Regolamento del Fondo di Previdenza Generale

ART. 17
(Prestazioni previdenziali)

1. Le prestazioni erogate dal Fondo sono:
a) la pensione ordinaria;
b) la pensione per invalidità assoluta e permanente;
c) la pensione a favore dei superstiti.

2. Le pensioni erogate dal Fondo sono cumulabili con tutte le prestazioni erogate dai Fondi Speciali, gestiti dall’ENPAM, e con le altre prestazioni previdenziali ed assicurative obbligatorie.

3. La pensione ordinaria e la pensione per invalidità assoluta e permanente sono reversibili a favore dei superstiti secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

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