Gli specialisti ambulatoriali e i medici della medicina dei servizi che sono costretti a sospendere l’attività professionale per una malattia o un infortunio hanno diritto a un’indennità.

Possono chiedere l’indennità i medici e gli odontoiatri che:

  • sono titolari di un rapporto convenzionale in corso (anche a tempo determinato o di sostituzione);
  • sono diventati inabili in modo temporaneo e assoluto a causa di una malattia o di un infortunio;
  • hanno sospeso tutte le attività professionali (come convenzionati, liberi professionisti, dipendenti).

Iscritti con contratto a tempo indeterminato

I primi sei mesi di assenza dal servizio sono retribuiti dall’Asl.

L’indennità Enpam spetta dopo 180 giorni di assenza dal servizio e viene pagata fino a un massimo di 18 mesi:

  • per i primi 90 giorni (dal 181° giorno) l’Enpam garantisce il 50% del compenso – perché la parte restante è a carico del Servizio sanitario nazionale -;
  • per i successivi 15 mesi l’Enpam corrisponde il 100% del compenso, mentre il Ssn assicura solo la conservazione dell’incarico.

Iscritti con contratto a tempo determinato

L’indennità Enpam è corrisposta nella misura del 100% fin dal primo giorno di assenza per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Servizio sanitario nazionale assicura solo la conservazione dell’incarico per 6 mesi.

#Contatti

SAT – Servizio Accoglienza Telefonica
tel. 06 4829 4829 – fax 06 4829 4444 – email info.iscritti@enpam.it
(nei fax e nelle email indicare sempre i recapiti telefonici)
orari: dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00 e dalle 14.30 alle 17.00
venerdì ore 9,00-13,00

Per incontrare di persona i funzionari:
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78 – Roma
orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 13,00.

Ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri
Consultare l’elenco degli Ordini presenti sul territorio in questa sezione