Dipendenti, ultima chiamata per le ferie 2017

Il 30 giugno scade per i lavoratori dipendenti il termine per godere delle ferie arretrate maturate nel 2017. A dettarlo è l’articolo 10 del decreto legislativo 66 del 2003, che contiene le disposizioni in materia di orario di lavoro, straordinari e permessi.Stando alla normativa, due settimane del nel periodo minimo di ferie devono essere godute nell’anno di maturazione, mentre le restanti, salvo deroghe contenute nei contratti collettivi, possono essere utilizzate entro i 18 mesi successivi.La legge, inoltre, esclude che le quattro settimane di ferie obbligatorie possano essere liquidate in busta paga senza essere godute.

Questo perché le giornate di astensione dal lavoro sono un diritto irrinunciabile del lavoratore, come stabilito dall’articolo 36 della Costituzione.

QUANDO SI PUÒ ‘MONETIZZARE’

È bene sapere che l’erogazione di un importo per un periodo di riposo non goduto è concesso solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalle cause che l’hanno determinata. Per gli eventuali giorni di ferie eccedenti il periodo minimo e previsti dalla contrattazione collettiva, è possibile per le parti concordarne la ‘monetizzazione’.

Nel caso un dipendente si rifiuti di godere delle ferie, in maniera deliberata e con piena consapevolezza, la Corte di Giustizia Europea ha chiarito che questo non avrà diritto ad alcun pagamento, nemmeno al termine del rapporto di lavoro.

QUANDO CI SI PUÒ RIVALERE

Se invece a impedire anche solo in parte il godimento delle ferie entro il termine è un obbligo del datore di lavoro, questo rischia una sanzione amministrativa pecuniaria. Il mancato recupero delle energie psico-fisiche causato dall’omessa fruizione delle ferie entro il termine dà, inoltre, la possibilità di richiedere un risarcimento del danno biologico ed esistenziale e di godere dei periodi non fruiti.

Starà ovviamente al dipendente provare l’esistenza del danno e che questo sia stato generato dal mancato godimento delle ferie entro i termini. Allo stesso modo, la mancata fruizione del periodo di riposo dovrà risultare indipendente dalla volontà del lavoratore.

GIORNI LIBERI, ECCO QUANTI

Calendario e calcolatrice alla mano, è utile chiarire che un dipendente matura, per ogni anno di servizio, un periodo di ferie retribuito di 28 giorni lavorativi, in caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, e 32 se l’orario settimanale è basato su sei giorni.

Per i dipendenti assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione la durata delle ferie varia da 26 a 30 giorni, a seconda della distribuzione settimane dell’orario. Dopo tre anni di servizio, allo stesso lavoratore spetteranno 28 o 32 giorni di astensione dal lavoro.

Ai dipendenti spettano inoltre 4 giornate di riposo che devono essere fruite esclusivamente nell’anno di riferimento.

Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è stabilita in proporzione ai dodicesimi di servizio svolto. La frazione di mese superiore a 15 giorni è da considerare a tutti gli effetti al pari del mese intero.

Claudio Testuzza