Casse previdenza,bozza decreto,fondi a strade,energia,sanità. Per godere credito imposta previsto da L. Stabilità, tetto 80mln
(ANSA) – Infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali ma anche sanità, telecomunicazioni, energia e fonti energetiche: sono le attività finanziarie a medio e lungo termine sulle quali le Casse di previdenza e i fondi pensioni possono investire per usufruire del credito d’ imposta previsto dalla legge Stabilità 2015, per un limite di spesa di 80 milioni. E’ quanto si legge nella bozza del decreto del ministero dell’ Economia.
A decorrere dal periodo d’ imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria ”é riconosciuto un credito d’ imposta pari alla differenza – recita l’ art. 4 della bozza di decreto ministeriale – tra l’ ammontare delle ritenute applicate nella misura del 26%, sui redditi di natura finanziaria, e l’ ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento, a condizione che un importo corrispondente tali redditi sia investito nelle attività di carattere finanziario a medio e lungo termine” individuate all’ art. 2 dal decreto, la cui versione definitiva non é ancora stata pubblicata.
Le operazioni di finanziamento devono riguardare la ” realizzazione di infrastrutture correlate all’erogazione di servizi pubblici o di pubblica utilità” precisa l’ art. 2 del decreto composto da sei articoli, attraverso la ” sottoscrizione o l’ acquisto di azioni o quote di società” operanti nei settori sopraindicati. Le attività di carattere finanziario indicate nella bozza di decreto ” devono essere detenute per almeno 5 anni. In caso di cessione effettuata nel quinquennio, il corrispettivo conseguito va utilizzato per l’ acquisizione delle suindicate attività”. L’ art.5 rimanda poi ai dettagli tecnici per le istanze che gli enti dovranno formulare all’Agenzia delle entrate (che deve emanare un provvedimento entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto), specificando gli investimenti effettuati ” entro sei mesi dal termine del periodo d’ imposta di riferimento e quello massimo agevolabile”.
”L’ ammontare del credito d’ imposta utilizzato in compensazione – si precisa nella bozza – non deve eccedere l’ importo concesso dall’ Agenzia delle entrate, nel caso di richiesta di una somma superiore a quella concessa l’ operazione di versamento viene rifiutata”. (ANSA).
BRB
25-MAR-15 17: 16
