Riscatto, totalizzazione, cumulo: per una pensione più rapida
Come i medici dipendenti pubblici (ospedalieri e transitati alle dipendenze che non hanno esercitato l’opzione Enpam) possono raggiungere i requisiti minimi e accedere alla pensione
È ancora possibile ricercare la condizione per poter raggiungere più facilmente il trattamento pensionistico attuando una serie di interventi che possano permettere il pensionamento anticipato. Ricordiamo che in passato maturando 40 anni di contribuzione era possibile ottenere la pensione indipendentemente dall’età. Ancora adesso ciò è possibile, anche se, con le disposizioni introdotte dalla riforma Fornero, il limite è stato innalzato a 41 anni e sei mesi per le donne e 42 anni e sei mesi per gli uomini. Questo limite, tuttavia, si accrescerà ulteriormente negli anni futuri in relazione al così detto con “ incremento della speranza di vita” e sarà di 41 e 10 mesi ovvero 42 e 10 mesi nel 2016/17. Poiché si vive più a lungo, per mantenere in equilibrio i conti del sistema pensionistico è necessario lavorare di più! A fronte di questo scenario, diventa sempre più importante valorizzare il maggior numero di anni utili per raggiungere i requisiti minimi e accedere alla pensione. A tal fine gli strumenti a disposizione sono il riscatto, il cumulo, la ricongiunzione, la totalizzazione e possono essere gratuiti od onerosi.
Il riscatto permette, in forma onerosa, di valorizzare, sia a fini dei requisiti che dell’importo della pensione, periodi di tempo in cui non si sono versati contributi. La situazione più conosciuta è quella degli studi universitari : versando un importo, che aumenta con l’età in cui si decide di riscattare, si realizza un incremento di un numero di anni pari alla durata del corso o dei corsi di studio. Ma si possono riscattare, tra le altre cose, anche i periodi di aspettativa per motivi familiari o di studio, gli anni di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati con l’Italia, gli intervalli tra un lavoro e l’altro tipici di attività discontinue.
La totalizzazione consente, in una forma non onerosa come, invece, è il caso della ricongiunzione, di poter recuperare spezzoni di contributi accreditati in più gestioni previdenziali al fine di poter raggiungere il requisito minimo del diritto a pensione. Con il decreto n. 42 del 2006 è stata disciplinata la totalizzazione riferita a qualsiasi forma di accredito sia per il lavoro dipendente sia per quello autonomo ed anche, è questo appare particolarmente utile per i medici che contribuiscono, spesso solo transitoriamente, all’Enpam. Con la totalizzazione si ha la liquidazione da parte di ogni gestione verso cui si è, nel tempo, contribuito per quota di pensione in relazione alla contribuzione accreditata. Il risultato è un’unica pensione costituita dagli assegni pagati pro quota dalle varie gestioni.
È di particolare importanza sottolineare che nuove disposizioni legislative hanno favorito la totalizzazione in quanto, dal 1° gennaio 2012 è stata eliminata la condizione che impediva di totalizzare le gestioni in cui fosse presente un’anzianità contributiva inferiore ai tre anni. La totalizzazione è possibile anche se, in uno dei fondi in cui si sono versati i contributi , si raggiungono i requisiti minimi per il diritto alla pensione. È, invece,replica red bottom shoes preclusa ai titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di una delle gestioni ricomprese nella procedura. Essa deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi e quest’ultimi vanno sommati per la loro intera durata, non è, quindi, possibile la totalizzazione parziale. Con la totalizzazione la pensione si ottiene sommando i periodi contributivi non coincidenti. In genere per determinare la misura del trattamento, si applica il sistema di calcolo contributivo. Qualora, però, l’interessato abbia raggiunto, in una delle gestioni che intende totalizzare, i requisiti minimi richiesti da quest’ultima per il trattamento pensionistico autonomo, il pro quota sarà calcolato con il sistema di calcolo previsto dall’ordinamento della stessa gestione, e quindi con le regole del sistema retributivo o misto, per i periodi di rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato, ovvero con il metodo proprio dell’Enpam per i periodi svolti in convenzione.
Anche con il cumulo si arriva a un risultato similare, ma a patto di non aver raggiunto i requisiti minimi in nessuna delle gestioni che si vogliono sommare. La legge di stabilità 2013 ( legge 228/2012 ), al fine di rendere meno gravosi i requisiti di accesso alla pensione dopo le modifiche intervenute con la riforma Monti-Fornero, ha previsto il “cumulo” gratuito dei contributi. Al pari della totalizzazione il cumulo deve interessare tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni assicurative menzionate. Inoltre il cumulo è vietato qualora gli assicurati risultino già titolari di un trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso, oppure abbiano perfezionato i requisiti per il diritto a un trattamento pensionistico autonomo. L’accesso alla pensione in regime di cumulo è consentito anche per i trattamenti di inabilità nonché per quelli ai superstiti di un assicurato deceduto prima di avere acquisito il diritto a pensione. Una particolarità negativa del nuovo istituto riguarda tuttavia le Casse libero professionali che, per effetto della previsione normativa, non possono entrare a far parte della “sommatoria” dei periodi. Il cumulo è stato introdotto per ovviare al costo che si era determinato per la ricongiunzione all’Inps
La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione. La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione. I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso. Fino al 30 giugno 2010 chi chiedeva di ricongiungere nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti ( Inps) i periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici “alternativi ” non pagava alcun onere perché tale forma di ricongiunzione era assolutamente gratuita. Dal 1 luglio 2010 invece, per effetto di quanto previsto dal Legge 122/2010, anche tale tipo di ricongiunzione è diventata onerosa per il richiedente. In caso di ricongiunzione onerosa, il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o a rate. Non è possibile, però ancora ricongiungere i contributi versati nella Gestione separata dei lavoratori parasubordinati.
Claudio Testuzza