Specialisti esterni, la Cassazione dà ragione all’Enpam

Le società di capitali convenzionate devono pagare i contributi calcolati sul fatturato e non sui compensi pagati ai camici bianchi. La sentenza definitiva della suprema Corte

cassazioneI medici e gli odontoiatri che esercitano la professione per le società accreditate con il Servizio sanitario nazionale hanno diritto a un contributo calcolato sul fatturato delle strutture. A stabilirlo in modo inequivoco è stata la Corte di Cassazione mettendo fine a un’annosa diatriba.

Dal 2004, infatti, per legge le strutture private accreditate con il Ssn devono destinare il 2 per cento del loro fatturato in convenzione al Fondo degli specialisti esterni dell’Enpam. In molti casi però le società si sono opposte al pagamento avviando contenziosi e cercando di far passare il principio che i contributi, al massimo, fossero dovuti sui compensi pagati ai medici e non sulle somme, ben più elevate, fatturate alle Asl.

IL 2 PER CENTO DI
La legge nel 2004 ha stabilito che se il fatturato di una società è pari a 100, il contributo debba essere pagato nella misura del 2 per cento di 100, da ripartire in quote tra i vari professionisti che operano in quella società. La Fondazione però ha previsto degli abbattimenti, degli ʻscontiʼ sull’imponibile, che tengono conto dell’incidenza dei diversi fattori sulla produzione del fatturato. L’abbattimento è minore quando l’apporto del fattore umano è più importante, viceversa è più alto quando i costi della tecnologia possono essere rilevanti, come per esempio per una tac.

Le percentuali degli abbattimenti corrispondono alle diverse branche specialistiche. Il due per cento va dunque calcolato sull’imponibile, al netto di queste riduzioni.

UN PASSO DEFINITIVO
La sentenza della Cassazione, intervenuta a giugno, è un passo definitivo, ma in realtà l’Enpam aveva già attivato da tempo altri strumenti che stanno portando le società ad adempiere spontaneamente.

“Il primo è stato un interpello al Ministero del Lavoro, del 2014, che ha dato ragione alla Fondazione sia sul metodo di calcolo sia sul fatto che l’Ente potesse avere accesso ai dati in possesso delle Aziende sanitarie locali, come appunto il fatturato prodotto dalle società – ricorda Vittorio Pulci, direttore della Previdenza Enpam -. È stato un passo essenziale per procedere a eventuali decreti ingiuntivi. Ma soprattutto l’interpello ha accolto quanto abbiamo proposto e cioè che le Asl, come soggetti pubblici, prima di pagare una fattura emessa da una società dovesse verificare che questa fosse in regola con i pagamenti previdenziali richiedendo all’Enpam un certificato equipollente al Durc. Per la Fondazione è stato un grande successo. In seguito abbiamo anche richiamato gli assessorati regionali a una vigilanza più puntuale sulle Asl, perché non tutte richiedevano il Durc alla Fondazione”.

Un lavoro dunque che l’Enpam ha attivato su più fronti per tutelare il diritto degli specialisti esterni di vedersi riconosciuto il diritto ai versamenti contributivi secondo il criterio di calcolo stabilito dalla legge. Quella della Cassazione “è una buona sentenza – ha commentato il presidente di Enpam Alberto Oliveti – che ci conforta sulla bontà delle scelte fatte in questi anni. Il tempo della pazienza è terminato – ha aggiunto Oliveti – Ora è il momento di passare all’esecutività degli incassi, e possiamo farlo a termini di legge”.

Laura Montorselli

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