Regolamento del Fondo di Previdenza Generale

ART. 10
(Contributi di riscatto)

1. Gli iscritti che versano alla “Quota B” il contributo proporzionale al reddito, di cui  all’art. 3, comma 1, possono riscattare ai fini previdenziali, per un massimo di dieci, gli anni di attività libero professionale svolta in epoca precedente all’inizio della contribuzione medesima. Possono, altresì, riscattare ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, gli anni relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione conseguiti, secondo l’ordinamento degli studi in vigore all’epoca del conseguimento della specializzazione medesima. Non è consentito il riscatto di più titoli di specializzazione. Possono essere inoltre riscattati i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile, svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla “Quota A” del Fondo di previdenza generale.

2. Il riscatto dei periodi di cui al precedente comma del presente articolo, nonché quello previsto all’art. 3, comma 3, è effettuato mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica – determinata sulla base dei contributi obbligatori – necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare.

3. La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola moltiplicando il valore della maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione indicato nella tabella di cui ai Decreti del Ministro del Lavoro del 24 marzo 1993 e del 2 agosto 1995 emanati ai sensi dell’art. 2, della Legge 5 marzo 1990, n. 45, e relativo all’età ed all’anzianità contributiva effettiva, con esclusione di quella ricongiunta e comprensiva dei periodi dei quali si richiede il riscatto, raggiunte dall’iscritto alla data della presentazione della domanda.

4. Non può essere ammesso ai riscatti di cui al comma 1 l’iscritto che, alla data della presentazione della domanda, contribuisca anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, ivi compresi i Fondi Speciali gestiti dall’E.N.P.A.M., abbia compiuto i 65 anni di età, sia cancellato o radiato dall’Albo professionale ovvero abbia presentato domanda di trattamento di invalidità permanente o abbia rinunciato, ai sensi del successivo comma 5, da meno di due anni allo stesso riscatto, ovvero ancora abbia anzianità contributiva effettiva inferiore a 10 anni. Non può essere inoltre ammesso ai riscatti l’iscritto che non sia in regola con i pagamenti relativi al riscatto di cui al comma 8 del presente articolo. Per l’ammissione ai riscatti è comunque necessario aver maturato almeno un anno di contribuzione nel triennio antecedente l’anno della domanda. Non può essere ammesso al riscatto del servizio militare o civile di cui al comma 1, l’iscritto che abbia già fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

4bis  Per i laureati in Odontoiatria, al fine del raggiungimento del requisito dei dieci anni di anzianità contributiva di cui al precedente comma, i periodi di iscrizione all’Albo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994 si cumulano all’anzianità contributiva maturata. Tali periodi di iscrizione all’Albo non vengono considerati ai fini del calcolo della riserva matematica di cui al comma 3 del presente articolo. Le domande di riscatto presentate dai suddetti iscritti entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale di approvazione della presente norma da parte dei Ministeri competenti sono convenzionalmente considerate come prodotte il         1° gennaio dell’anno successivo a quello di conseguimento dei requisiti.

5. Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali. Ove l’iscritto scelga la forma di          pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell’interesse legale in ragione d’anno, pro-tempore vigente, e deve essere corrisposto                   in un numero di anni non superiore a quello degli anni da riscattare aumentati del 50% e comunque entro il compimento del 65° anno di età.            In ogni caso, ai fini del calcolo della pensione, si tiene conto esclusivamente dei contributi di riscatto effettivamente versati. Il mancato pagamento od il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo nel termine indicato dall’E.N.P.A.M., non inferiore a  60 giorni, comporta rinuncia tacita al riscatto. Nell’ipotesi di variazione del saggio di interesse legale, si provvede alla rideterminazione del piano di ammortamento del contributo di riscatto con pagamento in forma rateale, con riferimento al capitale residuo e al numero di rate mancanti al completamento del piano precedentemente fissato.

6. Nei casi di invalidità o di decesso dell’iscritto intervenuti dopo la presentazione della domanda, ma prima della scadenza del termine di pagamento di cui al precedente comma o intervenuti prima che sia completato il versamento rateale dell’importo del contributo, sempre che i requisiti di ammissibilità al riscatto risultino posseduti alla data di presentazione della domanda relativa, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato effettuato o completato all’atto del verificarsi dell’evento. Quanto risulta effettivamente ancora dovuto, al netto di ogni interesse, viene trattenuto sulle pensioni di invalidità ed a superstiti in misura non superiore al 20% dell’importo delle stesse. Nel caso di decesso dell’iscritto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, i superstiti possono rinunciare al riscatto medesimo all’atto della presentazione della domanda di pensione; l’iscritto riconosciuto invalido, qualora non abbia effettuato alcun versamento a titolo di riscatto, può rinunciare al riscatto medesimo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’accoglimento della domanda di invalidità.

7. Qualora l’iscritto che ha iniziato regolarmente il pagamento rateale non provveda al versamento delle rate successive alle scadenze prefissate, è tenuto al pagamento degli interessi di mora al tasso legale di cui al precedente comma 5. Nel caso in cui l’iscritto abbia sospeso il pagamento delle rate di riscatto, può essere riammesso, entro il termine di due anni dalla scadenza dell’ultima rata pagata, al versamento delle rate residue maggiorate degli interessi di mora di cui sopra. Se al momento del verificarsi dell’evento che dà diritto al trattamento pensionistico, l’iscritto è da oltre sei mesi in mora nel versamento rateale dei contributi, i benefici derivanti dal riscatto vengono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati.

8. Gli iscritti di cui al precedente comma 1, possono effettuare il riscatto di allineamento di uno o più  anni di attività nei quali la contribuzione risulti inferiore all’importo del contributo più elevato fra quelli versati nei tre anni coperti da contribuzione antecedenti la domanda. Tale allineamento è consentito anche per gli anni in cui il versamento è stato effettuato con l’aliquota ridotta, di cui al precedente art. 4.

9. Non può essere ammesso al riscatto di cui al precedente comma l’iscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto il 70° anno di età o abbia presentato domanda di pensione di invalidità permanente o non abbia ancora completato i versamenti relativi ad un riscatto analogo o vi abbia rinunciato, ai sensi del precedente comma 5, da meno di due anni,   ovvero abbia un’anzianità contributiva effettiva al Fondo inferiore a 5 anni. Non può essere inoltre ammesso a tale riscatto l’iscritto che non sia in regola con i pagamenti relativi ai riscatti di cui al comma 1 del presente articolo. Per l’ammissione al riscatto è comunque necessario aver maturato almeno un anno di contribuzione nel triennio antecedente l’anno della domanda.

10. Per gli iscritti invalidi ed i superstiti l’onere contributivo relativo al riscatto di cui al precedente comma 8 dovrà essere corrispondente ad un beneficio pensionistico annuo massimo pari a quattro volte l’ammontare dell’importo pensionistico minimo INPS, annualmente determinato con riferimento alla data di decorrenza della pensione di invalidità o indiretta, e dovrà essere trattenuto nella misura del 20% sulla prestazione pensionistica in godimento, entro e non oltre il 70° anno di età per gli iscritti invalidi ed entro il 75° anno di età per i superstiti. Qualora il recupero del costo del riscatto di allineamento dovesse eccedere i suddetti limiti temporali, il correlato beneficio previdenziale conseguibile dovrà essere proporzionalmente ridotto. E’ fatta salva, tuttavia, la facoltà degli interessati di conseguire un beneficio pensionistico superiore a quello massimo sopra stabilito purché l’onere contributivo eccedente ad esso correlato sia pagato in unica soluzione entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di riscatto ovvero dalla comunicazione dell’onere residuo. Qualora il nucleo dei superstiti sia costituito solo dai figli non inabili dell’iscritto, il beneficio previdenziale conseguibile dal riscatto di allineamento dovrà essere corrispondente ad un onere contributivo integralmente recuperabile mediante trattenuta  del 20% sul trattamento pensionistico in godimento entro la data di compimento del 21° anno di età.

11. Il riscatto di cui al comma 8 avviene mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica, necessaria per la copertura assicurativa dell’incremento pensionistico conseguibile con il riscatto medesimo e calcolata secondo i criteri di cui al comma 3).                     A tale fine si procede preliminarmente ad individuare, fra i tre anni di contribuzione antecedenti la domanda, quello in cui è stato versato il contributo più elevato; quindi si determina il massimo contributo da allineare applicando l’aliquota del 12,50% all’intero reddito professionale prodotto nell’anno di riferimento; infine si allineano a tale importo tutti i contributi già versati.

12.Nella determinazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per il conteggio si tiene conto esclusivamente dei periodi di anzianità contributiva effettiva, con esclusione di quella ricongiunta, maturati dall’iscritto alla data della presentazione della domanda di allineamento. In ogni caso, l’importo della riserva matematica non può essere inferiore alla somma dei contributi aggiuntivi da imputare agli anni oggetto dell’allineamento.

13. Gli iscritti ultrasessantacinquenni che non hanno richiesto la prosecuzione della contribuzione di cui all’art. 8, comma 1), dopo il compimento del 65° anno di età possono presentare domanda di riscatto di cui al precedente comma 8 una sola volta. In tale ipotesi, ai fini della determinazione dell’onere di cui al precedente comma 10), la domanda si considera convenzionalmente presentata il giorno di compimento del 65° anno di età. Il beneficio relativo al riscatto decorre dal mese successivo alla effettiva presentazione della domanda, mentre il pagamento del corrispondente contributo deve essere effettuato entro il compimento del 70° anno di età.

Torna all'indice | « Pagina precedente   Pagina successiva »