Una circolare del ministero per chiarire i pensionamenti

Il dipartimento della Funzione pubblica interviene per favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Per i dirigenti medici e sanitari di struttura complessa è esclusa la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

La circolare numero 2 del 2015 del dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri è intervenuta per chiarire i termini dei pensionamenti dei dipendenti della pubblica amministrazione e i vari provvedimenti che hanno previsto la soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Viene preliminarmente ricordato che il limite per la permanenza in servizio è fissato, in via generale, dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Per i medici dipendenti delle aziende sanitarie – chiarisce la circolare – questo limite è di 65 anni d’età e non è stato modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dalla riforma Monti–Fornero del 2011.

CHI RISCHIAmedfrd0356

Il decreto legge n. 90 del 2014 ha annullato la norma che consentiva ai pubblici dipendenti di richiedere di rimanere in servizio per un biennio oltre il limite d’età previsto per il pensionamento di vecchiaia. In più, i dipendenti che hanno maturato il requisito di accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2011 (quota 96: data da 60 anni d’età e 36 anni di contribuzione oppure 61 anni d’età e 35 anni di contribuzione) rimangono soggetti al regime previgente.

Ciò significa che in quei casi le amministrazioni sono addirittura obbligate a interrompere il rapporto di lavoro al raggiungimento dei 65 anni d’età. Chi ha maturato la quota 96 è anche soggetto all’eventuale esercizio del recesso da parte dell’amministrazione, con decisione motivata da esigenze organizzative, qualora abbia raggiunto il limite contributivo di 40 anni di servizio.

Questa risoluzione unilaterale, nei confronti dei dipendenti è diventato un istituto a regime, e potrà essere esercitato, per gli altri dipendenti che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011, solamente se hanno raggiunto i limiti dei nuovi requisiti per il pensionamento anticipato (42 anni e sei mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e sei mesi, per le donne nel 2015), se non subiscono le penalizzazioni previste per il pensionamento antecedente i 62 anni d’età e solamente dopo il compimento del sessantacinquesimo anno d’età.

CHI PUÒ RESTARE

Per i dirigenti medici e sanitari di struttura complessa è esclusa la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Per tutti i dirigenti medici e sanitari, di struttura complessa o meno, continua ad applicarsi quanto disposto dalla legge n. 183 del 2010, che consente la possibilità, su istanza dell’interessato, di permanere in servizio oltre i 65 anni d’età per poter maturare i quaranta anni di servizio effettivo (in questo caso non si contano gli eventuali anni riscattati o ricongiunti). L’istanza può consentire di permanere in servizio al massimo fino al settantesimo anno d’età.

di Claudio Testuzza

@FondazioneEnpam