Specialisti ambulatoriali, l’articolo 54 sarà riscritto

Il sindacato degli specialisti ambulatoriali mette uno stop al testo dell’accordo collettivo nazionale siglato il 25 giugno con la Sisac. L’articolo che introduce la pensione part-time sarà modificato.

Nel mirino del Sumai c’è la formulazione dell’articolo 54 che nella rinnovata convenzione degli specialisti ambulatoriali introduce l’Anticipo della prestazione previdenziale (App).

Nello specifico, l’articolo prevede che uno specialista ambulatoriale con almeno 62 anni di età, 35 di contributi con 30 di anzianità di laurea, possa chiedere di lavorare la metà per fare spazio a un giovane collega che non abbia compiuto ancora i 43 anni.

Confermando la bontà della misura, i vertici dell’organizzazione sindacale ritengono tuttavia necessario riformulare i commi 2 e 3 dell’articolo in questione, considerati in conflitto e quindi da riscrivere.

Questa la sintesi della valutazione che il Sumai ha espresso in seconda istanza, con il segretario, Antonio Magi che ha già annunciato l’avvio a breve dei lavori per modificare il testo, in accordo con la Sisac, per rendere la misura applicabile.

Una pausa di riflessione che arriva dopo una serie di polemiche interne alle associazioni sindacali, nell’ambito delle quali non sono mancati tentativi di attribuire la scelta di limitare l’ingresso agli “under 43” all’Ente nazionale di previdenza dei medici.

“Enpam è sempre stato propositivo nell’identificare e proporre meccanismi di flessibilità in uscita ed in entrata della professione che garantiscano occupazione e continuità intergenerazionale”, ha commentato il presidente della Fondazione, Alberto Oliveti.

Ma si tratta di una partita che la Fondazione ha seguito nel rispetto dei ruoli ed è evidente “che non spetti all’Enpam – ha continuato Oliveti – stabilire i termini applicativi e declinare le condizioni anagrafiche di accesso all’istituto”.

Un compito che rimane ed è rimasto proprio di sindacati e Sisac, mentre all’Enpam spetta emettere le proprie delibere che diano operatività agli eventuali accordi firmati.

Delibere che certo non stabiliscono “limiti anagrafici di accesso agli accordi – ha precisato il presidente dell’Enpam – bensì li recepiscono purché coerenti con l’equilibrio previdenziale che ogni gestione deve garantire”.