B con l’aliquota intera del 19,5 per cento il sussidio è pari all’80 per cento del reddito dichiarato con il Modello D (al netto quindi dell’importo già assoggettato alla Quota A).
Per chi versa ridotto il sussidio viene rideterminato tenendo conto della percentuale versata, per esempio se si versa il 2 per cento l’indennità equivale a circa un decimo di quella prevista per i professionisti che versano l’aliquota piena. La base di calcolo tiene conto della media dei redditi dichiarati con il Modello D negli ultimi tre anni precedenti alla malattia o all’infortunio. Per esempio per la malattia del 2023 si considera la media dei redditi prodotti nel 2021, 2020, 2019, con un importo giornaliero massimo indennizzabile di 185 euro (la cifra viene aggiornata ogni anno).
REQUISITI PER L’ INDENNITÀ DI MALATTIA ENPAM | |
Possono chiedere l’indennità gli iscritti che: | |
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| hanno tre anni solari (1°gennaio-31 dicembre) di iscrizione e contribuzione alla Quota B del Fondo di previdenza generale, di cui uno nell’anno che precede la malattia o l’infortunio. I professionisti iscritti alla Quota B da meno di tre anni possono chiedere un sussidio (soggetto però a limiti di reddito); |
→ | sono in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi al Fondo di previdenza generale; |
→ | sono diventati inabili in modo temporaneo e assoluto a causa di una malattia o di un infortunio per un periodo superiore a 30 giorni continuativi; |
→ | hanno sospeso tutte le attività professionali (come liberi professionisti e dipendenti); |
→ | non hanno compiuto 68 anni di età; |
→ | non sono pensionati della gestione Quota B; |
→ | non hanno presentato domanda di pensione per inabilità assoluta e permanente; |
→ | non hanno diritto per lo stesso periodo all’indennità di maternità; |
→ | non hanno diritto per lo stesso periodo all’indennità di gravidanza a rischio. |