Previdenza comunitaria
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria, USA.
La totalizzazione è un istituto che consente al medico che ha versato contributi in due o più Stati dell'UE, ma che non ha raggiunto l’anzianità minima per ottenere una pensione in uno di essi o in tutti, di utilizzare gli anni di anzianità contributiva non coincidenti maturati presso uno Stato membro al fine di raggiungere anche nell’altro Stato il requisito minimo per ottenere una pensione.
In tal caso, all’anzianità contributiva maturata presso uno Stato membro si aggiunge quella maturata sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, nella misura in cui è necessario ricorrervi ai fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni in ogni Stato.
Successivamente, ciascuna istituzione in causa procede ad un separato calcolo della prestazione sulla base dell’anzianità contributiva effettivamente maturata in ciascuno Stato.
Le norme internazionali e i Regolamenti Enpam non prevedono la possibilità di trasferire contributi da un Fondo previdenziale estero all’Ente italiano. Tale facoltà è, infatti, prevista solo tra Fondi previdenziali italiani.
La normativa internazionale prevede invece l’istituto della totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso ciascun Stato.
I modelli A1 ed E101 devono essere rilasciati dalla Cassa di previdenza di categoria (l’Enpam per l’Italia ovvero gli Istituti previdenziali esteri equivalenti all’Enpam).
Tutti i medici iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri in Italia hanno l’obbligo di versare i contributi previdenziali al Fondo Generale dell’E.N.P.A.M., a prescindere dall’effettivo svolgimento della professione.
Al fine di evitare una doppia contribuzione previdenziale (in Italia e nel Paese dove lavora), il medico deve farsi rilasciare il modello comunitario A1 (E 101 per la Svizzera) da parte dell’istituzione previdenziale dello Stato nel quale, se libero professionista, è residente e svolge l’attività professionale ovvero da parte dello Stato nel quale è dipendente di una struttura ospedaliera pubblica.
Parimenti, il medico residente in Italia che svolge la sua attività anche all’estero può chiedere di versare i contributi solo all’E.N.P.A.M., presentando alla Cassa di previdenza estera il suddetto modello.