Requisiti
Modalità di presentazione della domanda: Per il conseguimento della «pensione di invalidità assoluta e permanente» gli aventi diritto devono presentare la domanda per il tramite del competente Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri.
FAQCome viene calcolata?
La pensione per invalidità assoluta e permanente a carico del Fondo di Previdenza Generale si calcola con gli stessi criteri di computo della pensione ordinaria, ma incrementando l’anzianità contributiva dell’iscritto del numero di anni mancanti al raggiungimento del 65°, per un massimo di 10 anni. Fatta salva questa regola di carattere generale, c’è da dire peraltro che il Regolamento del Fondo di Previdenza Generale stabilisce formule diversamente articolate, a seconda che si tratti della pensione per «Quota A» o per «Quota B»; in questo secondo caso si guarda anche alla anzianità di contribuzione al Fondo dell’iscritto invalido. Si veda in proposito il paragrafo «Requisiti».
A determinate condizioni, per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 1998, la pensione di invalidità viene integrata sino a concorrenza di un importo minimo garantito, annualmente aggiornato (per il 2010 è pari a € 13.873,65).
Quanti anni di contribuzione sono necessari per ottenerla?
Per ottenere la pensione di invalidità per la «Quota A» è sufficiente il requisito della «costanza di iscrizione» al Fondo; la norma regolamentare non postula in proposito alcuna anzianità . Per la «Quota B» l’incremento dell’anzianità contributiva non si applica qualora l’iscritto non abbia maturato almeno un anno di contribuzione nel triennio precedente la presentazione della domanda oppure si applica in proporzione agli anni di contribuzione effettiva maturati, se questa è inferiore a 5 anni.
Da quando decorre?
Dal mese successivo a quello in cui l’iscritto cessa formalmente e definitivamente ogni attività professionale, ovvero dal mese seguente a quello di presentazione della domanda di pensione per invalidità, se questa è successiva alla formale e definitiva cessazione dell’attività professionale.
Quali sono le modalità di erogazione?
Il trattamento di pensione, rivalutato all’inizio di ogni anno in conformità all’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, viene erogata in 12 mensilità.
Gli importi spettanti sono assoggettati ad IRPEF in base alle aliquote ed agli scaglioni di reddito a mano a mano vigenti, ovvero, se il pensionato è titolare di più pensioni a carico di Enti diversi, in base ad un’aliquota fissa comunicata dal Casellario delle Pensioni, gestito dall’INPS.
Contatti: E-mail: sat@enpam.it Tel. 06 48294829
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Modalità di presentazione della domanda: Per il conseguimento della «pensione di invalidità assoluta e permanente» gli aventi diritto devono presentare la domanda per il tramite del competente Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri.
FAQCome viene calcolata?
La pensione per invalidità assoluta e permanente a carico del Fondo di Previdenza Generale si calcola con gli stessi criteri di computo della pensione ordinaria, ma incrementando l’anzianità contributiva dell’iscritto del numero di anni mancanti al raggiungimento del 65°, per un massimo di 10 anni. Fatta salva questa regola di carattere generale, c’è da dire peraltro che il Regolamento del Fondo di Previdenza Generale stabilisce formule diversamente articolate, a seconda che si tratti della pensione per «Quota A» o per «Quota B»; in questo secondo caso si guarda anche alla anzianità di contribuzione al Fondo dell’iscritto invalido. Si veda in proposito il paragrafo «Requisiti».
A determinate condizioni, per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 1998, la pensione di invalidità viene integrata sino a concorrenza di un importo minimo garantito, annualmente aggiornato (per il 2010 è pari a € 13.873,65).
Quanti anni di contribuzione sono necessari per ottenerla?
Per ottenere la pensione di invalidità per la «Quota A» è sufficiente il requisito della «costanza di iscrizione» al Fondo; la norma regolamentare non postula in proposito alcuna anzianità . Per la «Quota B» l’incremento dell’anzianità contributiva non si applica qualora l’iscritto non abbia maturato almeno un anno di contribuzione nel triennio precedente la presentazione della domanda oppure si applica in proporzione agli anni di contribuzione effettiva maturati, se questa è inferiore a 5 anni.
Da quando decorre?
Dal mese successivo a quello in cui l’iscritto cessa formalmente e definitivamente ogni attività professionale, ovvero dal mese seguente a quello di presentazione della domanda di pensione per invalidità, se questa è successiva alla formale e definitiva cessazione dell’attività professionale.
Quali sono le modalità di erogazione?
Il trattamento di pensione, rivalutato all’inizio di ogni anno in conformità all’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, viene erogata in 12 mensilità.
Gli importi spettanti sono assoggettati ad IRPEF in base alle aliquote ed agli scaglioni di reddito a mano a mano vigenti, ovvero, se il pensionato è titolare di più pensioni a carico di Enti diversi, in base ad un’aliquota fissa comunicata dal Casellario delle Pensioni, gestito dall’INPS.
Contatti: E-mail: sat@enpam.it Tel. 06 48294829
Requisiti
Modalità di presentazione della domanda: Per il conseguimento della «indennità di maternità, adozione, affido, aborto» gli aventi diritto devono presentare la domanda all’E.N.P.A.M., corredata dai documenti richiesti.
Invio per posta: Fondazione ENPAM Dipartimento della Previdenza Servizio Prestazioni Fondo di Previdenza Generale Piazza Vittorio Emanuele II, n°78 - 00185 Roma Contatti: E-mail: sat@enpam.it Tel. 06 48294829Help
Modalità di presentazione della domanda: Per il conseguimento della «indennità di maternità, adozione, affido, aborto» gli aventi diritto devono presentare la domanda all’E.N.P.A.M., corredata dai documenti richiesti.
Invio per posta: Fondazione ENPAM Dipartimento della Previdenza Servizio Prestazioni Fondo di Previdenza Generale Piazza Vittorio Emanuele II, n°78 - 00185 Roma Contatti: E-mail: sat@enpam.it Tel. 06 48294829