La mancata informazione non causa danni alla salute

Il medico può essere chiamato al risarcimento solo nel caso in cui il paziente dimostri che, se consapevole, avrebbe detto no al trattamento terapeutico

Il medico non è responsabile degli eventuali danni alla salute causati dalla radioterapia. È quanto si ricava dalla sentenza numero 9331 dell’8 maggio 2015, emessa dalla terza sezione civile della Cassazione. La Corte si è pronunciata sul caso di un medico radioterapista- oncologo, chiamato a risarcire i danni patiti da un’ammalata a seguito di un trattamento di radioterapia.

Young Woman on CAT Scan Table

La paziente, affetta da mielite attinica, era stata sottoposta alla cura dopo aver subito un intervento chirurgico di craniotomia e a seguito dell’intolleranza manifestata alla chemioterapia. La magistratura, escludendo qualunque colpa medica in fase diagnostica e terapeutica, in primo e in secondo grado aveva ritenuto responsabile il medico per la violazione dell’obbligo di informazione sui rischi della radioterapia.

I giudici tuttavia, per mancanza di una prova diretta o presumibile, avevano negato ogni correlazione tra il comportamento del medico e il danno biologico subito dalla paziente. La paziente aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, ma se lo era visto respingere. Secondo la Corte suprema, i giudici di merito hanno correttamente applicato la giurisprudenza, negando che la lesione del diritto all’autodeterminazione comporti lesione del diritto alla salute in mancanza di prova del danneggiato, anche in via presuntiva.

Il pronunciamento ha affermato il principio – già enunciato dalla Cassazione nel 2010 nelle sentenze 2847 e 16394 – secondo cui “in tema di responsabilità professionale del medico, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell’arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un’adeguata informazione al paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, non potendo altrimenti ricondursi all’inadempimento dell’obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute”.

La Corte di Cassazione ha quindi sposato l’interpretazione dei giudici sulla totale mancanza di prova diretta, nonché presuntiva, sulla circostanza che se la paziente fosse stata informata del rischio di tale malattia avrebbe rifiutato il trattamento radioterapico. Così facendo, si è scelto di dare rilievo alla circostanza che la terapia era stata somministrata dopo la chemioterapia, cui la paziente era risultata intollerante, e come trattamento postoperatorio di un tumore con ridotte possibilità di sopravvivenza.

Aab*

*Avvocato, Ufficio affari legali della Fondazione Enpam

@FondazioneEnpam