Medici e odontoiatri nel ‘mondo’ del lavoro

mondo okGuida alla previdenza e alla sicurezza sociale per gli italiani che lavorano all’estero e per i professionisti stranieri che lavorano in Italia

In un mercato del lavoro sempre più globalizzato ci sono sempre più medici e odontoiatri che decidono di lavorare all’estero. Ma tanti sono i dubbi e le incertezze previdenziali di chi decide di fare questo passo. Sciogliamo quindi i dubbi e rispondiamo agli interrogativi più frequenti della generazione Erasmus.

Quali sono i riferimenti normativi di sicurezza sociale per chi lavora in uno Stato dell’Unione Europea?
Il regolamento comunitario n. 883 del 2004 e il suo applicativo n. 987 del 2009.

Quali sono gli Stati in cui si applicano i regolamenti?
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito (fino al 2024 compreso nonostante Brexit), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Svizzera (dall’1/4/2012); gli Stati del See – Liechtenstein, Islanda e Norvegia – (dall’1/6/2012).

A quale legislazione sono soggetti i medici e gli odontoiatri che lavorano o risultano iscritti in due o più Albi professionali di due o più Stati membri?

Se si esercita la professione (come autonomi o dipendenti) in più Stati membri e si risiede nello Stato in cui si svolge la parte sostanziale dell’attività, si è soggetti alla legislazione dello Stato in cui si ha la residenza.

Se però lo Stato di residenza non corrisponde a quello in cui si ha il proprio centro d’interesse professionale, le norme sono queste: 1) se si è lavoratori subordinati, si è soggetti alla legislazione dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sua sede legale; 2) se si è lavoratori autonomi, si è soggetti allo Stato in cui si trova il proprio centro d’interesse professionale; 3) il professionista, invece,  che esercita contemporaneamente attività subordinata e autonoma in due o più Stati è soggetto alla legislazione dello Stato dove svolge l’attività subordinata; 4) infine, il professionista che svolge attività di dipendente pubblico è soggetto alla legislazione dello Stato in cui lavora appunto come dipendente.

Si rimanda all’articolo 13 del Regolamento Comunitario 883/04 per ulteriori approfondimenti.

Qual è il certificato che regola la legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale?
Il formulario A1 predisposto dalla Commissione europea per la sicurezza sociale.

461284611Cosa si deve fare per interrompere il versamento dei contributi in Italia, mantenendo l’iscrizione all’Albo?

Occorre farsi rilasciare il formulario A1 dalla struttura previdenziale dello Stato estero dove si lavora e inviarlo, firmato e timbrato, all’ente di previdenza italiano, alla mail previdenza.internazionale@enpam.it.

Cosa si deve fare per interrompere il versamento dei contributi all’estero e continuare a versare in Italia?

Il professionista deve chiedere all’ente di previdenza italiano il rilascio del formulario A1 per inviarlo poi all’ente pensionistico straniero. In alternativa, su richiesta dell’interessato, il formulario può essere trasmesso alla struttura previdenziale straniera direttamente dall’ente italiano.

Che cosa s’intende per medico ‘distaccato’?

Se un datore di lavoro invia temporaneamente, e per un massimo di 24 mesi, un professionista a lavorare in un altro Stato dell’Unione europea, si verifica una situazione definita di ‘distacco’. In questo caso il professionista rimane soggetto, sempre per un periodo massimo di 24 mesi, alla normativa dello Stato dove si trova il datore di lavoro (“distaccante”). Anche per il distacco è necessario il rilascio del modello A1.

Ci sono altri Stati del mondo con cui l’Enpam può avvalersi di convenzioni?
Solo con gli Stati Uniti esiste una convenzione bilaterale che consente al medico/odontoiatra di poter pagare i contributi in un solo Stato. In questo caso per l’esonero è necessario utilizzare il formulario Usa/It4.

I contributi versati all’Enpam in periodi di attività svolta all’estero possono essere rimborsati?

Sì, in caso venga accettato un esonero e ci fossero dei contributi versati nel periodo “esonerato” gli uffici, a seguito di un’analisi della posizione, possono accettare una domanda di rimborso che potrà essere totale o parziale a seconda dei casi.

Come funziona la totalizzazione internazionale?

L’istituto della totalizzazione internazionale permette di aggiungere ai periodi di contribuzione Enpam i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro dell’Unione europea, quando è necessario ricorrervi per acquisire il diritto alla pensione a condizione però che i periodi non siano coincidenti. A ridosso del pensionamento, dunque, chi ha versato i contributi in vari Stati membri e sa di non aver raggiunto (anche solo in uno di questi) gli anni utili per ottenere una pensione deve contattare gli enti previdenziali coinvolti. A seguito di uno scambio di formulari (E 202, E 205, E 207), gli enti totalizzeranno l’anzianità contributiva non coincidente ed erogheranno la parte di pensione di propria competenza. La quota di pensione viene calcolata sulla base dei soli contributi effettivamente versati all’Ente.

Che cosa deve fare un medico/odontoiatra che sta per trasferirsi in uno Stato membro per non ‘perdersi’ nella burocrazia previdenziale?
Informare subito dello spostamento il proprio Ordine dei medici e degli odontoiatri e contattare l’Enpam per comunicare la situazione previdenziale aperta nel nuovo Stato.

Esistono altre modalità di contatto tra enti per poter evitare lungaggini burocratiche e per una più rapida comunicazione?

Sì, da un anno circa il portale EESSI Gate garantisce uno scambio di certificazioni, informazioni e decisioni tra enti europei che danno maggiore fluidità alla comunicazione internazionale in materia previdenziale.

 

 

Moduli

Richiesta del formulario europeo A1 IT

Richiesta rilascio dei formulari serie “E”

 

Contatti

Per informazioni (solo per Italiani all’estero e stranieri in Italia)

Fondazione Enpam – Area della previdenza
Piazza Vittorio Emanuele II, 78 – 00185 Roma
Skype: Daniele Andreozzi – Logo Enpam
Email: previdenza.internazionale@enpam.it

Per informazioni di carattere generale

Servizio accoglienza telefonica
Tel 06 4829 4829
Email info.iscritti@enpam.it