La pensione in cumulo o totalizzata ‘estingue’ il riscatto

La pensione totalizzata o in cumulo  ‘estingue’ il riscatto. Lo dice l’Inps chiarendo le modalità di gestione delle trattenute che possono insistere sulle pensioni in regime di cumulo o di totalizzazione.

In pratica, chi sta versando a rate gli oneri contributivi di un riscatto non può aver accesso alla pensione liquidata in regime di totalizzazione o in regime di cumulo, se prima non chiude le condizioni del riscatto.

Due sono quindi le possibilità per andare in pensione:

  • pagare il debito contributivo residuo in un’unica soluzione, ottenendo così la valutazione dell’intero periodo di riscatto ai fini pensionistici;
  • sospendere il pagamento delle rate – ponderando con attenzione l’anzianità residua se utile o meno al raggiungimento dei requisiti – ottenendo la valutazione del periodo di riscatto corrispondente all’onere effettivamente versato.

Non è possibile, invece, chiedere le trattenute in pensione.

Sulla pensione liquidata in regime di totalizzazione o cumulo, pur se costituita da vari pro-rata, non sono applicabili le discipline specifiche previste nelle diverse gestioni previdenziali in materia di modalità di versamento degli oneri da riscatto, discipline peraltro divergenti e non omogenee tra loro.

In mancanza di una espressa previsione normativa, non possono quindi essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri per riscatti che devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione.

 

FINANZIAMENTI E PIGNORABILITÀ

Per la stipula di contratti di finanziamento – spiega l’Inps – il calcolo della quota della pensione cedibile soggiace ai limiti indicati in una specifica tabella e va calcolata, in relazione all’importo totale della pensione effettivamente in pagamento, a prescindere dalla circostanza che le singole quote siano erogate dall’Istituto e/o da altri enti e/o Casse professionali.

La pensione liquidata per totalizzazione o cumulo inoltre è pignorabile a seguito di procedure esecutive promosse da terzi in base alla disciplina prevista per i redditi di pensione.

L’Inps sottolinea che per la stipula dei contratti di finanziamento il calcolo della quota cedibile della pensione, in conformità alla normativa vigente, soggiace ai seguenti limiti: la quota non può eccedere il quinto dell’importo, al netto di tutte le trattenute aventi natura prioritaria, risultante nei sistemi di elaborazione al momento dell’estrazione ai fini del relativo pagamento.

Inoltre nel calcolo della quota cedibile deve essere salvaguardato il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria, annualmente stabilito dalla legge.

Il piano di ammortamento è ancorato al contratto di finanziamento stipulato sulla base della quota cedibile rilasciata e le trattenute su pensione sono mensilmente applicate nel rispetto dei limiti sopra indicati.

Nel caso che il recupero riguardi  finanziamenti già stipulati in attività di servizio, lo stesso  viene effettuato con traslazione del residuo piano di ammortamento sulla pensione effettivamente in pagamento, a prescindere dalla circostanza che le quote della pensione siano erogate dall’Inps e/o da altri Enti e/o Casse professionali.

Qualora l’importo della pensione in pagamento non fosse sufficientemente capiente o nel caso non sia possibile garantire il rispetto dei limiti descritti l’importo della rata originariamente pattuita, dovrà essere rimodulato in diminuzione.

Claudio   Testuzza