Alla Corte costituzionale il blocco della perequazione delle pensioni

Corte Costituzionale05Udienza della Consulta sulla legittimità del blocco della rivalutazione delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps per il biennio 2012-2013. È la seconda volta che la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione

Si è svolta il 10 marzo l’udienza di discussione sulla norma che ha stabilito, per il biennio 2012 – 2013, il blocco della perequazione sui trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il minimo Inps. La decisione sulla fondatezza dell’eccezione di legittimità costituzionale dovrebbe arrivare fra alcune settimane.

L’impressione, a detta degli avvocati interessati al procedimento, è di una causa difficile da vincere. Difficile, considerando anche l’arroccamento difensivo dell’Avvocatura dello Stato, che ha posto quale contropartita all’eventuale accoglimento del ricorso, le pesanti ragioni della finanza pubblica. Ma in più occasioni la Corte costituzionale ha affermato che il trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione, deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e deve assicurare al lavoratore (e al pensionato) mezzi adeguati alle esigenze di vita.

Tale proporzionalità e adeguatezza devono sussistere non solo al momento del collocamento a riposo, ma vanno assicurate anche successivamente in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta. La sospensione del meccanismo della perequazione automatica esporrebbe il sistema ad evidenti tensioni. È un’apertura alle rivendicazioni dei pensionati, il cui reddito da pensione, in quanto sganciato dalla dinamica salariale se non viene adeguatamente tutelato e rivalutato finisce con l’impoverirsi.

Le ripetute manovre del governo hanno ridotto le pensioni, ed è giusto che i pensionati ricorrano. Vari gli argomenti sui quali i ricorrenti puntano. Oltre al fatto che ad essere ancora una volta colpiti sono solamente i pensionati, con buona pace degli articoli della Costituzione sull’uguaglianza, la mancata rivalutazione della pensione riduce nel tempo il suo valore (articolo 38), e viola, anche, la proporzionalità tra pensione e reddito (articolo 36).

Ma anche il diritto dell’individuo alla libertà e alla sicurezza (art. 6), il diritto di non discriminazione che include anche quella fondata sul patrimonio (art. 21), il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa (art. 25), il diritto alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico, e sociale (art. 33). Il ‘danno economico’ arrecato ai pensionati è, poi, anche rilevante non solo per gli anni in cui opera il blocco ma anche per il futuro, in quanto esso si protrae all’infinito fino ad incidere sulla misura anche delle pensioni di reversibilità.

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di Claudio Testuzza

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