Consenso informato, tutto quel che c’è da sapere
Il “consenso alle cure” del paziente, come ribadito ancora dalla Corte di Cassazione con recente sentenza, deve essere non solo informato, bensì libero, consapevole, completo, globale ed esplicito. È uno dei principi cardine che ritornano nel volume curato da Marco Perelli Ercolini, giunto alla 14esima Edizione.
Il volume “Il consenso informato in Medicina”, aggiornato a novembre, riporta gli orientamenti normativi più recenti dettati dalla Giurisprudenza in tema di consenso informato e responsabilità medica.
Il paziente deve essere informato sui trattamenti diagnostici e/o terapeutici cui sarà sottoposto, nonché su tutti i rischi prevedibili, compresi quelli meno statisticamente ricorrenti.
L’informazione, naturalmente, deve essere esauriente e comprensibile.
Il “consenso alle cure” del paziente, come sancito nei vari pronunciamenti della Corte di Cassazione deve essere non solo informato, bensì libero, consapevole, completo, globale ed esplicito.
Tali imprescindibili requisiti sono stati ribaditi lo scorso giugno, tramite la sentenza 16633/2023, dal Supremo Collegio che ha anche delineato le circostanze in cui si configura la violazione del consenso informato e le conseguenti richieste di risarcimento.
Fermo restando il diritto all’autodeterminazione del paziente, che può anche rifiutare le cure, ricordiamo che è sempre il medico, o la struttura sanitaria, a dover dimostrare di aver ottemperato al proprio dovere informativo.
La pubblicazione è disponibile qui.
Chi avesse difficoltà può richiederne una copia inoltrando la richiesta alla Direzione generale dell’Enpam (tel. 06 48294 344 – email direzione@enpam.it)
Paola Stefanucci