Testo deliberato dal Consiglio nazionale il 27 giugno 2014 e modificato nella seduta del 29 novembre 2014 a seguito delle richieste ministeriali (approvato con Decreto interministeriale del 17 aprile 2015)

 

Art. 1

Comma 1
L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (E.N.P.A.M.), trasformato in Fondazione senza scopo di lucro e con la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del comma 33, lettera a), n. 4, dell’art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell’art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ha la denominazione di Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri – Fondazione ENPAM (di seguito Fondazione).

Comma 2
La Fondazione mantiene il patrimonio ed è titolare di tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (E.N.P.A.M.).

Art. 2

La Fondazione ha sede in Roma e svolge la sua attività sull’intero territorio della Repubblica.

 

Art. 3

Comma 1
La Fondazione è l’Ente di previdenza e di assistenza dei medici e degli odontoiatri.
La Fondazione è sottoposta a vigilanza ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

Comma 2
La Fondazione ha lo scopo di attuare la previdenza e l’assistenza a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, nonché di realizzare interventi di promozione e sostegno all’attività e al reddito dei professionisti iscritti, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti deliberati dalla Fondazione medesima ed approvati dalle Amministrazioni vigilanti di cui all’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Comma 3
La Fondazione continua ad erogare le prestazioni previste dal regolamento del Fondo di previdenza integrativa per il personale a rapporto d’impiego.

Comma 4
La Fondazione, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali e per migliorare la sua efficienza organizzativa e gestionale, può svolgere attività e promuovere iniziative, anche con la costituzione e la partecipazione a società, enti, fondazioni ed associazioni in Italia ed all’estero. La Fondazione, in particolare, favorisce forme di associazione con Enti di previdenza privati aventi analoghe finalità. Attua iniziative finalizzate alla qualificazione dei componenti dei propri organi collegiali in materia di previdenza, assistenza e welfare, nonché nella gestione del patrimonio.

Art. 4

La Fondazione, quale ente necessario con finalità di interesse pubblico, ha durata illimitata. Non potrà, pertanto, farsi luogo al suo scioglimento per volontà dei propri organi.

Art. 5

Comma 1
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l’iscrizione e la contribuzione alla Fondazione sono obbligatorie per tutti gli iscritti agli albi professionali dei medici chirurghi ed odontoiatri, di cui all’art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.
La contribuzione e l’iscrizione alla Fondazione sono comunque obbligatorie per tutti i medici chirurghi e gli odontoiatri che operano a rapporto professionale con le istituzioni pubbliche e private che erogano l’assistenza sanitaria.

Comma 2
Con delibera dell’Assemblea nazionale, approvata dai Ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la Fondazione può istituire forme solidaristiche di contribuzione da destinare alla relativa gestione.
La Fondazione può promuovere e gestire forme di previdenza ed assistenza integrative, a favore di tutti i medici ed odontoiatri italiani o di particolari categorie di sanitari, nel rispetto delle norme che regolano la materia.
La Fondazione può inoltre prestare ai propri iscritti e pensionati, nei limiti consentiti dalla legge, forme di tutela sanitaria integrativa, anche mediante la stipulazione di polizze assicurative annuali o poliennali.

Comma 3

Le gestioni previdenziali della Fondazione riservate a medici e odontoiatri sono articolate all’interno di due Fondi di previdenza:

a) Fondo di previdenza generale, articolato in: gestione previdenziale della quota A; gestione previdenziale della quota B;

b) Fondo della medicina convenzionata ed accreditata, articolato in: gestione previdenziale a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale; gestione previdenziale degli specialisti ambulatoriali e degli addetti alla medicina dei servizi; gestione previdenziale degli specialisti esterni in regime di accreditamento.

Comma 4
Le gestioni dei Fondi di cui al precedente comma 3, all’interno di un quadro normativo comune, tengono conto delle specificità delle diverse categorie professionali, con particolare riferimento all’aliquota di contribuzione ed al corrispondente coefficiente di rendimento. È fatta salva l’applicazione del sistema contributivo, a norma della Legge 8agosto 1995, n. 335, ove previsto dai regolamenti in vigore.

Art. 6

Comma 1
Il patrimonio della Fondazione, uno ed unitario, è costituito dai beni immobili e mobili e dai valori in genere che, per acquisti, lasciti, donazioni e a qualunque altro titolo, siano o vengano in sua proprietà.

Comma 2

Il patrimonio si incrementa per effetto di:

a) tutti gli accantonamenti a riserva di qualunque specie;
b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute e non esplicitamente destinate ad altra finalità;
c) avanzi di gestione.

Art. 7

Le entrate della Fondazione sono costituite:
a) dai contributi obbligatori dovuti e volontari versati ai sensi di legge, e da quelli derivanti dagli accordi collettivi di categoria, dal presente statuto e dai regolamenti;
b) dagli importi delle sanzioni, degli interessi ed ogni altro importo accessorio per ritardi, omissioni o irregolarità negli adempimenti prescritti;
c) dai redditi del patrimonio;
d) da ogni altra eventuale entrata.

Art. 8

comma 1
La dotazione patrimoniale della Fondazione è funzionale alle finalità previdenziali ed assistenziali della Fondazione medesima e viene impiegata in conformità alla legge ed ai regolamenti. Il Consiglio di amministrazione definisce il modello procedurale relativo alla dinamica degli impieghi secondo principi di prudenza e nel rispetto della normativa vigente.

Comma 2
Le delibere in materia di criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, adottate in coerenza con la necessità di assicurare la liquidità del patrimonio della Fondazione per la copertura degli impegni finanziari a breve ed a medio termine relativi all’erogazione delle prestazioni istituzionali, sono trasmesse alle Amministrazioni vigilanti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nonché agli altri organismi previsti dalla legge.

Comma 3
Deve essere, comunque, garantita ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera c) del suddetto decreto legislativo una riserva il cui valore non sia inferiore a cinque annualità dell’importo delle pensioni, al fine di assicurare la continuità nell’erogazione delle prestazioni.

Comma 4

La dotazione patrimoniale della Fondazione, di cui al comma 1, è impiegata, attraverso oculata diversificazione delle forme e dei tempi degli investimenti che consenta di contemperare l’esigenza della sicurezza degli investimenti con quella di redditività degli impieghi, in:
a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni fondiarie e titoli ad esse equiparati, titoli obbligazionari;
b) depositi fruttiferi presso istituti di credito;
c) immobili urbani e rustici, in Italia o all’estero, anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi degli stessi;
d) quote di fondi comuni di investimento;
e) azioni, obbligazioni o altri titoli quotati in borse valori sia nazionali che estere;
f) azioni o quote di società immobiliari;
g) depositi bancari, prodotti finanziari bancari e assicurativi;
h) mutui garantiti da ipoteca o da cessioni di crediti garantiti da enti pubblici;
i) altre modalità individuate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 9

Comma 1
L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Comma 2
Il bilancio di previsione indica con distinto riferimento le spese di funzionamento e quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali nonché i criteri di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti. Esso viene predisposto dal Consiglio di amministrazione e deve essere presentato al Consiglio nazionale per l’approvazione entro il 30 novembre di ciascun anno.

Comma 3
Per ogni esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio consuntivo, redatto secondo le norme civilistiche, che deve essere presentato al Consiglio nazionale per l’approvazione entro il 30 giugno dell’anno successivo e deve fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione. I bilanci consuntivi annuali sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte di soggetto abilitato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

comma 4

La situazione finanziaria delle gestioni della Fondazione deve essere comprovata a mezzo di bilancio tecnico, da redigersi almeno ogni triennio e da trasmettere alle Amministrazioni vigilanti. Ai sensi dell’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, la gestione economico-finanziaria della Fondazione deve assicurare l’equilibrio di bilancio, da ricondursi entro l’arco temporale previsto dalla normativa vigente, mediante l’adozione dei provvedimenti coerenti alle indicazioni risultati dal suddetto bilancio tecnico.

Art. 10

Sono organi della Fondazione:
1) l’Assemblea nazionale;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Presidente;
4) il Collegio dei sindaci.

Art. 11

Comma 1
L’Assemblea nazionale si compone:
a) dei Presidenti di tutti gli Ordini dei Medici chirurghi ed odontoiatri nonché di una rappresentanza dei Presidenti delle Commissioni per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri, nella misura del 10% di tutti i Presidenti degli Ordini, eletti dai Presidenti delle Commissioni per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri, secondo le modalità e le procedure previste dal Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione;
b) di un numero di membri eletti su base nazionale nella misura del 50% dei componenti di cui alla lettera a), da eleggere fra gli iscritti contribuenti alle gestioni previdenziali della Fondazione, secondo le modalità e le procedure previste dal Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione;
c) dei Presidenti delle Consulte non rappresentate in Consiglio di amministrazione, come previsto dall’art. 23, comma 1, lettera a).

Comma 2
Il Regolamento, relativamente al precedente comma 1, lettera b), dovrà rispettare i seguenti criteri:
a) i componenti saranno ripartiti fra gli iscritti a ciascuna gestione in misura proporzionale ai contributi, alle prestazioni ed al patrimonio unico della Fondazione attribuito alle diverse gestioni, sulla base dei dati consolidati nel bilancio consuntivo approvato l’anno precedente, nonché dei flussi quinquennali dei contributi e delle prestazioni previdenziali risultanti dall’ultimo bilancio tecnico;
b) nell’ambito degli eletti di ciascuna gestione dovrà essere garantita la presenza di ciascuna delle categorie che la compongono, calibrata sulla base del peso relativo all’interno della gestione;
c) fermo restando l’obiettivo di perseguire l’equilibrio di genere, nelle liste nazionali dovrà essere garantita, per ciascuna categoria, una presenza del genere meno rappresentato non inferiore al 20% del numero dei candidati.

Comma 3

L’Assemblea nazionale dura in carica cinque anni, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 12.

Comma 4
Qualora un componente dell’Assemblea nazionale faccia parte di altro organo della Fondazione, fatta eccezione per il Presidente, le funzioni di consigliere nazionale vengono esercitate:
– nel caso di Presidente di Ordine, dal rispettivo Vice Presidente;
– nel caso degli altri componenti, secondo le disposizioni del Regolamento di cui al comma 1, lettere a) e b).

Comma 5
I componenti elettivi dell’Assemblea nazionale cessati dalla carica prima della scadenza per qualsiasi motivo, sono sostituiti secondo quanto stabilito dal Regolamento di cui al comma 1 e rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri sostituiti.

Comma 6
L’Assemblea nazionale è convocata dal Presidente della Fondazione e si riunisce in via ordinaria due volte all’anno, non oltre il 30 dei mesi di giugno e novembre, nonché, in via straordinaria, quando il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti ovvero nell’ipotesi di cessazione del Presidente.

Comma 7
La richiesta di convocazione da parte dei consiglieri deve essere motivata e deve contenere l’indicazione esatta degli argomenti da sottoporre alla discussione dell’Assemblea nazionale.

Comma 8

La convocazione si effettua mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata ovvero altro mezzo equivalente, con modalità che assicurino l’avvenuta ricezione. Deve essere inviata ai componenti dell’Assemblea nazionale, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.

Comma 9
In caso di urgenza, il Presidente può aggiungere nuovi argomenti all’ordine del giorno, comunicandoli entro tre giorni antecedenti la data dell’Assemblea nazionale, con le modalità di cui al precedente comma 8.

Comma 10
L’Assemblea nazionale è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga la metà dei suoi componenti ed in seconda convocazione – che può essere stabilita almeno ad un’ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa – quale che sia il numero dei presenti, salvo il caso della deliberazione di modifiche al presente Statuto, per le quali è prevista una maggioranza di due terzi degli aventi diritto.

Comma 11
Ciascun Presidente di Ordine o Vice Presidente nel caso di cui al precedente comma 4, dietro autorizzazione del proprio Consiglio direttivo, può delegare per rappresentarlo alle sedute dell’Assemblea nazionale altro iscritto agli Albi professionali territoriali, o un altro componente dell’Assemblea nazionale. I Presidenti delle Commissioni per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri, componenti dell’Assemblea nazionale, possono delegare altro iscritto all’Albo territoriale degli odontoiatri o un altro componente dell’Assemblea nazionale. Ciascun componente dell’Assemblea nazionale non può avere che una sola delega. I componenti elettivi di cui al precedente comma 1, lettera b), possono delegare altro componente dell’Assemblea nazionale.

Comma 12
Per ogni variazione in corso del mandato quinquennale del numero degli Ordini territoriali di cui al comma 1, lettera a), che comporti una variazione del numero dei Presidenti degli Ordini medesimi, si procede alla rideterminazione della rappresentanza dei Presidenti delle Commissioni per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri, di cui al medesimo comma 1, lettera a), nonché dei componenti eletti di cui alla lettera b). Per la convocazione dell’Assemblea nazionale successiva all’evento, si tiene conto delle graduatorie approvate all’atto delle elezioni, secondo quanto previsto nel Regolamento di cui al comma 1.

Art. 12

comma 1
La Presidenza dell’Assemblea nazionale viene assunta dal Presidente della Fondazione e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente Vicario; in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente e in subordine dal membro del Consiglio di amministrazione più anziano per iscrizione all’Albo o, in caso di parità, dal più anziano di età.

Comma 2
Il segretario dell’Assemblea nazionale è nominato dalla stessa Assemblea e per ciascuna seduta.

Comma 3
Il Direttore Generale della Fondazione assiste alla seduta, con funzioni consultive.

Comma 4
I consiglieri di amministrazione e i componenti del Collegio dei sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio nazionale senza diritto di voto.

Comma 5
Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatte salve quelle a maggioranza qualificata previste dallo Statuto. Il voto è espresso a scrutinio segreto quando le deliberazioni riguardino elezioni, nomine e, comunque, questioni concernenti le persone, o altre che l’Assemblea nazionale assoggetti a detto regime.

Comma 6
I verbali delle sedute sono redatti dal segretario e firmati dal Presidente e dal segretario medesimo. Per una maggiore facilità di consultazione, vengono trascritti, anche in formato elettronico, in apposito libro dei verbali custodito a cura del Direttore Generale.

Comma 7
Della seduta è effettuata registrazione elettronica, i cui files sono conservati a cura del Direttore Generale e consultabili da parte dei componenti dell’Assemblea nazionale.

Art. 13

Comma 1
Spetta all’Assemblea nazionale:
a) eleggere il Presidente, due Vice Presidenti di cui uno iscritto alla gestione denominata Fondo di previdenza della libera professione – Quota B del Fondo di previdenza generale – e dieci membri del Consiglio di amministrazione (fra cui uno iscritto all’Albo degli odontoiatri) tra tutti gli iscritti alla Fondazione;
b) eleggere tre sindaci effettivi e tre supplenti, da scegliere fra gli iscritti alla Fondazione;
c) eleggere tre componenti dell’Osservatorio dei Pensionati e tre componenti dell’Osservatorio dei Giovani, di cui al successivo art. 14, garantendo la rappresentanza di genere;
d) deliberare la misura del compenso annuo spettante al Presidente, ai Vice Presidenti, ai componenti del Consiglio di amministrazione ed ai componenti del Collegio dei sindaci, del trattamento economico per la partecipazione alle riunioni degli organi della Fondazione e degli altri organismi previsti dallo Statuto, nonché per l’espletamento delle altre funzioni istituzionali;
e) deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, l’ammontare del contributo dovuto in misura fissa, di cui all’art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;
f) deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, le modifiche e le integrazioni allo Statuto, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto;
g) deliberare gli indirizzi ed i criteri generali per il conseguimento degli scopi statutari;
h) deliberare, entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio di previsione predisposto dal Consiglio di amministrazione per l’esercizio successivo;
i) approvare le variazioni al bilancio di previsione predisposte dal Consiglio di amministrazione;
l) deliberare, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di amministrazione.

Comma 2
Le elezioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) avvengono mediante votazione su schede separate: una per l’elezione del Presidente, una per l’elezione di ciascuno dei Vice Presidenti ed una per ciascuna delle restanti elezioni, con espressione di preferenza in numero non superiore ai consiglieri, ai sindaci ed agli altri componenti da eleggere; in caso di parità di voti risulta eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione all’Ordine. In caso di parità di iscrizione all’Albo è data prevalenza alla minore età anagrafica.

Comma 3
Le deliberazioni di cui al comma 1, lettere e) ed f) devono essere sottoposte all’approvazione delle Amministrazioni vigilanti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Le deliberazioni di cui alle lettere g), h), i) ed l) sono trasmesse ai predetti Ministeri ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 3, del citato decreto.

Art. 14

Comma 1
Alla prima seduta dell’Assemblea nazionale è costituito l’Osservatorio dei Pensionati, con funzioni di monitoraggio degli andamenti previdenziali, nonché l’Osservatorio dei Giovani con funzioni di promozione della cultura e proposta della strategia previdenziale tra gli iscritti di giovane età.

Comma 2
L’Osservatorio dei Pensionati è composto da cinque membri, pensionati della Fondazione con specifica competenza, dei quali tre eletti dall’Assemblea nazionale, uno indicato dal Consiglio di amministrazione, ed uno indicato dal Presidente della Fondazione. La rappresentanza di genere è garantita secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1, lett. c).

Comma 3
L’Osservatorio dei Giovani è composto da cinque membri, scelti tra gli iscritti alla Fondazione di età inferiore a trentacinque anni, dei quali tre eletti dall’Assemblea nazionale, uno indicato dal Consiglio di amministrazione, ed uno indicato dal Presidente della Fondazione. La rappresentanza di genere è garantita secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1, lett. c).

Comma 4
I componenti dell’Osservatorio dei Pensionati e dell’Osservatorio dei Giovani partecipano alle riunioni dell’Assemblea nazionale senza diritto di voto.

Art. 15

Comma 1
Il Consiglio di amministrazione è composto:
a) dal Presidente della Fondazione;
b) dai due Vice Presidenti uno dei quali è nominato Vicario dal Presidente;
c)da dieci consiglieri eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea nazionale, di cui uno iscritto all’Albo degli Odontoiatri secondo le disposizioni previste dal Regolamento di cui all’art. 11, comma 1, prevedendo un livello minimo di presenza di genere pari ad una unità;
d) da un membro eletto da ciascuno dei quattro Comitati Consultivi secondo quanto previsto dagli artt. 21 e seguenti, e in particolare dall’art. 23, comma 1, lett. a).

Comma 2
Con riferimento all’elezione di cui al precedente comma 1, lettera c), è eletto consigliere di amministrazione chi riceve il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto il più anziano per iscrizione all’Albo; in caso di ulteriore parità, è data prevalenza al candidato con la minore anzianità anagrafica.

Comma 3
Il Presidente convoca la prima riunione del Consiglio di amministrazione non oltre quindici giorni dopo l’elezione dei componenti di cui al comma 1.

Comma 4
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 1 e dall’art. 20, comma 4, i componenti del Consiglio di amministrazione, di cui al comma 1, lett. c) e d) durano in carica cinque anni e non sono eleggibili più di due volte consecutivamente relativamente alla medesima carica.

Comma 5

La carica di componente del Consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di componente di ogni altro organo collegiale della Fondazione di cui all’art. 10.

Comma 6
I consiglieri che si astengono, senza giustificato motivo, dall’intervenire a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica dal Consiglio stesso con provvedimento motivato che deve essere preceduto dalla notificazione della contestazione all’interessato con la prefissione di un termine di trenta giorni per giustificarsi.

Comma 7
La perdita dei requisiti di cui all’art. 16 del presente Statuto è causa di decadenza dalla carica di consigliere di amministrazione, da dichiararsi con le modalità di cui al precedente comma.

Comma 8
Le dimissioni dei componenti del Consiglio di amministrazione divengono operanti con il loro accoglimento da parte del Consiglio medesimo, che le prende in esame nella prima riunione successiva alla loro presentazione.

Comma 9
Se il Presidente cessa dalla carica per qualsiasi motivo, viene sostituito dall’Assemblea nazionale mediante indizione di nuove elezioni.

Comma 10
I Vice Presidenti ed i Consiglieri di amministrazione di cui alla lettera c) del comma 1 che cessano dalla carica per qualunque motivo sono sostituiti, mediante apposita elezione, nella prima riunione dall’Assemblea nazionale successiva alla vacanza. I consiglieri di cui alla lettera d) del comma 1 che cessano dalla carica per qualunque motivo sono sostituiti dal Comitato Consultivo che li ha eletti nella prima riunione successiva alla vacanza. Qualora, peraltro, venisse a mancare la metà dei componenti del Consiglio di amministrazione, dovrà essere immediatamente ed espressamente convocato l’Assemblea nazionale per la sostituzione dei componenti eletti da tale organo, con le stesse norme stabilite per la loro elezione. In tali casi, nella votazione possono essere espresse tante preferenze quanti sono i componenti da eleggere.

Comma 11
Coloro che sono eletti in sostituzione dei membri dichiarati decaduti, o comunque venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri surrogati.

Art. 16

Comma 1
I componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere requisiti di specifica competenza e professionalità nonché i requisiti di indiscussa moralità ed indipendenza delineati dal Codice etico della Fondazione.

Comma 2
I candidati sono considerati in possesso dei requisiti di competenza e professionalità qualora abbiano conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso istituzioni pubbliche o private di significative dimensioni, funzioni direttive, o rivestendo incarichi di vertice o facendo parte di organismi collegiali di amministrazione. I componenti del Consiglio di amministrazione mantengono i requisiti di professionalità attraverso la partecipazione ad iniziative finalizzate alla qualificazione in materia di previdenza, assistenza, welfare e gestione del patrimonio periodicamente organizzate dalla Fondazione.

Comma 3

Costituiscono condizioni di ineleggibilità e di decadenza dalle cariche:
a) l’aver riportato condanne definitive, anche se emesse a seguito di richiesta di applicazione della pena prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, e per delitti contro la pubblica amministrazione;
b)l’essere colpito da provvedimenti considerati dall’art. 2382 del codice civile come cause di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori delle società per azioni.

Comma 4
Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi è comprovato da dichiarazioni espresse dagli interessati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredate del curriculum professionale. I Consiglieri di Amministrazione accettano, con apposita dichiarazione, il Codice etico della Fondazione.

Art. 17

Comma 1
Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità. Deve essere altresì convocato dal Presidente quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, con l’indicazione degli argomenti da trattare.

Comma 2
La convocazione, mediante lettera raccomandata ovvero mediante posta elettronica, in entrambi i casi con modalità che assicurino l’avvenuta ricezione, deve inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare. In casi eccezionali, caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.

Comma 3
In caso di urgenza, possono essere inseriti nuovi argomenti all’ordine del giorno mediante comunicazione spedita con modalità che assicurino l’avvenuta ricezione, da far pervenire almeno due giorni prima della seduta.

Comma 4
L’avviso di convocazione deve essere inviato anche ai componenti del Collegio dei sindaci, con le modalità di cui ai precedenti commi.

Comma 5
Il Consiglio di amministrazione viene normalmente convocato presso la sede della Fondazione in Roma, ma, qualora il Presidente lo ritenga opportuno, può essere convocato in altro luogo o svolgersi con il sistema della audiovideoconferenza od altri sistemi telematici.

Comma 6
Per la validità delle sedute del Consiglio, è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente Vicario.

Comma 7
Ogni consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi ed a scrutinio segreto qualora riguardino le persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Comma 8
Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, su proposta del Presidente, sentito il Direttore Generale, nomina un segretario ed un vice segretario scelti fra i dipendenti dell’Ente, con l’incarico di svolgere mansioni di segreteria del Consiglio stesso.

Comma 9
I verbali delle sedute sono redatti dal segretario e firmati dal Presidente e dal segretario medesimo. Per una maggiore facilità di consultazione, vengono trascritti, anche in formato elettronico, in apposito libro dei verbali, custodito a cura del Direttore Generale.

Comma 10
Della seduta è effettuata registrazione elettronica, i cui files sono conservati a cura del Direttore Generale.

Art. 18

Comma 1
Sulla base dell’autonomia gestionale, organizzativa e contabile riconosciuta alla Fondazione dall’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, spetta al Consiglio di amministrazione:
a) deliberare i Regolamenti e le relative modificazioni;
b) stabilire le direttive ed i criteri per l’attuazione dei regolamenti dei Fondi di previdenza gestiti dalla Fondazione;
c) deliberare le direttive generali in materia di organizzazione e gestione contabilità per il funzionamento della Fondazione;
d) predisporre, entro il quindici novembre di ciascun anno, il bilancio di previsione per il successivo esercizio, con l’indicazione dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti mobiliari ed immobiliari, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea nazionale;
e) predisporre le variazioni al bilancio di previsione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea nazionale;
f) deliberare i singoli investimenti delle disponibilità in conformità ai criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, approvati dall’Assemblea nazionale;
g) predisporre, entro cinque mesi dal termine dell’esercizio, il bilancio consuntivo dell’Ente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea nazionale;
h) deliberare la costituzione o partecipazione agli enti, società ed organismi di cui all’art. 3, comma 4, del presente Statuto, e designarne i propri rappresentanti;
i) conferire a soggetto abilitato l’incarico di eseguire le revisioni e le certificazioni previste dall’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
j) determinare l’ammontare della riserva legale e della sua integrazione in misura non inferiore a quanto previsto dalle norme legislative;
k) amministrare e gestire il patrimonio unitario della Fondazione, garantendo l’equilibrio finanziario della stessa e l’integrità della riserva legale. Qualora dai bilanci preventivi o consuntivi o dai bilanci tecnici si evidenzino concrete possibilità che nell’arco temporale previsto dalla normativa vigente sia compromesso l’equilibrio della Fondazione o l’integrità della riserva legale, il Consiglio di amministrazione provvede a sottoporre all’approvazione dell’Assemblea nazionale i conseguenti provvedimenti correttivi;
l) conferire ad un attuario, almeno ogni tre anni, l’incarico di redigere il bilancio tecnico attuariale della Fondazione;
m)nominare una Commissione per la disamina dei ricorsi amministrativi, formata dal Presidente e da due componenti del Consiglio di amministrazione, nominati dal medesimo Consiglio, che, con cadenza mensile, si riunisca per decidere in prima istanza i ricorsi in materia di iscrizione, contributi e prestazioni. Alle riunioni partecipa il Direttore Generale con funzioni consultive;
n) decidere in seconda istanza, in via definitiva, i ricorsi in materia di iscrizione, contributi e prestazioni;
o) deliberare la concessione di prestazioni assistenziali;
p) nominare il Direttore Generale della Fondazione;

q) deliberare l’instaurazione e la cessazione del rapporto di lavoro del personale dipendente;

r) indicare, successivamente alle elezioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 13 dello Statuto, un componente dell’Osservatorio dei Pensionati e un componente dell’Osservatorio dei Giovani, di cui al precedente art. 14;
s) esercitare ogni altra funzione e deliberare su ogni altra materia che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi della Fondazione;
t) nominare una Commissione con funzioni di proposta a supporto del Consiglio di amministrazione per le attività assistenziali.

Comma 2
Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente le attribuzioni di cui alle lettere c), k) ed o) del comma 1 per atti e materie determinati, fissando i limiti e le modalità di esercizio. La delega può essere revocata o sospesa in ogni momento.

Comma 3
Il Consiglio di amministrazione può costituire Comitati tecnici per specifici argomenti, anche a carattere permanente, individuandone prevalentemente i componenti all’interno dell’Assemblea nazionale, nel rispetto dei principi generali di rappresentanza ponderata categoriale e professionale.

Comma 4
Le deliberazioni di cui alla lettera a) del comma 1 sono trasmesse alle Amministrazioni vigilanti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono trasmesse alle Amministrazioni vigilanti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Comma 5
Il Consiglio di amministrazione esamina gli eventuali rilievi delle Amministrazioni vigilanti e adotta motivate decisioni definitive.

Art. 19

Comma 1

Il Presidente rimane in carica fino a quando dura l’Assemblea nazionale che lo ha eletto. Non è eleggibile più di due volte consecutivamente.

Comma 2
La votazione avviene a scrutinio segreto e viene eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Qualora la prescritta maggioranza non venga raggiunta, si procede a nuova votazione. Nel caso in cui al terzo scrutinio non si sia proceduto all’elezione, nel quarto scrutinio viene eletto il candidato che riporta la maggioranza dei voti espressi.

Comma 3
Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione; convoca e presiede l’Assemblea nazionale ed il Consiglio di amministrazione. Esercita le attribuzioni a lui delegate dal Consiglio di amministrazione, ai sensi del precedente art. 18, comma 2. Indica successivamente alle elezioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 13 dello Statuto, un componente dell’Osservatorio dei Pensionati e un componente dell’Osservatorio dei Giovani, di cui al precedente art. 14. Egli è altresì investito delle altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Comma 4
Il Presidente può, di volta in volta, delegare uno dei Vice Presidenti ovvero un consigliere di amministrazione per il compimento di singoli atti.

Comma 5
Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare motivate deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, chiedendone la ratifica nella successiva riunione dell’organo competente.

Art. 20

Comma 1
Il Presidente è coadiuvato da due Vice Presidenti, uno dei quali è nominato Vicario dal Presidente.

Comma 2
Per l’elezione dei Vice Presidenti è richiesta la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Qualora la prescritta maggioranza non sia raggiunta, si procede ad altre due votazioni. Se la maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla terza votazione, si procede ad una quarta, nella quale viene eletto chi riporta il maggior numero dei voti espressi. Tra candidati con parità di voti, è data prevalenza all’anzianità di iscrizione all’Albo; in caso di parità di iscrizione all’Albo, all’anzianità anagrafica.

Comma 3
Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, ovvero qualora questi cessi dalla carica per qualsiasi motivo.

Comma 4
I Vice Presidenti rimangono in carica fino a quando dura l’Assemblea nazionale che li ha eletti e non sono eleggibili più di due volte consecutivamente.

Comma 5
Se vengono a cessare o sono assenti contemporaneamente Presidente e Vice Presidenti, le funzioni di Presidente sono provvisoriamente svolte dal membro del Consiglio di amministrazione più anziano per iscrizione all’Albo o, in caso di parità, per anzianità anagrafica.

Art. 21

Comma 1
Presso la Fondazione sono costituiti quattro Comitati Consultivi, uno per ciascuna delle seguenti quattro gestioni previdenziali della Fondazione:
a) Gestione previdenziale della libera professione – “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale;
b) Gestione previdenziale a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale e transitati alla dipendenza;
c) Gestione previdenziale degli specialisti ambulatoriali e degli addetti alla medicina dei servizi e transitati alla dipendenza;
d) Gestione previdenziale degli specialisti esterni in regime di accreditamento.

Comma 2
Ciascun Comitato è formato dai componenti eletti, secondo modalità stabilite dal Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, dagli iscritti ed i pensionati della relativa gestione e scelti fra gli aventi diritto al voto di cui:
• un rappresentante per ciascuna regione, ad eccezione della regione Trentino Alto Adige;
• un rappresentante per ciascuna delle province a statuto speciale di Trento e Bolzano.

Comma 3
Il Comitato di cui al precedente comma 1, lettera a), è integrato da ulteriori tre componenti, di cui:
• un rappresentante per i liberi professionisti non dipendenti iscritti al solo Albo dei Medici chirurghi;
• un rappresentante per i liberi professionisti non dipendenti iscritti all’Albo degli Odontoiatri;
• un rappresentante degli iscritti dipendenti che contribuiscono in base all’attività svolta in regime di intra moenia.

Comma 4
Il Comitato di cui al precedente comma 1, lettera b), è integrato da ulteriori tre componenti, di cui:
• un rappresentante per la categoria dei medici di medicina generale;
• un rappresentante per la categoria dei medici pediatri di libera scelta;
• un rappresentante per la categoria dei medici addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale.

Comma 5
I componenti del Comitato Consultivo restano in carica per cinque anni e non sono eleggibili più di due volte consecutivamente; il componente che cessa dalla carica per qualsiasi motivo o che perde la qualifica di iscritto alla gestione o di pensionato della gestione medesima viene sostituito entro sei mesi dalla cessazione, secondo le disposizioni del Regolamento, di cui al precedente art. 11, comma 1.

Art. 22

Comma 1
Il Comitato Consultivo, in occasione della sua prima riunione, da tenersi su convocazione del Presidente della Fondazione subito dopo l’elezione dei suoi componenti, nomina nel proprio ambito un Presidente e due Vice Presidenti che lo sostituiscono a turno in caso di assenza od impedimento; il segretario del Comitato Consultivo ed il vice segretario, per la sostituzione in caso di assenza od impedimento, sono nominati tra i funzionari della Fondazione dal Direttore Generale.

Comma 2
L’elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Comitato Consultivo avviene a scrutinio segreto, separatamente per le diverse cariche ed iniziando da quella del Presidente.

Comma 3
Per l’elezione del Presidente è richiesta la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Qualora la prescritta maggioranza non sia raggiunta, si procede ad altre due votazioni. Se la maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla terza votazione, si procede ad una quarta, nella quale viene eletto chi riporta il maggior numero dei voti espressi. Tra candidati con parità di voti, è data prevalenza all’anzianità di iscrizione all’Albo; in caso di parità di iscrizione all’Albo, alla minore anzianità anagrafica.

Comma 4
Il Comitato Consultivo si riunisce su convocazione del suo Presidente in via ordinaria due volte all’anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario, ovvero ne faccia richiesta al Presidente del Comitato medesimo almeno un terzo dei suoi componenti, con indicazione degli argomenti da trattare. Qualora il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, a seguito di idonea consultazione dei Presidenti dei Comitati Consultivi interessati, la convocazione può avvenire anche in seduta congiunta con altri Comitati Consultivi.

Comma 5
Il Comitato Consultivo è validamente riunito in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione – che può essere stabilita ad un’ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa – se è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Consultivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Comma 6
Il Presidente della Fondazione o un suo delegato, nonché il Direttore Generale presenziano alle riunioni del Comitato Consultivo.

Art. 23

Comma 1
Spetta a ciascun Comitato Consultivo:
a) eleggere un componente del Comitato medesimo quale membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera d), dello Statuto; tale funzione elettiva non è esercitabile qualora, nell’ultimo bilancio consuntivo approvato, la relativa gestione non risulti titolare di quote del patrimonio unico della Fondazione;
b) esaminare i bilanci preventivi e consuntivi ed i bilanci tecnici relativi alla gestione, trasmettendo tempestivamente eventuali osservazioni in merito al Consiglio di amministrazione;
c) esprimere pareri su questioni particolari nascenti dall’applicazione del Regolamento della gestione rappresentata;
d) formulare proposte per l’attuazione e le modifiche di detto Regolamento, ed in particolare, con riferimento al Fondo della medicina convenzionata e accreditata, quelle concernenti l’attuazione dell’istituto dell’indennità giornaliera per invalidità, erogabile all’iscritto che divenga temporaneamente e totalmente inabile all’esercizio dell’attività professionale;
e) formulare indicazioni di carattere generale concernenti le norme per la contribuzione alla gestione.

Comma 2
L’elezione di cui alla lettera a) del precedente comma avviene in occasione della prima riunione del Comitato Consultivo, seguendo le disposizioni di cui all’art. 22, comma 3, e precede le altre elezioni, di cui all’art. 22, commi 1 e 2.

Comma 3
Le proposte di modifica ai Regolamenti dei Fondi di Previdenza gestiti dalla Fondazione, fatta eccezione per quelle inerenti la “Quota A” del Fondo di previdenza generale, debbono essere sottoposte all’esame dei relativi Comitati Consultivi.

Comma 4
I pareri dei Comitati hanno carattere consultivo.

Art. 24

Comma 1
Il Collegio dei sindaci è costituito da:
a) tre componenti eletti dall’Assemblea nazionale ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b), del presente Statuto;
b) uno designato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con funzioni di Presidente del Collegio stesso;
c) uno designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Comma 2
Per ogni sindaco effettivo viene eletto o designato un supplente.

Comma 3
I componenti eletti del Collegio dei sindaci devono possedere requisiti di riconosciuta competenza e professionalità nonché i requisiti di indiscussa moralità ed indipendenza delineati dal Codice etico della Fondazione. I medesimi soggetti sono considerati in possesso dei requisiti di competenza e professionalità qualora abbiano svolto presso enti pubblici o privati funzioni di tesoriere o funzioni di vigilanza, controllo o revisione della contabilità dell’amministrazione. Accettano, con apposita dichiarazione, il Codice etico della Fondazione.

Comma 4
I sindaci durano in carica quanto i componenti del Consiglio di amministrazione. I sindaci di cui al comma 1, lettera a), non possono essere eletti per più di due volte consecutivamente.

Comma 5
I sindaci esercitano le funzioni di cui all’art. 2403 e seguenti del codice civile e le altre previste dalla normativa vigente; intervengono alle riunioni dell’Assemblea nazionale e del Consiglio di amministrazione. L’assenza dei sindaci non pregiudica la validità delle sedute e delle relative deliberazioni.

Comma 6
I sindaci che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Collegio decadono dall’ufficio.

Comma 7
Il Presidente del Collegio dei sindaci provvede alla convocazione ed all’insediamento del Collegio stesso. Dirige le riunioni e assume ogni utile iniziativa per il funzionamento del Collegio. In caso di assenza del Presidente, egli è sostituito dal componente più anziano di età.

Comma 8
Le funzioni di segretario del Collegio dei sindaci sono esercitate da un funzionario della Fondazione designato dal Direttore Generale.

Comma 9
I verbali delle riunioni, le relazioni e le osservazioni del Collegio dei sindaci sono firmati da tutti i sindaci intervenuti alla riunione e dal segretario e trascritti, anche in formato elettronico, nell’apposito libro dei verbali.

Art. 25

Comma 1
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione. Il contratto di lavoro è a tempo determinato, di durata quinquennale e rinnovabile.

Comma 2
La scelta è operata fra i dirigenti o fra gli appartenenti alla più alta qualifica delle Aree professionali della Fondazione, ovvero fra esperti delle discipline attinenti alle finalità assegnate alla Fondazione stessa, in possesso di una anzianità di laurea congiunta ad attività professionale o di servizio prestato con funzioni dirigenziali presso enti con capacità di diritto pubblico o di diritto privato, non inferiore a dieci anni.

Comma 3
Il Direttore Generale sovraintende alla organizzazione, all’attività ed al personale della Fondazione nonché all’organizzazione dei servizi, assicurandone l’unità operativa e di indirizzo tecnico amministrativo, nel rispetto delle direttive e dei criteri generali deliberati dal Consiglio di amministrazione; può proporre al Presidente argomenti da inserire all’ordine del giorno delle riunioni degli organi collegiali; dispone l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea nazionale e del Consiglio di amministrazione.

Comma 4
Il Direttore Generale provvede, con propri atti, nel rispetto dell’art. 18, comma 1, lettera c), alla gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti della Fondazione, in adempimento della legge e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile. Promuove l’esercizio del potere disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Comma 5
Il Direttore Generale, nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione, provvede alle spese relative alla gestione della Fondazione ed alla manutenzione ordinaria degli immobili in cui sono collocati gli uffici.

Comma 6
Il Direttore Generale esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti, dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente.

Comma 7
Il Direttore Generale partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni dell’Assemblea nazionale, del Consiglio di amministrazione, dei Comitati Consultivi, della Commissione per la disamina dei ricorsi amministrativi e dei Comitati tecnici istituiti ai sensi del comma 3 del precedente art. 18 e riferisce periodicamente al Presidente ed annualmente all’Assemblea nazionale, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, sull’andamento tecnico ed amministrativo della gestione della Fondazione.

Art. 26

Comma 1
La trasparenza nei rapporti con gli iscritti viene realizzata mediante la diffusione delle informazioni relative all’andamento gestionale, amministrativo e finanziario della Fondazione sotto la responsabilità del Presidente. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore Generale, adotta un codice della trasparenza definendo gli strumenti di comunicazione più idonei per dare corretta attuazione al presente articolo.

Comma 2
Negli atti di esercizio della autonomia amministrativa di cui all’art. 18, comma 1, lettera c), viene disciplinato, con apposito regolamento, il diritto degli iscritti all’accesso ai documenti e notizie di loro interesse in conformità ai principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalle altre norme di legge in materia.

Art. 27

Comma 1
Per quanto non previsto da questo Statuto si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme del codice civile nonché alle altre disposizioni di legge o regolamentari applicabili.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 1

I componenti degli attuali diversi organi della Fondazione continuano ad espletare le loro funzioni fino alla loro scadenza naturale.

Art. 2

Per gli effetti di cui all’art. 15, comma 4; art. 19, comma 1; art. 20, comma 4; art. 21, comma 5; art. 24, comma 4 non vengono presi in considerazione i mandati già espletati; il mandato in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto, non è computato qualora non espletato per l’intera durata.

Art. 3

Le disposizioni di cui agli artt. 21, 22 e 23 del presente Statuto comportano l’abrogazione delle corrispondenti norme contenute nei Regolamenti dei Fondi gestiti dalla Fondazione, e precisamente dell’art. 36 bis del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale; degli artt. 15 e 16 del Regolamento del Fondo di previdenza a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale; degli artt. 15 e 16 del Regolamento del Fondo di previdenza a favore degli Specialisti ambulatoriali; degli artt. 15 e 16 del Regolamento del Fondo di previdenza a favore degli Specialisti esterni.

Art. 4

Le cariche negli organismi di supporto, per tale intendendosi quelli non essenziali per il funzionamento della Fondazione, sono ricoperte a titolo gratuito.

 

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Ultimo aggiornamento: 18/05/2015