Se hai versato contributi previdenziali in un ente diverso dall’Enpam, per esempio l’Inps (Gestione dipendenti pubblici o privati, oppure Gestione separata ecc.), puoi trasferirli all’Enpam con la ricongiunzione (ma si può fare anche il trasferimento inverso).

È possibile ricongiungere i contributi all’Enpam sul Fondo di previdenza generale (sulla gestione di Quota A, in questo caso l’anzianità vale anche per la Quota B) e sul Fondo della medicina accreditata e convenzionata.

Per vedere se hai contributi nella Gestione separata clicca qui.

Con la ricongiunzione i contributi vengono riuniti in un’unica gestione previdenziale per ottenere una sola pensione.

I contributi ricongiunti vengono trattati come se fossero sempre stati versati nella gestione su cui vengono spostati e verranno usati per calcolare la pensione secondo le regole di quella gestione (e non dell’ente da cui provengono).

Requisiti generali
Possono presentare la domanda gli iscritti che:

  • sono iscritti alla Quota A del Fondo di previdenza generale;
  • non sono già pensionati (pensione di vecchiaia, anticipata, e di inabilità permanente);
  • non hanno rinunciato a una precedente ricongiunzione da meno di dieci anni.

Inoltre, si possono trasferire i contributi accreditati da una gestione non più attiva (cioè a cui non si versano più i contributi) a una gestione attiva (a cui si versano i contributi al momento della domanda).

 

Requisiti specifici (per i professionisti che vogliono trasferire contributi alla gestione Enpam della Medicina accreditata e convenzionata)

Possono presentare la domanda gli iscritti che:

  • non hanno concluso il rapporto di convenzione/accreditamento con il Servizio sanitario nazionale (Fondo dei medici di medicina generale, Fondo degli specialisti ambulatoriali, Fondo degli specialisti esterni).

Il servizio obbligatorio di leva, anche quello svolto come Ufficiale medico, può essere ricongiunto solo se:

  • riscattato presso un ente previdenziale diverso dall’Enpam

oppure

  • accreditato con contribuzione figurativa presso l’Inps Gestione Privata.

È inoltre possibile ricongiungere all’Enpam il periodo contributivo di ferma di leva prolungata.

La domanda si fa dall’area riservata:

  1. clicca su Domande e dichiarazioni online;
  2. poi su Riscatti e ricongiunzioni e scegli la gestione su cui vuoi spostare i contributi.

La domanda di ricongiunzione può essere presentata anche dai familiari dell’iscritto deceduto che hanno diritto alla pensione dell’Enpam, entro due anni dalla sua morte.

La domanda di ricongiunzione non è vincolante. L’Enpam, infatti, dopo aver ricevuto la domanda, chiede il prospetto dei contributi rivalutati al 4,5 per cento all’ente da cui devono essere trasferiti i contributi, secondo quanto previsto dalla Legge 45 del 1990. Solo dopo aver ricevuto il prospetto invia all’iscritto una proposta di ricongiunzione. L’iscritto ha 60 giorni di tempo per accettare o meno la proposta dell’Enpam.

La ricongiunzione può prevedere o meno un costo a carico dell’iscritto:

  • onerosa: L’importo dei contributi da trasferire è inferiore al costo della ricongiunzione, generando un costo per l’iscritto. L’iscritto accetta pagando le prime tre rate con bonifico bancario. Il pagamento dell’importo rimanente deve essere fatto con bonifico bancario mensile (secondo il prospetto di rateizzazione comunicato dall’Enpam). I contributi sono interamente deducibili dall’Irpef. Chi ha scelto il regime forfettario può dedurli solo su eventuali altri redditi che sono soggetti all’Irpef (per esempio redditi fondiari, cioè dei fabbricati e dei terreni, di capitale, d’impresa, redditi da lavoro dipendente inferiori a un determinato importo, ecc.).
  • non onerosa: L’importo dei contributi da trasferire è superiore al costo della ricongiunzione. In questo caso l’iscritto non paga nulla. Deve comunque accettare la proposta compilando, firmando e inviando il modulo per Pec all’Enpam a protocollo@pec.enpam.it.