Se la tua pensione è inferiore al minimo Inps hai diritto a un’integrazione.

Puoi richiedere l’integrazione al minimo se:

  • ricevi una pensione con importo lordo inferiore al minimo Inps;
  • hai eventuali altri redditi che al lordo sono inferiori a un limite aggiornato ogni anno;
  • hai redditi cumulati con quelli del coniuge che non superano un limite aggiornato ogni anno.

Per il calcolo del reddito lordo, sono compresi tutti i redditi, anche se non riportati sul modello di dichiarazione fiscale.

In caso di separazione legale o di divorzio, sono considerati solo i redditi personali di chi fa la richiesta di integrazione.

Se per la pensione hai scelto il trattamento misto, parte in capitale e parte in rendita, per il diritto all’integrazione si considera l’importo della pensione che avresti preso se non avessi scelto il trattamento misto.

I redditi esclusi dal calcolo per l’integrazione al minimo sono:

  • l’importo lordo della pensione Enpam che chiedi di integrare;
  • gli assegni familiari;
  • reddito della prima casa di proprietà;
  • il trattamento di fine rapporto;
  • l’assegno di accompagnamento per invalidi civili;
  • la pensione di guerra;
  • la maggiorazione per ex-combattenti.

Sono in pensione anticipata al 65° anno con la Quota A, posso chiedere l’integrazione al minimo?

No, non è possibile (articolo 1, comma 16 della legge 335/95).

Per richiedere l’integrazione al minimo compila il modulo:

Domanda di integrazione al minimo

#Contatti

SAT – Servizio Accoglienza Telefonica
tel. 06 4829 4829 – fax 06 4829 4444 – email info.iscritti@enpam.it
(nei fax e nelle email indicare sempre i recapiti telefonici)
orari: dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00 e dalle 14.30 alle 17.00
venerdì ore 9,00-13,00

Per incontrare di persona i funzionari:
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78 – Roma
orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 13,00.

Ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri
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