Le strutture che operano in regime di accreditamento col Ssn devono versare i contributi previdenziali per i medici e gli odontoiatri che partecipano alla produzione del fatturato.

Il contributo a carico della struttura è il 2% del fatturato relativo alle prestazioni specialistiche rese in regime di convenzionamento nei confronti del Ssn, tolti gli abbattimenti previsti dai Dpr 119 e 120 del 23 marzo 1988.

Il contributo a carico del professionista è il 4% (calcolato sullo stesso imponibile su cui viene conteggiato il 2%), che la struttura deve trattenere dal compenso dello specialista per poi riversarlo all’Enpam.

Questi contributi danno diritto allo specialista di ricevere la pensione dalla gestione degli Specialisti esterni una volta che avrà raggiunto i requisiti previsti dal Regolamento del Fondo della medicina convenzionata e accreditata.

La dichiarazione del fatturato e il versamento dei contributi vanno fatti ogni anno dall’area riservata del sito. La dichiarazione va fatta anche se non si è prodotto fatturato imponibile, indicandone la motivazione.

La struttura che ha più sedi operative con codici Enpam distinti deve fare una dichiarazione specifica per ogni sede territoriale.

Il fatturato imponibile è riferito all’anno precedente a quello in cui si versano i contributi, per esempio: nel 2025 le strutture dichiarano il fatturato del 2024; su questo vanno calcolati e versati i contributi del 2% e del 4%.

Il legale rappresentante della struttura deve:

  • selezionare la branca specialistica. Il fatturato delle prestazioni specialistiche comprese nei percorsi ambulatoriali complessi e coordinati di tipo medico e chirurgico deve essere indicato nelle voci Pacc medici e Pacc chirurgici. I nomi di queste prestazioni possono variare a seconda della Regione, per esempio in Lombardia si distingue tra pacchetti Mac e Bic, mentre nel Lazio tra Pac e Apa, ecc;
  • dichiarare il fatturato prodotto con le prestazioni in convenzione con il Ssn, incluso l’importo del ticket (compartecipazione alla spesa sanitaria) incassato dalla struttura;
  • specificare la quota di fatturato non imponibile, cioè il fatturato ottenuto con le prestazioni degli specialisti dipendenti dalla struttura o il fatturato relativo alle prestazioni di personale non medico (fisioterapisti in branca Fisioterapia, psicologi e logopedisti in branca Psichiatria ecc.).

Una volta completata la dichiarazione il sistema calcola:

  • l’ammontare esatto del fatturato imponibile, cioè del fatturato prodotto con l’apporto di specialisti esterni liberi professionisti (non dipendenti);
  • l’importo del contributo da assegnare agli specialisti, il 2% del fatturato imponibile a carico della società dopo aver applicato l’abbattimento previsto per ciascuna branca;
  • l’importo già attribuito e quello che eventualmente resta ancora da assegnare, a mano a mano che vengono inseriti i contributi da accreditare ai vari specialisti.

Una volta inviata la dichiarazione del fatturato, le strutture devono compilare il modulo per indicare il contributo del 4% (Dfs4%), tenendo conto dell’eventuale scelta del tetto da parte dei professionisti.

Per quanto riguarda il contributo del 4% relativo al 2023, il modulo per indicare il contributo è stato reso disponibile nell’area riservata dopo il 20 novembre 2024 (cioè dopo la scadenza del termine per la scelta del tetto del 10% o del 5% da parte del professionista).

Il professionista può chiedere di applicare un tetto al contributo del 4% a suo carico.

In base alla scelta del professionista, l’importo che le strutture dovranno trattenere sul suo compenso (relativo solo alle prestazioni Ssn e non a quelle private) non potrà superare il 10% (5% se è pensionato) dello stesso compenso.

La scelta del professionista si può vedere nell’area riservata:

  • andare in Gestioni;
  • visualizzare Elenco professionisti.

Nell’elenco dei professionisti sono indicate l’eventuale scelta e la sua decorrenza.

I contributi del 2% e del 4% devono essere versati entro il 31 marzo in un’unica soluzione tramite i bollettini PagoPA. I bollettini verranno pubblicati nell’area riservata (sezione Avvisi di pagamento) dopo l’invio della dichiarazione.

Per il 2025 la Fondazione ha previsto la possibilità di pagare il contributo del 4% con delle agevolazioni. Per usufruire di quest’opportunità le strutture dovevano aderire a un protocollo d’intesa entro il 31 marzo direttamente dall’area riservata (sezione Moduli online > “Adesione al Protocollo d’intesa”).
Il pagamento agevolato riguarda i contributi previdenziali del 4% dovuti per il 2024 e, per le strutture che non hanno ancora adempiuto, anche quelli dovuti per il 2023.
Le strutture che non hanno aderito al protocollo e non hanno versato in un’unica soluzione i contributi entro il 31 marzo 2025, saranno soggette alle sanzioni relative agli eventuali mancati pagamenti del 2023.

Agevolazioni relative al contributo del 4% dovuto per il 2024

  • Niente sanzioni per le strutture che pagano il 4% relativo al 2024 in unica soluzione entro il 30 giugno 2025;
  • pagamento in 2 rate senza interessi (30 giugno 2025 e 31 dicembre 2025) se l’importo del contributo è compreso tra 10.000 e 15.000 euro.
  • pagamento in 4 rate (30 giugno 2025, 31 dicembre 2025, 30 giugno 2026 e 31 dicembre 2026) se l’importo del contributo supera 15.000 euro. Le rate che scadono nel 2026 comprenderanno gli interessi legali.

Agevolazioni relative al contributo del 4% dovuto per il 2023

  • Niente sanzioni né interessi per le strutture che versano il 4% relativo al 2023 in unica soluzione entro il 31 marzo 2025;
  • pagamento in 2 rate (30 giugno 2025 e 31 dicembre 2025) se l’importo del contributo supera 10.000 euro (le rate comprendono gli interessi calcolati sul tasso legale, mentre non sono previste sanzioni).

Contributi degli ex collaboratori

Se i professionisti hanno concluso la collaborazione entro il 22 ottobre 2024 e, nonostante formale diffida, non è stato possibile recuperare il 4% a loro carico, le strutture – fermi restando gli obblighi a loro carico – possono chiedere alla Fondazione in via eccezionale e solo per questa volta che a pagare siano i professionisti (o gli eredi aventi causa).

Durc

La certificazione di regolarità contributiva della struttura verrà rilasciata dopo il pagamento del contributo in unica soluzione oppure, in caso di rateizzazione, dopo il versamento della prima rata.

Conseguenze in caso di violazione
Perdono i benefici dell’accordo sul pagamento agevolato e sono tenute a pagare il contributo del 4% in unica soluzione, con l’aggravio delle sanzioni e degli interessi, le strutture che si trovano in una di queste situazioni:

  • non rinunciano ai contenziosi;
  • non hanno presentato la dichiarazione sul 4% a carico del professionista (modulo DFS 4) entro il 31 marzo 2025;
  • non hanno pagato il contributo entro le scadenze previste nel caso di pagamento in unica soluzione;
  • non pagano una rata nel caso di versamento a rate;
  • non sono in regola con gli adempimenti (dichiarazione e il pagamento dei contributi) nell’anno in cui scadono le rate previste nella rateizzazione.

Le strutture che non hanno ancora un codice Enpam e non hanno l’area riservata attivata, devono autodenunciarsi con l’invio di una Pec a: nucleoispettivo@pec.enpam.it. Il servizio Contributi e attività ispettiva fornirà istruzioni sulla contribuzione e sulle modalità per regolarizzare la propria posizione.

Le strutture invece già munite di codice Enpam che hanno area riservata, devono accedervi, compilare il modello di dichiarazione dell’anno corrente (fatturato 2024) e presentare le dichiarazioni di fatturato per le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023 (che si trovano nella sezione “Regolarizzazione annualità precedenti”).

Dopo aver presentato le dichiarazioni, possono versare l’intera somma dovuta a titolo di contributi utilizzando i bollettini PagoPa generati nella sezione “Avvisi di pagamento”. Il servizio Contributi e attività ispettiva calcolerà e comunicherà l’importo da pagare a titolo di sanzione.

Per regolarizzare invece gli anni precedenti al 2020 è necessario compilare il modulo pdf “Dichiarazione di fatturato da assoggettare a contributo” nella sezione “Regolarizzazione annualità precedenti” e inviarlo a nucleoispettivo@pec.enpam.it per ricevere le istruzioni.

Per le società che pagano in ritardo o non fanno la dichiarazione è previsto il regime sanzionatorio in base all’articolo 116, commi 8 e seguenti della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

Se le strutture possiedono un indirizzo di posta certificata, riceveranno dall’Enpam una Pec con un link dal quale potranno accedere all’area riservata:

  • cliccare sul link;
  • inserire il nome utente (codice fiscale della struttura) e la password scelta per completare la registrazione.

 

Se le strutture ancora non possiedono una Pec, riceveranno dall’Enpam una raccomandata con le credenziali per la registrazione:

  • accedere alla scheda di registrazione dal link che trovano nella raccomandata;
  • inserire il nome utente (codice fiscale della struttura) e la prima metà password che si trova nella raccomandata;
  • inserire un indirizzo email, un indirizzo Pec (se ne sono in possesso) e un numero di telefono;
  • inserire la seconda metà password che arriverà per email o Pec per completare la registrazione.

 

Per registrare il legale rappresentante (obbligatorio):

  • accedere all’area riservata;
  • prendere visione dell’informativa sulla privacy;
  • indicare i dati anagrafici del legale rappresentante in carica al momento della dichiarazione.

Il legale rappresentante può nominare degli operatori autorizzati a compilare e inviare la dichiarazione del fatturato per conto della struttura:

  • clicca su Gestione operatori nel menu a sinistra;
  • inserisce i dati anagrafici dell’operatore e specifica per quale sede territoriale è abilitato a fare gli adempimenti.

L’operatore riceverà un’email con le credenziali per l’accesso ai servizi online della sede territoriale per la quale è abilitato e potrà accedere all’area riservata inserendo il nome utente (il proprio codice fiscale) e la password scelta.

Se le strutture non riescono a recuperare la password, perché hanno problemi con il nome utente oppure hanno dimenticato la risposta alla domanda segreta, devono compilare questo modulo, firmarlo e inviarlo insieme a un documento d’identità all’indirizzo email supporto.areariservata@enpam.it.

Siamo una società di capitali non operante in regime di accreditamento con il Ssn, dobbiamo fare lo stesso il versamento?

No, l’obbligo contributivo vale solo per le società che operano in regime di accreditamento con il Ssn.

 

Sono certo di usare le credenziali corrette ma non riesco comunque a entrare nell’area riservata, cosa posso fare?

In questo caso potrebbe dipendere dal browser di navigazione che stai usando (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, ecc.), per cui potresti provare a cambiarlo. Ti consigliamo in ogni caso di scaricare sempre la versione più aggiornata, per farlo vai qui.

#Contatti

SAT – Servizio Accoglienza Telefonica
tel. 06 4829 4829 – fax 06 4829 4444 – email info.iscritti@enpam.it
orari: dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00 e dalle 14.30 alle 17.00
venerdì ore 9,00-13,00

Per incontrare di persona i funzionari:
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78 – Roma
orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 13,00.

Ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri
Consultare l’elenco degli Ordini presenti sul territorio in questa sezione