Domanda di pensione in totalizzazione
Avviso per gli iscritti all’Enpam: novità rilevanti a seguito della L. n. 122/2010.
Il D. Lgs. n. 42 del 2 febbraio 2006 consente di cumulare – mediante l’istituto della «totalizzazione contributiva» – i periodi di contribuzione maturati dal lavoratore presso diverse gestioni previdenziali obbligatorie, al fine di consentire il conseguimento di un’«unica pensione».
Questo istituto legale, che ha finalità similare alla «ricongiunzione contributiva», si pone – in effetti – come alternativa alla ricongiunzione stessa, perché
- la «ricongiunzione» è strutturalmente onerosa ed ordinariamente comporta un costo a carico dell’assicurato, mentre la «totalizzazione» è gratuita
- la «ricongiunzione» promuove l’accentramento dei contributi giacenti improduttivamente presso altre gestioni in un’unica gestione previdenziale, quella «attiva» al momento del pensionamento. La «totalizzazione», per contro, consente di sommare – in virtù di una fictio iuris – i periodi di iscrizione a diverse gestioni, consentendo di percepire da ciascun ente previdenziale una quota di prestazione calcolata secondo le norme in vigore presso ogni singolo ente previdenziale interessato all’operazione. La pensione risulterà comunque «unica» perché i diversi «pro rata» daranno diritto ad un pagamento unificato delle molteplici spettanze, gestito da una procedura informatizzata governata dall’INPS.
Peraltro, come ben ci si può prefigurare, anche i benefici economici che conseguono al ricorso all’uno piuttosto che all’altro istituto, sono più o meno evidenti. Inoltre, i contributi pagati per la ricongiunzione sono totalmente deducibili dall’imponibile IRPEF, mentre la totalizzazione non comporta benefici fiscali.
La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile esclusivamente su domanda, che l’iscritto o i suoi aventi causa dovranno presentare all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il lavoratore risulta assicurato. Tale ente promuove il procedimento, coinvolgendo nell’operazione gli altri enti interessati all’operazione stessa.
Il lavoratore ha così facoltà di cumulare i periodi assicurativi «non coincidenti», di durata non inferiore a 3 anni, al fine di maturare una maggiore anzianità contributiva e di utilizzare tutti i contributi – altrimenti versati improduttivamente – anche quelli riferibili a periodi coincidenti o di durata inferiore a 3 anni, al fine di conseguire un’«unica pensione».
È d’obbligo avvisare tuttavia che la «totalizzazione» può avvenire soltanto a condizione che:
– il richiedente non sia già titolare di trattamento pensionistico autonomo presso una delle gestioni interessate
– la totalizzazione richiesta riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi
– il soggetto interessato abbia compiuto il 65° anno di età e possa far valere un’anzianità contributiva almeno pari a 20 anni ovvero, indipendentemente dall’età anagrafica, abbia accumulato un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni
– sussistano gli ulteriori requisiti (diversi da quelli di età ed anzianità contributiva) previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia
– l’interessato non abbia presentato richiesta di restituzione dei contributi improduttivi (per gli ordinamenti in cui, come è nel caso dell’Enpam, tale tipo di trattamento è previsto).
Decorrenza della pensione totalizzata. A far tempo dal 1° gennaio 2011, cambierà il regime di decorrenza della «pensione totalizzata».
Infatti, l’articolo 5, comma 3, del D. Lgs. n. 42/2006 – che originariamente fissava la decorrenza delle pensioni totalizzate al mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda – è stato sostituito dalla disposizione di cui all’art. 12, comma 3, della L. n. 122/2010.
Il nuovo testo normativo, con disposizioni che trovano pratica applicazione soltanto con riferimento ai soggetti che matureranno i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, dal 1° gennaio 2011, stabilisce che
a) alle pensioni ordinarie derivanti dalla totalizzazione «si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria».
In pratica, il trattamento spettante in base alle pensioni ordinarie totalizzate decorrerà soltanto 18 mesi dopo quello di maturazione del diritto, ovverosia dal 19° mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Di converso, agli assicurati che maturano i requisiti del diritto alla pensione ordinaria in regime di totalizzazione entro il 31 dicembre 2010 si applicherà la normativa in vigore fino alla predetta data: i trattamenti decorreranno dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione totalizzata;
b) per le pensioni ai superstiti, il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa;
c) in caso di pensioni di inabilità, il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.
Gli Uffici della Fondazione rimangono a disposizione degli iscritti per esaminare comunemente ogni problematica particolare emergente in tema.
Ad ogni buon fine si avverte, comunque, che la disciplina vigente della «totalizzazione contributiva» sta interamente nel citato D. Lgs. n. 42/2006 – come modificato dall’art. 1, comma 76, della L. n. 247/2007 e dalla L. n. 122/2010 – nonché nelle apposite convenzioni che l’INPS stipula con gli enti interessati, limitatamente alla definizione dei rapporti col predetto Istituto.
data aggiornamento 18/11/2010