Domanda di pensione di invalidità permanente
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Hanno diritto alla pensione di invalidità gli iscritti che, in costanza di contribuzione al Fondo – a causa di infortunio o malattia verificatasi prima del compimento del 65° anno di età – divengano inabili in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale e presentano la relativa domanda prima del compimento di tale età.
Per il conseguimento della pensione di «invalidità assoluta e permanente» gli iscritti devono far pervenire la relativa domanda all’Ente, esclusivamente per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.
Il trattamento è concesso dall’Ente previo accertamento sanitario riservato ad un’apposita «Commissione Medica per l’Invalidità» costituita presso ciascun Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
Il trattamento spettante dal Fondo di Previdenza Generale per «Quota A» di pensione di invalidità è riconosciuto all’iscritto, quale che sia l’anzianità di contribuzione da lui raggiunta al verificarsi dell’evento; si calcola con la stessa formula utilizzata per il computo della pensione ordinaria, ma incrementando figurativamente l’anzianità di contribuzione dell’iscritto del numero degli anni mancanti al compimento del 65° anno di età, con un massimo di 10 anni.
La pensione di invalidità per «Quota B» spetta invece all’iscritto che possa far valere almeno 1 anno di contribuzione alla gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione. In tal caso sovvengono due diverse algoritmi di calcolo:
- in favore dell’iscritto che vanti un’anzianità contributiva effettiva non inferiore a 5 anni, la pensione si calcola con la stessa formula utilizzata per il computo della pensione ordinaria, ma incrementando figurativamente l’anzianità di contribuzione dell’iscritto del numero degli anni a lui mancanti per il compimento del 65° anno di età, con un massimo di 10 anni;
- in favore dell’iscritto con anzianità contributiva inferiore a 5 anni, l’aumento dell’anzianità figurativa è riconosciuto proporzionalmente agli anni coperti da contribuzione effettiva.
Ai titolari di trattamenti pensionistici per invalidità assoluta e permanente a carico dei Fondi di previdenza gestiti dall’ENPAM aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998 viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo, pari per l’anno 2010 ad € 13.873,65. Si tratta di un minimo garantito, incrementato annualmente in rapporto alle variazioni dell’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica.
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Modalità di presentazione della domanda: Per il conseguimento della «pensione di invalidità assoluta e permanente» gli aventi diritto devono presentare la domanda per il tramite del competente Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri.
FAQCome viene calcolata?
La pensione per invalidità assoluta e permanente a carico del Fondo di Previdenza Generale si calcola con gli stessi criteri di computo della pensione ordinaria, ma incrementando l’anzianità contributiva dell’iscritto del numero di anni mancanti al raggiungimento del 65°, per un massimo di 10 anni. Fatta salva questa regola di carattere generale, c’è da dire peraltro che il Regolamento del Fondo di Previdenza Generale stabilisce formule diversamente articolate, a seconda che si tratti della pensione per «Quota A» o per «Quota B»; in questo secondo caso si guarda anche alla anzianità di contribuzione al Fondo dell’iscritto invalido. Si veda in proposito il paragrafo «Requisiti».
A determinate condizioni, per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 1998, la pensione di invalidità viene integrata sino a concorrenza di un importo minimo garantito, annualmente aggiornato (per il 2010 è pari a € 13.873,65).
Quanti anni di contribuzione sono necessari per ottenerla?
Per ottenere la pensione di invalidità per la «Quota A» è sufficiente il requisito della «costanza di iscrizione» al Fondo; la norma regolamentare non postula in proposito alcuna anzianità . Per la «Quota B» l’incremento dell’anzianità contributiva non si applica qualora l’iscritto non abbia maturato almeno un anno di contribuzione nel triennio precedente la presentazione della domanda oppure si applica in proporzione agli anni di contribuzione effettiva maturati, se questa è inferiore a 5 anni.
Da quando decorre?
Dal mese successivo a quello in cui l’iscritto cessa formalmente e definitivamente ogni attività professionale, ovvero dal mese seguente a quello di presentazione della domanda di pensione per invalidità, se questa è successiva alla formale e definitiva cessazione dell’attività professionale.
Quali sono le modalità di erogazione?
Il trattamento di pensione, rivalutato all’inizio di ogni anno in conformità all’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, viene erogata in 12 mensilità.
Gli importi spettanti sono assoggettati ad IRPEF in base alle aliquote ed agli scaglioni di reddito a mano a mano vigenti, ovvero, se il pensionato è titolare di più pensioni a carico di Enti diversi, in base ad un’aliquota fissa comunicata dal Casellario delle Pensioni, gestito dall’INPS.
Contatti: E-mail: sat@enpam.it Tel. 06 48294829
