ART. 17
(Prestazioni previdenziali)
1. Le prestazioni erogate dal Fondo sono:
a) la pensione ordinaria;
b) la pensione per invalidità assoluta e permanente;
c) la pensione a favore dei superstiti.
2. Le pensioni erogate dal Fondo sono cumulabili con tutte le prestazioni erogate dai Fondi Speciali, gestiti dall’ENPAM, e con le altre prestazioni previdenziali ed assicurative obbligatorie.
3. La pensione ordinaria e la pensione per invalidità assoluta e permanente sono reversibili a favore dei superstiti secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.