Regolamento del Fondo di Previdenza Generale

ART. 18
(Requisiti e misura della pensione ordinaria)

1. La pensione ordinaria è concessa a tutti gli iscritti alle seguenti condizioni:
a) che abbiano compiuto il 65° anno di età;
b) che al compimento di tale età siano iscritti al Fondo e possano contare su almeno cinque anni di anzianità contributiva effettiva;
c) che non fruiscano della pensione per invalidità di cui al comma 1,            lettera b), del precedente art. 17.

2. La pensione ordinaria é costituita dalla somma delle seguenti quote:
a) “Quota A”, corrispondente ai contributi minimi versati ai sensi dell’art. 3, comma 3;
b) “Quota B”, corrispondente ai contributi eccedenti i suddetti minimi ai sensi dell’art. 3,  comma 1, e dell’art. 4.

3. La pensione ordinaria “Quota A” si determina applicando al reddito medio annuo, calcolato e rivalutato a mente del successivo comma 4, la percentuale calcolata ai sensi del successivo comma 5 in relazione agli anni di contribuzione.

4. Per la determinazione del reddito medio annuo da prendere a base per il calcolo della pensione si procede come segue:
a) si calcola il reddito relativo a ciascun anno di contribuzione effettiva e figurativa -come prevista al precedente art. 8, comma 3,- ricostruendolo attraverso i contributi versati, ivi compreso il contributo di riscatto versato ai sensi dell’art. 3, comma 3, e l’aliquota contributiva del 12,50%, come indicata al comma 1 del medesimo articolo del presente Regolamento. Ai redditi così ricostruiti si sommano quelli relativi ai periodi ricongiunti, così come previsto dal precedente art. 14, comma 2;
b) si rivaluta il reddito relativo a ciascun anno di contribuzione effettiva, figurativa o ricongiunta nella misura del 75% dell’incremento percentuale -calcolato sino alla seconda cifra decimale, ai sensi dell’art. 26, comma 1 del presente regolamento- fatto registrare dall’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica fra l’anno di riferimento dei contributi e quello che precede l’anno di decorrenza della pensione;
c) il totale dei redditi così determinati é quindi diviso per il numero degli anni -e delle frazioni di anno non inferiori a 30 giorni- di contribuzione al Fondo.

5. Per la determinazione della percentuale da applicare al reddito medio annuo di cui al precedente comma si sommano le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione effettiva, figurativa e ricongiunta, se non coincidente, attribuendo:
a) l’1,10% per ogni anno -ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione compreso entro il 31 dicembre 1997;
b) l’1,75% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione a partire dal 1° gennaio 1998 e fino al 31 luglio 2006;
c) l’1,50% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione a partire dal 1° agosto 2006.

5bis. Per la determinazione del reddito medio annuo allineato si procede come segue:
a. si calcola il reddito relativo a ciascun anno ricostruendolo attraverso i contributi allineati ai sensi del precedente art. 10, e l’aliquota contributiva del 12,50%, come indicata al precedente art. 3, comma 1);
b. si rivaluta il reddito relativo a ciascun anno come sopra ottenuto nella misura del 75% dell’incremento percentuale -calcolato sino alla seconda cifra decimale, ai sensi  dell’art. 26, comma 1) del presente regolamento- fatto registrare dall’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica fra l’anno di riferimento dei contributi e quello che precede l’anno di decorrenza della pensione;
c. il totale dei redditi così determinati é quindi diviso per il numero degli anni -e delle frazioni di anno non inferiori a 30 giorni- di contribuzione allineata al Fondo.

5ter. Per la determinazione della percentuale da applicare al reddito medio annuo di cui al precedente comma si sommano le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione allineata se non coincidente, attribuendo:
a. l’1,10% per ogni anno -ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione compreso entro il 31 dicembre 1997;
b. l’1,75% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione a partire dal 1° gennaio 1998 e fino al 31 luglio 2006;
c. l’1,50% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione a partire dal 1° agosto 2006.

5quater. La quota di pensione, determinata ai sensi dei precedenti commi 5bis) e 5ter) si somma alla quota di pensione determinata ai sensi dei precedenti commi 4) e 5) qualora l’iscritto abbia effettuato il riscatto di cui all’art. 3, comma 3), e di cui all’art. 34, comma 3).

6.La pensione ordinaria “Quota B” si determina sommando le quattro quote di pensione calcolate nel modo seguente:
a. la prima quota si determina applicando al reddito medio annuo degli anni a contribuzione ordinaria -ricostruito escludendo gli incrementi contributivi conseguiti per effetto del riscatto di allineamento- l’aliquota dell’1,75% per ogni anno ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno di contribuzione effettiva o riscattata;
b. la seconda quota si determina applicando al reddito medio annuo degli anni a contribuzione ridotta, l’aliquota dello 0,28% per ogni anno;
c. la terza quota si determina applicando alla media annua degli imponibili sui quali è stato calcolato il contributo previdenziale dell’1%, l’aliquota dello 0,07% per ogni anno ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione effettiva o riscattata;
d.   la quarta quota di pensione si determina applicando al reddito medio annuo -ricostruito dai soli incrementi contributivi conseguiti per effetto del riscatto di allineamento- l’aliquota dell’1,75% per ogni anno ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno, in relazione ai periodi di contribuzione oggetto dell’allineamento medesimo.

7. Per la determinazione del reddito medio annuo di cui al comma 6), si applicano le disposizioni previste al comma 4), tenendo presenti, per le quote di cui alle lettere b.  e  c. le diverse aliquote contributive del 2% o dell’1%. La rivalutazione dei redditi di  cui alla lettera d. del comma 6) si effettua nella misura del 100% dell’incremento percentuale di cui al comma 4), lettera b..

8. Gli iscritti di cui ai commi 1), degli articoli 3 e 4, del presente Regolamento, che contribuiscono al Fondo anche con l’aliquota dell’1%, hanno diritto ad una quota di pensione calcolata in relazione alla metà di tale aliquota secondo le modalità specificate nel precedente comma 6), lettera c.. La restante metà è destinata al finanziamento delle prestazioni assistenziali aggiuntive erogate dal Fondo della Libera Professione – “Quota B” del Fondo generale.

9. Gli iscritti di cui ai commi 1, degli articoli 3 e 4, del presente Regolamento, che contribuiscono al Fondo anche con l’aliquota dell’1%, hanno diritto ad una ulteriore quota di pensione calcolata in relazione alla metà di tale aliquota. La restante metà è destinata al finanziamento delle prestazioni assistenziali aggiuntive erogate dal Fondo della Libera Professione – “Quota B” del Fondo generale. La predetta quota di pensione è calcolata applicando al reddito medio annuo l’aliquota dello 0,07% per ogni anno -ed un’aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione effettiva, riscattata, ovvero ricongiunta se non coincidente. Per la determinazione del suddetto reddito si procede a norma del precedente comma 7.

10. Gli iscritti che, al raggiungimento del 65° anno di età, non hanno raggiunto i requisiti di anzianità contributiva effettiva di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo e non hanno ricongiunto ad altra gestione previdenziale la posizione contributiva esistente presso il Fondo, hanno diritto alla restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativa alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, maggiorati degli interessi  semplici al tasso annuo del 4,50%. Detti iscritti, per conseguire il diritto a pensione, possono comunque avvalersi della facoltà di prosecuzione della contribuzione, di cui al precedente art. 8, comma 1.

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