Legge n. 833 del 1978 avente ad oggetto : Istituzione del servizio sanitario nazionale
Articolo 33
Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi
dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti
e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione,
nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici,
compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del
luogo di cura.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento
del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta
motivata di un medico.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi
e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessiti la degenza, nelle
strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi
devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e
la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità sanitaria
locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori,
sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti
organici tra servizi e comunità.
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare
con chi ritenga opportuno.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del
provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento
sanitario obbligatorio.
Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni.
I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento
del provvedimento revocato o modificato.