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Fondazione Enpam | Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri
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Fondo di Previdenza generale

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Inabilità temporanea per i liberi professionisti

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Domanda di ipotesi di pensione

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Contatti: E-mail: sat@enpam.it Tel.: 06 48294829
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Domanda di invalidità permanente

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Domanda di pensione anticipata con cumulo contributivo

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Domanda di pensione di vecchiaia con cumulo contributivo

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Domanda di contribuzione volontaria (per gravidanza, adozione, affidamento)

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Autocertificazione maternità residenti all’estero

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Domanda restituzione dei contributi

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Modalità di invio del modulo di domanda: Invio per posta: Fondazione ENPAM Dipartimento della Previdenza Piazza Vittorio Emanuele II, n°78 00185 ROMA   FAQ

In che cosa consiste la restituzione?

La restituzione consiste in un’indennità una-tantum costituita dall’88% dei contributi versati maggiorati dagli interessi semplici, calcolati al tasso annuo del 4,50%.

E’ possibile ottenerla in qualsiasi momento, contestualmente alla cancellazione dall’Ordine dei Medici?

No, a norma del vigente Regolamento del Fondo di Previdenza Generale può essere richiesta soltanto dall’iscritto che, cancellandosi dall’Albo, non maturerà il diritto a pensione al raggiungimento del 65° anno di età.

E’ possibile, dopo il compimento dell’età pensionabile, scegliere la restituzione rinunciando volontariamente alla pensione?

Non è possibile se si è in possesso dell’anzianità contributiva richiesta per ottenere la pensione.

Contatti: E-mail: info.iscritti@enpam.it Tel. 06 48294829

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Modalità di invio del modulo di domanda: Invio per posta: Fondazione ENPAM Dipartimento della Previdenza Piazza Vittorio Emanuele II, n°78 00185 ROMA   FAQ

In che cosa consiste la restituzione?

La restituzione consiste in un’indennità una-tantum costituita dall’88% dei contributi versati maggiorati dagli interessi semplici, calcolati al tasso annuo del 4,50%.

E’ possibile ottenerla in qualsiasi momento, contestualmente alla cancellazione dall’Ordine dei Medici?

No, a norma del vigente Regolamento del Fondo di Previdenza Generale può essere richiesta soltanto dall’iscritto che, cancellandosi dall’Albo, non maturerà il diritto a pensione al raggiungimento del 65° anno di età.

E’ possibile, dopo il compimento dell’età pensionabile, scegliere la restituzione rinunciando volontariamente alla pensione?

Non è possibile se si è in possesso dell’anzianità contributiva richiesta per ottenere la pensione.

Contatti: E-mail: info.iscritti@enpam.it Tel. 06 48294829

Domanda restituzione dei contributi ai familiari del medico/odontoiatra deceduto/a

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Domanda per indennità di maternità, adozione, affidamento e aborto

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Domanda per indennità di paternità, adozione, affidamento

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Domanda di integrazione al minimo

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Modalità di invio del modulo di domanda: A mezzo fax al numero: 06 48294923 Invio per posta: Fondazione ENPAM Dipartimento della Previdenza Servizio Prestazioni Fondo di Previdenza generale Piazza Vittorio Emanuele II, n°78 00185 ROMA  

FAQ

In che cosa consiste l’integrazione al minimo?

L’integrazione è pari alla differenza tra la pensione minima erogata dal Fondo Pensioni per i Lavoratori Dipendenti, gestito dall’Inps. e quella erogata dall’ENPAM; l’entità del trattamento minimo e, conseguentemente, della somma che può essere corrisposta a titolo di integrazione sono aggiornate di anno in anno in base a criteri stabiliti dalla legge.

Come si valuta la pensione?

La pensione da prendere in considerazione ai fini dell’integrazione al minimo è quella complessivamente goduta dal pensionato presso l’Enpam, comprensiva di tutte le quote di pertinenza delle diverse gestioni previdenziali amministrate dall’Ente stesso (pensioni del F.P.G. e dei Fondi Speciali). Si tiene altresì conto della quota teorica di pensione, riferita agli importi di pensione di cui l’iscritto avrebbe fruito ove a suo tempo non avesse optato – se ciò è effettivamente avvenuto – per la conversione in capitale, anche parziale, del trattamento di pensione a carico dei Fondi Speciali Enpam.

Quali sono i redditi extra del pensionato e del suo coniuge esclusi dal calcolo?

Sono esclusi dal calcolo, oltre all’importo lordo di pensione Enpam da integrare – gli assegni familiari, il reddito riferito all’abitazione di proprietà, il trattamento di fine rapporto, l’assegno di accompagnamento per invalidi civili, la pensione di guerra e la maggiorazione per ex-combattenti.

Quali sono i redditi compresi nel calcolo?

Le prestazioni assistenziali e tutti gli altri redditi del pensionato e del coniuge anche se esenti da IRPEF o già tassati alla fonte (ad es.: BOT, CCT, rendite finanziarie, ecc…), ossia tutti i redditi di cui il pensionato sia titolare, anche se da non riportare sul modello di dichiarazione fiscale dei redditi.

Da quando decorre l’integrazione?

A partire dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Contatti: E-mail: info.iscritti@enpam.it Tel. 06 48294829

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Modalità di invio del modulo di domanda: A mezzo fax al numero: 06 48294923 Invio per posta: Fondazione ENPAM Dipartimento della Previdenza Servizio Prestazioni Fondo di Previdenza generale Piazza Vittorio Emanuele II, n°78 00185 ROMA  

FAQ

In che cosa consiste l’integrazione al minimo?

L’integrazione è pari alla differenza tra la pensione minima erogata dal Fondo Pensioni per i Lavoratori Dipendenti, gestito dall’Inps. e quella erogata dall’ENPAM; l’entità del trattamento minimo e, conseguentemente, della somma che può essere corrisposta a titolo di integrazione sono aggiornate di anno in anno in base a criteri stabiliti dalla legge.

Come si valuta la pensione?

La pensione da prendere in considerazione ai fini dell’integrazione al minimo è quella complessivamente goduta dal pensionato presso l’Enpam, comprensiva di tutte le quote di pertinenza delle diverse gestioni previdenziali amministrate dall’Ente stesso (pensioni del F.P.G. e dei Fondi Speciali). Si tiene altresì conto della quota teorica di pensione, riferita agli importi di pensione di cui l’iscritto avrebbe fruito ove a suo tempo non avesse optato – se ciò è effettivamente avvenuto – per la conversione in capitale, anche parziale, del trattamento di pensione a carico dei Fondi Speciali Enpam.

Quali sono i redditi extra del pensionato e del suo coniuge esclusi dal calcolo?

Sono esclusi dal calcolo, oltre all’importo lordo di pensione Enpam da integrare – gli assegni familiari, il reddito riferito all’abitazione di proprietà, il trattamento di fine rapporto, l’assegno di accompagnamento per invalidi civili, la pensione di guerra e la maggiorazione per ex-combattenti.

Quali sono i redditi compresi nel calcolo?

Le prestazioni assistenziali e tutti gli altri redditi del pensionato e del coniuge anche se esenti da IRPEF o già tassati alla fonte (ad es.: BOT, CCT, rendite finanziarie, ecc…), ossia tutti i redditi di cui il pensionato sia titolare, anche se da non riportare sul modello di dichiarazione fiscale dei redditi.

Da quando decorre l’integrazione?

A partire dal mese successivo alla presentazione della domanda.

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Domanda di esenzione dalle imposte italiane sulla pensione e/o su redditi analoghi

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Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta

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Domanda di pensione ai familiari dell’iscritto/a deceduto/a (Coniuge)

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Domanda di pensione ai familiari dell’iscritto/a deceduto/a (Orfano)

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Modalità di presentazione della domanda: Per il conseguimento della «pensione a superstiti» gli aventi diritto devono presentare la domanda all’E.N.P.A.M., corredata dai documenti richiesti. Tale domanda può essere presentata anche per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.

Invio per posta: Fondazione ENPAM Dipartimento della Previdenza Servizio Prestazioni Fondi di Previdenza Generale Piazza VittorioEmanuele II, n °78 00185 ROMA  

FAQ

Quali sono le modalità di erogazione?

Il trattamento di pensione, rivalutato all’inizio di ogni anno in conformità all’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, viene erogato in 12 mensilità.

Gli importi spettanti sono assoggettati ad IRPEF in base alle aliquote ed agli scaglioni di reddito a mano a mano vigenti, ovvero,  se il pensionato è titolare di più pensioni a carico di Enti diversi, in base ad un’aliquota fissa comunicata dal Casellario delle Pensioni, gestito dall’INPS.

Da quando decorre?

La pensione in favore degli orfani decorre – una volta accertati la sussistenza dei requisiti – dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell’iscritto o del pensionato dante causa, sempreché l’avente diritto presenti domanda all’Ente entro 5 anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a 5 annualità della pensione spettante, con esclusione della rivalutazione annua maturata in detto periodo.

Contatti: E-mail: info.iscritti@enpam.it Tel. 06 48294829

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Modalità di presentazione della domanda: Per il conseguimento della «pensione a superstiti» gli aventi diritto devono presentare la domanda all’E.N.P.A.M., corredata dai documenti richiesti. Tale domanda può essere presentata anche per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.

Invio per posta: Fondazione ENPAM Dipartimento della Previdenza Servizio Prestazioni Fondi di Previdenza Generale Piazza VittorioEmanuele II, n °78 00185 ROMA  

FAQ

Quali sono le modalità di erogazione?

Il trattamento di pensione, rivalutato all’inizio di ogni anno in conformità all’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, viene erogato in 12 mensilità.

Gli importi spettanti sono assoggettati ad IRPEF in base alle aliquote ed agli scaglioni di reddito a mano a mano vigenti, ovvero,  se il pensionato è titolare di più pensioni a carico di Enti diversi, in base ad un’aliquota fissa comunicata dal Casellario delle Pensioni, gestito dall’INPS.

Da quando decorre?

La pensione in favore degli orfani decorre – una volta accertati la sussistenza dei requisiti – dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell’iscritto o del pensionato dante causa, sempreché l’avente diritto presenti domanda all’Ente entro 5 anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a 5 annualità della pensione spettante, con esclusione della rivalutazione annua maturata in detto periodo.

Contatti: E-mail: info.iscritti@enpam.it Tel. 06 48294829

Domanda di pensione ai familiari dell’iscritto/a deceduto/a (Genitore)

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Modalità di presentazione della domanda: Per il conseguimento della «pensione a superstiti» gli aventi diritto devono presentare la domanda all’E.N.P.A.M., corredata dai documenti richiesti. Tale domanda può essere presentata anche per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.

Invio per posta: Fondazione ENPAM Dipartimento della Previdenza Servizio Prestazioni Fondo di Previdenza Generale Piazza VIttorio Emanuele II, n° 78 00185 ROMA   FAQ

Quali sono le modalità di erogazione?

Il trattamento di pensione, rivalutato all’inizio di ogni anno in conformità all’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, viene erogato in 12 mensilità.

Gli importi spettanti sono assoggettati ad IRPEF in base alle aliquote ed agli scaglioni di reddito a mano a mano vigenti, ovvero,  se il pensionato è titolare di più pensioni a carico di Enti diversi, in base ad un’aliquota fissa comunicata dal Casellario delle Pensioni, gestito dall’INPS.

Da quando decorre?

La pensione in favore degli ascendenti decorre – una volta accertati la sussistenza dei requisiti – dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell’iscritto o del pensionato dante causa, sempreché l’avente diritto presenti domanda all’Ente entro 5 anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a 5 annualità della pensione spettante, con esclusione della rivalutazione annua maturata in detto periodo.

  Contatti: E-mail: info.iscritti@enpam.it Tel. 06 48294829
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Modalità di presentazione della domanda: Per il conseguimento della «pensione a superstiti» gli aventi diritto devono presentare la domanda all’E.N.P.A.M., corredata dai documenti richiesti. Tale domanda può essere presentata anche per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.

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Quali sono le modalità di erogazione?

Il trattamento di pensione, rivalutato all’inizio di ogni anno in conformità all’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, viene erogato in 12 mensilità.

Gli importi spettanti sono assoggettati ad IRPEF in base alle aliquote ed agli scaglioni di reddito a mano a mano vigenti, ovvero,  se il pensionato è titolare di più pensioni a carico di Enti diversi, in base ad un’aliquota fissa comunicata dal Casellario delle Pensioni, gestito dall’INPS.

Da quando decorre?

La pensione in favore degli ascendenti decorre – una volta accertati la sussistenza dei requisiti – dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell’iscritto o del pensionato dante causa, sempreché l’avente diritto presenti domanda all’Ente entro 5 anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a 5 annualità della pensione spettante, con esclusione della rivalutazione annua maturata in detto periodo.

  Contatti: E-mail: info.iscritti@enpam.it Tel. 06 48294829

Domanda di pensione in cumulo ai familiari dell’iscritto/a deceduto/a (Genitore)

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Domanda di pensione ai familiari inabili dell’iscritto/a deceduto/a

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Modalità di presentazione della domanda: Per il conseguimento della «pensione a superstiti» gli aventi diritto devono presentare la domanda all’E.N.P.A.M., corredata dai documenti richiesti. Tale domanda può essere presentata anche per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.

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Quali sono le modalità di erogazione?

Il trattamento di pensione, rivalutato all’inizio di ogni anno in conformità all’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, viene erogato in 12 mensilità.

Gli importi spettanti sono assoggettati ad IRPEF in base alle aliquote ed agli scaglioni di reddito a mano a mano vigenti, ovvero,  se il pensionato è titolare di più pensioni a carico di Enti diversi, in base ad un’aliquota fissa comunicata dal Casellario delle Pensioni, gestito dall’INPS.

Da quando decorre?

La pensione in favore dei collaterali decorre – una volta accertati la sussistenza dei requisiti – dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell’iscritto o del pensionato dante causa, sempreché l’avente diritto presenti domanda all’Ente entro 5 anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a 5 annualità della pensione spettante, con esclusione della rivalutazione annua maturata in detto periodo.

  Contatti: E-mail: info.iscritti@enpam.it Tel. 06 48294829
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Modalità di presentazione della domanda: Per il conseguimento della «pensione a superstiti» gli aventi diritto devono presentare la domanda all’E.N.P.A.M., corredata dai documenti richiesti. Tale domanda può essere presentata anche per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.

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Quali sono le modalità di erogazione?

Il trattamento di pensione, rivalutato all’inizio di ogni anno in conformità all’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, viene erogato in 12 mensilità.

Gli importi spettanti sono assoggettati ad IRPEF in base alle aliquote ed agli scaglioni di reddito a mano a mano vigenti, ovvero,  se il pensionato è titolare di più pensioni a carico di Enti diversi, in base ad un’aliquota fissa comunicata dal Casellario delle Pensioni, gestito dall’INPS.

Da quando decorre?

La pensione in favore dei collaterali decorre – una volta accertati la sussistenza dei requisiti – dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell’iscritto o del pensionato dante causa, sempreché l’avente diritto presenti domanda all’Ente entro 5 anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a 5 annualità della pensione spettante, con esclusione della rivalutazione annua maturata in detto periodo.

  Contatti: E-mail: info.iscritti@enpam.it Tel. 06 48294829
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