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Modalità di presentazione della domanda: Per il conseguimento della «pensione di invalidità assoluta e permanente» gli aventi diritto devono presentare la domanda per il tramite del competente Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri.
FAQCome viene calcolata?
La pensione per invalidità assoluta e permanente a carico del Fondo di Previdenza Generale si calcola con gli stessi criteri di computo della pensione ordinaria, ma incrementando l’anzianità contributiva dell’iscritto del numero di anni mancanti al raggiungimento del 65°, per un massimo di 10 anni. Fatta salva questa regola di carattere generale, c’è da dire peraltro che il Regolamento del Fondo di Previdenza Generale stabilisce formule diversamente articolate, a seconda che si tratti della pensione per «Quota A» o per «Quota B»; in questo secondo caso si guarda anche alla anzianità di contribuzione al Fondo dell’iscritto invalido. Si veda in proposito il paragrafo «Requisiti».
A determinate condizioni, per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 1998, la pensione di invalidità viene integrata sino a concorrenza di un importo minimo garantito, annualmente aggiornato (per il 2010 è pari a € 13.873,65).
Quanti anni di contribuzione sono necessari per ottenerla?
Per ottenere la pensione di invalidità per la «Quota A» è sufficiente il requisito della «costanza di iscrizione» al Fondo; la norma regolamentare non postula in proposito alcuna anzianità . Per la «Quota B» l’incremento dell’anzianità contributiva non si applica qualora l’iscritto non abbia maturato almeno un anno di contribuzione nel triennio precedente la presentazione della domanda oppure si applica in proporzione agli anni di contribuzione effettiva maturati, se questa è inferiore a 5 anni.
Da quando decorre?
Dal mese successivo a quello in cui l’iscritto cessa formalmente e definitivamente ogni attività professionale, ovvero dal mese seguente a quello di presentazione della domanda di pensione per invalidità, se questa è successiva alla formale e definitiva cessazione dell’attività professionale.
Quali sono le modalità di erogazione?
Il trattamento di pensione, rivalutato all’inizio di ogni anno in conformità all’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, viene erogata in 12 mensilità.
Gli importi spettanti sono assoggettati ad IRPEF in base alle aliquote ed agli scaglioni di reddito a mano a mano vigenti, ovvero, se il pensionato è titolare di più pensioni a carico di Enti diversi, in base ad un’aliquota fissa comunicata dal Casellario delle Pensioni, gestito dall’INPS.
Contatti: E-mail: sat@enpam.it Tel. 06 48294829
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Modalità di presentazione della domanda: Per il conseguimento della «pensione di invalidità assoluta e permanente» gli aventi diritto devono presentare la domanda per il tramite del competente Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri.
FAQCome viene calcolata?
La pensione per invalidità assoluta e permanente a carico del Fondo di Previdenza Generale si calcola con gli stessi criteri di computo della pensione ordinaria, ma incrementando l’anzianità contributiva dell’iscritto del numero di anni mancanti al raggiungimento del 65°, per un massimo di 10 anni. Fatta salva questa regola di carattere generale, c’è da dire peraltro che il Regolamento del Fondo di Previdenza Generale stabilisce formule diversamente articolate, a seconda che si tratti della pensione per «Quota A» o per «Quota B»; in questo secondo caso si guarda anche alla anzianità di contribuzione al Fondo dell’iscritto invalido. Si veda in proposito il paragrafo «Requisiti».
A determinate condizioni, per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 1998, la pensione di invalidità viene integrata sino a concorrenza di un importo minimo garantito, annualmente aggiornato (per il 2010 è pari a € 13.873,65).
Quanti anni di contribuzione sono necessari per ottenerla?
Per ottenere la pensione di invalidità per la «Quota A» è sufficiente il requisito della «costanza di iscrizione» al Fondo; la norma regolamentare non postula in proposito alcuna anzianità . Per la «Quota B» l’incremento dell’anzianità contributiva non si applica qualora l’iscritto non abbia maturato almeno un anno di contribuzione nel triennio precedente la presentazione della domanda oppure si applica in proporzione agli anni di contribuzione effettiva maturati, se questa è inferiore a 5 anni.
Da quando decorre?
Dal mese successivo a quello in cui l’iscritto cessa formalmente e definitivamente ogni attività professionale, ovvero dal mese seguente a quello di presentazione della domanda di pensione per invalidità, se questa è successiva alla formale e definitiva cessazione dell’attività professionale.
Quali sono le modalità di erogazione?
Il trattamento di pensione, rivalutato all’inizio di ogni anno in conformità all’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, viene erogata in 12 mensilità.
Gli importi spettanti sono assoggettati ad IRPEF in base alle aliquote ed agli scaglioni di reddito a mano a mano vigenti, ovvero, se il pensionato è titolare di più pensioni a carico di Enti diversi, in base ad un’aliquota fissa comunicata dal Casellario delle Pensioni, gestito dall’INPS.
Contatti: E-mail: sat@enpam.it Tel. 06 48294829
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In che cosa consiste la restituzione?
La restituzione consiste in un’indennità una-tantum costituita dall’88% dei contributi versati maggiorati dagli interessi semplici, calcolati al tasso annuo del 4,50%.
E’ possibile ottenerla in qualsiasi momento, contestualmente alla cancellazione dall’Ordine dei Medici?
No, a norma del vigente Regolamento del Fondo di Previdenza Generale può essere richiesta soltanto dall’iscritto che, cancellandosi dall’Albo, non maturerà il diritto a pensione al raggiungimento del 65° anno di età.
E’ possibile, dopo il compimento dell’età pensionabile, scegliere la restituzione rinunciando volontariamente alla pensione?
Non è possibile se si è in possesso dell’anzianità contributiva richiesta per ottenere la pensione.
Contatti: E-mail: info.iscritti@enpam.it Tel. 06 48294829
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In che cosa consiste la restituzione?
La restituzione consiste in un’indennità una-tantum costituita dall’88% dei contributi versati maggiorati dagli interessi semplici, calcolati al tasso annuo del 4,50%.
E’ possibile ottenerla in qualsiasi momento, contestualmente alla cancellazione dall’Ordine dei Medici?
No, a norma del vigente Regolamento del Fondo di Previdenza Generale può essere richiesta soltanto dall’iscritto che, cancellandosi dall’Albo, non maturerà il diritto a pensione al raggiungimento del 65° anno di età.
E’ possibile, dopo il compimento dell’età pensionabile, scegliere la restituzione rinunciando volontariamente alla pensione?
Non è possibile se si è in possesso dell’anzianità contributiva richiesta per ottenere la pensione.
Contatti: E-mail: info.iscritti@enpam.it Tel. 06 48294829
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Modalità di presentazione della domanda: Per il conseguimento della «indennità di maternità, adozione, affido, aborto» gli aventi diritto devono presentare la domanda all’E.N.P.A.M., corredata dai documenti richiesti.
Invio per posta: Fondazione ENPAM Dipartimento della Previdenza Servizio Prestazioni Fondo di Previdenza Generale Piazza Vittorio Emanuele II, n°78 - 00185 Roma Contatti: E-mail: sat@enpam.it Tel. 06 48294829Help
Modalità di presentazione della domanda: Per il conseguimento della «indennità di maternità, adozione, affido, aborto» gli aventi diritto devono presentare la domanda all’E.N.P.A.M., corredata dai documenti richiesti.
Invio per posta: Fondazione ENPAM Dipartimento della Previdenza Servizio Prestazioni Fondo di Previdenza Generale Piazza Vittorio Emanuele II, n°78 - 00185 Roma Contatti: E-mail: sat@enpam.it Tel. 06 48294829Requisiti
FAQ
In che cosa consiste l’integrazione al minimo?
L’integrazione è pari alla differenza tra la pensione minima erogata dal Fondo Pensioni per i Lavoratori Dipendenti, gestito dall’Inps. e quella erogata dall’ENPAM; l’entità del trattamento minimo e, conseguentemente, della somma che può essere corrisposta a titolo di integrazione sono aggiornate di anno in anno in base a criteri stabiliti dalla legge.
Come si valuta la pensione?
La pensione da prendere in considerazione ai fini dell’integrazione al minimo è quella complessivamente goduta dal pensionato presso l’Enpam, comprensiva di tutte le quote di pertinenza delle diverse gestioni previdenziali amministrate dall’Ente stesso (pensioni del F.P.G. e dei Fondi Speciali). Si tiene altresì conto della quota teorica di pensione, riferita agli importi di pensione di cui l’iscritto avrebbe fruito ove a suo tempo non avesse optato – se ciò è effettivamente avvenuto – per la conversione in capitale, anche parziale, del trattamento di pensione a carico dei Fondi Speciali Enpam.
Quali sono i redditi extra del pensionato e del suo coniuge esclusi dal calcolo?
Sono esclusi dal calcolo, oltre all’importo lordo di pensione Enpam da integrare – gli assegni familiari, il reddito riferito all’abitazione di proprietà, il trattamento di fine rapporto, l’assegno di accompagnamento per invalidi civili, la pensione di guerra e la maggiorazione per ex-combattenti.
Quali sono i redditi compresi nel calcolo?
Le prestazioni assistenziali e tutti gli altri redditi del pensionato e del coniuge anche se esenti da IRPEF o già tassati alla fonte (ad es.: BOT, CCT, rendite finanziarie, ecc…), ossia tutti i redditi di cui il pensionato sia titolare, anche se da non riportare sul modello di dichiarazione fiscale dei redditi.
Da quando decorre l’integrazione?
A partire dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Contatti: E-mail: info.iscritti@enpam.it Tel. 06 48294829
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In che cosa consiste l’integrazione al minimo?
L’integrazione è pari alla differenza tra la pensione minima erogata dal Fondo Pensioni per i Lavoratori Dipendenti, gestito dall’Inps. e quella erogata dall’ENPAM; l’entità del trattamento minimo e, conseguentemente, della somma che può essere corrisposta a titolo di integrazione sono aggiornate di anno in anno in base a criteri stabiliti dalla legge.
Come si valuta la pensione?
La pensione da prendere in considerazione ai fini dell’integrazione al minimo è quella complessivamente goduta dal pensionato presso l’Enpam, comprensiva di tutte le quote di pertinenza delle diverse gestioni previdenziali amministrate dall’Ente stesso (pensioni del F.P.G. e dei Fondi Speciali). Si tiene altresì conto della quota teorica di pensione, riferita agli importi di pensione di cui l’iscritto avrebbe fruito ove a suo tempo non avesse optato – se ciò è effettivamente avvenuto – per la conversione in capitale, anche parziale, del trattamento di pensione a carico dei Fondi Speciali Enpam.
Quali sono i redditi extra del pensionato e del suo coniuge esclusi dal calcolo?
Sono esclusi dal calcolo, oltre all’importo lordo di pensione Enpam da integrare – gli assegni familiari, il reddito riferito all’abitazione di proprietà, il trattamento di fine rapporto, l’assegno di accompagnamento per invalidi civili, la pensione di guerra e la maggiorazione per ex-combattenti.
Quali sono i redditi compresi nel calcolo?
Le prestazioni assistenziali e tutti gli altri redditi del pensionato e del coniuge anche se esenti da IRPEF o già tassati alla fonte (ad es.: BOT, CCT, rendite finanziarie, ecc…), ossia tutti i redditi di cui il pensionato sia titolare, anche se da non riportare sul modello di dichiarazione fiscale dei redditi.
Da quando decorre l’integrazione?
A partire dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Contatti: E-mail: info.iscritti@enpam.it Tel. 06 48294829
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Modalità di presentazione della domanda: Per il conseguimento della «pensione a superstiti» gli aventi diritto devono presentare la domanda all’E.N.P.A.M., corredata dai documenti richiesti. Tale domanda può essere presentata anche per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.
Invio per posta: Fondazione ENPAM Dipartimento della Previdenza Servizio Prestazioni Fondi di Previdenza Generale Piazza VittorioEmanuele II, n °78 00185 ROMAFAQ
Quali sono le modalità di erogazione?
Il trattamento di pensione, rivalutato all’inizio di ogni anno in conformità all’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, viene erogato in 12 mensilità.
Gli importi spettanti sono assoggettati ad IRPEF in base alle aliquote ed agli scaglioni di reddito a mano a mano vigenti, ovvero, se il pensionato è titolare di più pensioni a carico di Enti diversi, in base ad un’aliquota fissa comunicata dal Casellario delle Pensioni, gestito dall’INPS.
Da quando decorre?
La pensione in favore degli orfani decorre – una volta accertati la sussistenza dei requisiti – dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell’iscritto o del pensionato dante causa, sempreché l’avente diritto presenti domanda all’Ente entro 5 anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a 5 annualità della pensione spettante, con esclusione della rivalutazione annua maturata in detto periodo.
Contatti: E-mail: info.iscritti@enpam.it Tel. 06 48294829
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Modalità di presentazione della domanda: Per il conseguimento della «pensione a superstiti» gli aventi diritto devono presentare la domanda all’E.N.P.A.M., corredata dai documenti richiesti. Tale domanda può essere presentata anche per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.
Invio per posta: Fondazione ENPAM Dipartimento della Previdenza Servizio Prestazioni Fondi di Previdenza Generale Piazza VittorioEmanuele II, n °78 00185 ROMAFAQ
Quali sono le modalità di erogazione?
Il trattamento di pensione, rivalutato all’inizio di ogni anno in conformità all’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, viene erogato in 12 mensilità.
Gli importi spettanti sono assoggettati ad IRPEF in base alle aliquote ed agli scaglioni di reddito a mano a mano vigenti, ovvero, se il pensionato è titolare di più pensioni a carico di Enti diversi, in base ad un’aliquota fissa comunicata dal Casellario delle Pensioni, gestito dall’INPS.
Da quando decorre?
La pensione in favore degli orfani decorre – una volta accertati la sussistenza dei requisiti – dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell’iscritto o del pensionato dante causa, sempreché l’avente diritto presenti domanda all’Ente entro 5 anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a 5 annualità della pensione spettante, con esclusione della rivalutazione annua maturata in detto periodo.
Contatti: E-mail: info.iscritti@enpam.it Tel. 06 48294829