Domanda di pensione ai familiari dell’iscritto/a deceduto/a (Genitore)

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Requisiti

I genitori dell’iscritto deceduto hanno diritto a pensione soltanto nel caso in cui non sussistano o non abbiano titolo a pensione il coniuge, l’ex coniuge, il coniuge separato, gli orfani  ed «i superstiti affidati» all’iscritto.

In tal caso, ai genitori dell’iscritto deceduto in costanza di contribuzione il vigente Regolamento del Fondo di Previdenza Generale riconosce un’aliquota della pensione che sarebbe spettata all’iscritto stesso ove fosse diventato totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso (pensione indiretta).

Con decorrenza 1° gennaio 1998 la pensione indiretta spettante ai superstiti è maggiorata - se inferiore - sino ad un trattamento minimo garantito, d’importo annualmente rivalutato (Delibera CdA n. 2 del 15 febbraio 2002).

Ai genitori dell’iscritto già pensionato del Fondo spetta una aliquota della pensione di cui fruiva il de cuius all’atto del decesso (pensione di reversibilità).

Gli ascendenti dell’iscritto hanno diritto a pensione nella seguente misura:

Beneficiari Quota Requisito
1 genitore 60% se non sussistono o non abbiano diritto a pensione il coniuge, l’ex coniuge, il coniuge legalmente separato, né gli orfani
2 genitori 60%

Il loro diritto a pensione, ancorché collegato in vari modi alla posizione previdenziale dell’iscritto, è tuttavia ad essi riconosciuto iure proprio e non iure successionis.

Gli ascendenti dell’iscritto conseguono il trattamento su domanda, da presentare direttamente alla Fondazione Enpam, ovvero, anche, per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.

Help

Modalità di presentazione della domanda: Per il conseguimento della «pensione a superstiti» gli aventi diritto devono presentare la domanda all’E.N.P.A.M., corredata dai documenti richiesti. Tale domanda può essere presentata anche per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.

Invio per posta: Fondazione ENPAM Dipartimento della Previdenza Servizio Prestazioni Fondo di Previdenza Generale Piazza VIttorio Emanuele II, n° 78 00185 ROMA   FAQ

Quali sono le modalità di erogazione?

Il trattamento di pensione, rivalutato all’inizio di ogni anno in conformità all’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, viene erogato in 12 mensilità.

Gli importi spettanti sono assoggettati ad IRPEF in base alle aliquote ed agli scaglioni di reddito a mano a mano vigenti, ovvero,  se il pensionato è titolare di più pensioni a carico di Enti diversi, in base ad un’aliquota fissa comunicata dal Casellario delle Pensioni, gestito dall’INPS.

Da quando decorre?

La pensione in favore degli ascendenti decorre – una volta accertati la sussistenza dei requisiti – dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell’iscritto o del pensionato dante causa, sempreché l’avente diritto presenti domanda all’Ente entro 5 anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a 5 annualità della pensione spettante, con esclusione della rivalutazione annua maturata in detto periodo.

  Contatti: E-mail: info.iscritti@enpam.it Tel. 06 48294829