ART. 36 bis
(Costituzione del Comitato Consultivo del Fondo di previdenza
della libera professione – Quota “B” del Fondo di Previdenza Generale)
1. Presso l’ENPAM è costituito un Comitato Consultivo, con compiti consultivi circa la gestione del Fondo di previdenza della libera professione – Quota “B” del Fondo di Previdenza Generale, formato da 21 componenti eletti, secondo modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione dell’Ente, dagli iscritti ed i pensionati del medesimo Fondo di previdenza della libera professione – e scelti fra gli aventi diritto al voto -, di cui:
– un rappresentante per ciascuna regione, ad eccezione della regione Trentino Alto Adige;
– un rappresentante per ciascuna delle provincie a statuto speciale di Trento e Bolzano.
2. I componenti del Comitato Consultivo restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili; il componente che cessa dalla carica per qualsiasi motivo o che perde la qualifica di iscritto alla gestione o di pensionato della gestione medesima viene sostituito entro sei mesi dalla cessazione.
3. Il Comitato Consultivo, in occasione della sua prima riunione, da tenersi su convocazione del Presidente dell’ENPAM subito dopo l’elezione dei suoi componenti, nomina nel proprio seno un presidente e due vice presidenti che lo sostituiscono a turno in caso di assenza od impedimento; il segretario del Comitato Consultivo ed il vice segretario, per la sostituzione in caso di assenza od impedimento, sono nominati tra i funzionari dell’ENPAM dal Presidente dell’Ente medesimo.
4. Il Comitato Consultivo si riunisce su convocazione del suo Presidente in via ordinaria una volta all’anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente dell’ENPAM lo ritenga necessario, ovvero ne faccia richiesta al Presidente del Comitato medesimo almeno un terzo dei suoi componenti, con indicazione degli argomenti da trattare.
5. Il Comitato Consultivo è validamente riunito in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione -che può essere stabilita ad un ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa- se è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Consultivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
6. Il Presidente dell’ENPAM od un suo delegato può presenziare alle riunioni del Comitato Consultivo; partecipa alle riunioni del Comitato Consultivo, con voto consultivo, il Direttore Generale dell’ENPAM.
7. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Consultivo sono a carico del Fondo di previdenza della libera professione – Quota “B” del Fondo di Previdenza Generale.
8. Spetta al Comitato Consultivo:
a) di designare un componente del Comitato medesimo per la nomina a membro del Consiglio di amministrazione dell’E.N.P.A.M., ai sensi dell’art. 14, comma 3, dello Statuto della Fondazione;
b) di esaminare i bilanci consuntivi ed i bilanci tecnici relativi alla gestione e di trasmettere tempestivamente eventuali osservazioni in merito al Presidente dell’Ente;
c) di esprimere pareri su questioni particolari nascenti dall’applicazione del presente Regolamento;
d) di formulare proposte per l’attuazione e le modifiche del presente Regolamento;
e) di formulare indicazioni di carattere generale concernenti le norme per la contribuzione alla gestione.
9. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Regolamento senza il preventivo parere favorevole del Comitato Consultivo.