L’Inps chiarisce i tempi della buonuscita

Con una circolare, l’Inps chiarisce le nuove regole per il pagamento del Tfs e del Tfr ai dipendenti pubblici. I cambiamenti riguardano le rate e i termini di erogazione 

Sono stati ridotti i limiti di importo oltre il quale la buonuscita maturata dai dipendenti pubblici e dagli altri dipendenti iscritti alle gestioni ex Enpas e Inadel (Trattamento di fine rapporto e Trattamento di fine servizio) deve essere liquidata a rate.
La legge di stabilità, infatti, ha disposto che devono essere rateizzati anche i Tfs e i Tfr di importo lordo complessivo superiore a 50mila euro (prima gli importi fino 90mila euro venivano pagati in una volta). Inoltre, se la cessazione dal lavoro è avvenuta per raggiungimento del limite di età o di servizio, la prestazione non può essere liquidata prima di dodici mesi. I chiarimenti sono contenuti nella circolare Inps n.73 del 5 giugno 2014.

 

Come viene pagata

Per chi ha cessato il servizio e ha maturato i requisiti per la pensione dal 1° gennaio 2014 il Tfr o il Tfs viene quindi pagato:

  • in unica soluzione se l’importo è inferiore o pari a 50mila euro;
  • in due rate per importi tra i 50mila e i 100mila euro, in questo caso la prima rata è di 50mila euro, mentre il resto viene pagato con la seconda rata;
  • in tre rate per importi pari o superiori a 100mila euro (le prime due rate sono di 50mila euro ciascuna, la parte che resta viene liquidata nella terza rata).

Per i dipendenti, invece, che cessano dal servizio avendo maturato i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2013, si applica la disciplina precedentemente in vigore, per cui la liquidazione viene pagata:

  • in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 90mila euro;
  • in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 90mila euro ma inferiore a 150mila euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90mila euro e il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo;
  • in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 150mila euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90mila euro, il secondo importo annuale è pari a 60mila euro e il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo.

La legge di stabilità ha disposto che devono essere rateizzati anche i Tfs e i Tfr di importo lordo complessivo superiore a 50mila euro

 

Quando viene liquidata

Il regime generale che vale per i dipendenti che cessano dal servizio e maturano il diritto alla pensione dopo il 31 dicembre 2013 è:

  • il trattamento va liquidato entro 105 giorni dalla conclusione del rapporto lavorativo (termine breve), se la cessazione è avvenuta per inabilità o per decesso;
  • il trattamento non può essere liquidato e messo in pagamento prima di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per raggiungimento dei limiti di età; oppure quando la cessazione dal servizio consegue all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro; infine, nel caso di cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008.

Ricordiamo, inoltre che la prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa sia avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause vengono indicate, in particolare, le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata e il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego etc.).

Sui tempi di liquidazione fanno eccezione i lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti contributivi e anagrafici per la pensione, sia anticipata che di vecchiaia prima del 13 agosto 2011

 

Le eccezioni

Sui tempi di liquidazione fanno eccezione i dipendenti lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi e anagrafici per la pensione, sia anticipata che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio), prima del 13 agosto 2011.
In questi casi i termini per il pagamento rimangono di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età o raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici, a condizione che i relativi requisiti siano stati maturati entro il 12 agosto 2011), e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro e di 6 mesi per tutte le altre casistiche. Non sono interessate dal termine a regime di 12 mesi i lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi e anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) dopo il 12 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2013 e che cessano per raggiunti limiti di età.

 

Donne senza vantaggi

Rientrano invece nella nuova disciplina le donne che hanno maturato i requisiti necessari per scegliere il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema contributivo (57 anni di età e dei 35 di contribuzione). La circolare sottolinea, infatti, che il solo possesso di questi requisito non può essere considerato come un requisito autonomo per il diritto alla pensione e, pertanto, non è idoneo a determinare l’applicazione delle deroghe previste dalle norme.

(di Claudio Testuzza)

 

Riscatto presso l’Inps degli anni di laurea: che succede se si cambia facoltà

In caso di passaggio da una facoltà a un’altra, è possibile riscattare sia gli anni di studio del nuovo corso di laurea sia quelli della facoltà di provenienza. Il numero complessivo degli anni da ammettere a riscatto, però, è quello della durata legale del corso in cui si è conseguita la laurea. A chiarirlo è l’Inps con il messaggio n.5811/2914.