REQUISITI DELL'INFORMAZIONE

Perché il paziente possa esplicare appieno il proprio diritto previsto dalla Costituzione e dalla Legge (legge 833/1978 art. 33 comma 1° e 4°) e dare il consenso all'atto medico, l'informazione deve essere veritiera, completa, compresa.

L'informazione - Deve prevedere una descrizione della metodica e delle alternative terapeutiche, le possibilità di successo, i rischi, gli effetti collaterali.

In particolare:

- l'obbligo di informazione si estende anche ai rischi specifici determinati da scelte alternative per consentire al paziente l'orientamento verso una delle scelte possibili valutando coscientemente i rischi e i vantaggi

- l'obbligo di informazione si estende ai rischi prevedibili e non anche agli esiti anomali al limite del fortuito dovendosi contemperare la esigenza dell'informazione con la necessità di evitare che il paziente eviti di sottoporsi ad un banale intervento

- l'informazione deve estendersi anche allo stato, alle dotazioni e alle attrezzature della struttura sanitaria e alla loro efficienza

     (Cassazione sez. III° civile - sentenza 14638 / 2004)
     (Cassazione sez. III° civile - sentenza 4540 / 2016)

La comprensione dell'informazione - L'informazione deve essere comprensibile, ponendo il paziente nella condizione di capire la situazione che si trova ad affrontare e le alternative, in modo che possa effettivamente scegliere.

 

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
Informazione e consenso

Art. 10 Segreto professionale
Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui è a conoscenza in ragione della propria attività professionale.
La morte della persona assistita non esime il medico dall'obbligo del segreto professionale.
Il medico informa i collaboratori e discenti dell'obbligo del segreto professionale sollecitandone il rispetto.
La violazione del segreto professionale assume maggiore gravità quando ne possa derivare profitto proprio o altrui,ovvero nocumento per la persona assistita o per altri.
La rivelazione è ammessa esclusivamente se motivata da una giusta causa prevista dall'ordinamento o dall'adempimento di un obbligo di legge.
Il medico non deve rendere all'Autorità competente in materia di giustizia e di sicurezza testimonianze su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale.
La sospensione o l'interdizione dall'esercizio professionale e la cancellazione dagli Albi non dispensano dall'osservanza del segreto professionale.

In precedenza:

Art. 10 Segreto professionale
Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell' esercizio della professione.
La morte del paziente non esime il medico dall' obbligo del segreto. Il medico deve informare i suoi collaboratori dell' obbligo del segreto professionale. L' inosservanza del segreto medico costituisce mancanza grave quando possa derivarne profitto proprio o altrui ovvero nocumento della persona assistita o di altri. La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata dall' adempimento di un obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto all' Autorità Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dai successivi artt. 11 e 12. Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto professionale. La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.

Art. 33 Informazione e comunicazione con la persona assistita
Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un'informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura.
Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o del suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e reattività emotiva dei medesimi, in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi di speranza.
Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell'informazione e la volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione, riportandola nella documentazione sanitaria.
Il medico garantisce al minore elementi di informazione utili perché comprenda la sua condizione di salute e gli interventi diagnostico-terapeutici programmati, al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale.

In precedenza:

Art. 33 Informazione al cittadino
Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate. Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione, alfine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l' adesione alle proposte diagnostico terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza. La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto all' informazione deve essere rispettata.

Art. 34 Informazione e comunicazione a terzi
L'informazione a terzi può essere fornita previo consenso esplicitamente espresso dalla persona assistita, fatto salvo quanto previsto agli artt. 10 e 12, allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri.
Il medico, in caso di paziente ricoverato, raccoglie gli eventuali nominativi delle persone indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.

In precedenza:

Art. 34 Informazione a terzi
L'informazione a terzi presuppone il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all' art. 10 e all' art. 12, allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri. In caso di paziente ricoverato, il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.