CASI PARTICOLARI CHE RICHIEDONO UNO SPECIFICO CONSENSO

Sterilizzazione

La Cassazione con la sentenza 18 marzo 1987 numero 438 ha dichiarato dopo l'abrogazione dell'articolo 552 del C.P. che puniva la procurata impotenza e procreazione, non più reato la possibilità alla sterilizzazione con esplicito consenso (diversamente verrebbe a configurarsi un reato di lesione personale gravissima in base all'art. 583 C .P.), fatto salvo sempre lo stato di necessità.

 

Prelievi da cadavere

In base alla legge 644/75 sono possibili i prelievi da cadavere con esclusione dell'encefalo e delle ghiandole della sfera genitale, salvo un espresso diniego dichiarato prima della morte.

Per quanto riguarda il prelievo dal vivente esso è disciplinato dalla Legge 458/67 : è consentito il prelievo del rene da parte di alcuni congiunti (genitore, figlio, fratello), per il prelievo di sangue, midollo osseo e della cute in quanto detto prelievo non determina una infermità permanente, purchè il prelievo sia da maggiorenne e capace di intendere e volere; è richiesto il consenso anche del ricevente.

 

In particolare, cosa prevede il Codice deontologico?

Art. 40 Donazione di organi, tessuti e cellule
Il medico promuove la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule, collaborando all'informazione dei cittadini e sostenendo donatori e riceventi.

In precedenza:

Art. 40 Donazione di organi, tessuti e cellule
È compito del medico la promozione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule anche collaborando alla idonea informazione ai cittadini.

Art. 41 Prelievo di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto
Il prelievo da cadavere di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico è praticato nel rispetto dell'ordinamento garantendo la corretta informazione dei familiari.
Il prelievo da vivente è aggiuntivo e non sostitutivo del prelievo da cadavere e il medico, nell'acquisizione del consenso informato scritto, si adopera per la piena comprensione dei rischi da parte del donatore e del ricevente.
Il medico non partecipa ad attività di trapianto nelle quali la disponibilità di organi,tessuti e cellule abbia finalità di lucro.

In precedenza:

Art. 41 Prelievo di organi e tessuti
Il prelievo di organi e tessuti da donatore cadavere a scopo di trapianto terapeutico può essere effettuato solo nelle condizioni e nei modi previsti dalla legge.
Il prelievo non può essere effettuato per fini di lucro e presuppone l' assoluto rispetto della normativa relativa all' accertamento della morte e alla manifestazione di volontà del cittadino. Il trapianto di organi da vivente è una risorsa aggiuntiva e non sostitutiva del trapianto da cadavere, non può essere effettuato per fini di lucro e può essere eseguito solo in condizioni di garanzia per quanto attiene alla comprensione dei rischi e alla libera scelta del donatore e del ricevente.

Art. 42 Informazione in materia di sessual ità, riproduzione e contraccezione
Il medico, al fine di tutelare la salute individuale e collettiva e la procreazione cosciente e responsabile, fornisce ai singoli e alla coppia ogni idonea informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione.

In precedenza:

Art. 42 Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione
Il medico, nell'ambito della salvaguardia del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, è tenuto a fornire ai singoli e alla coppia, nel rispetto della libera determinazione della persona, ogni corretta informazione in materia di sessualità, di riproduzione e di contraccezione. Ogni atto medico in materia di sessualità e di riproduzione è consentito unicamente al fine di tutela della salute.

Art. 43 Interruzione volontaria di gravidanza
Gli atti medici connessi all'interruzione volontaria di gravidanza operati al di fuori dell'ordinamento, sono vietati e costituiscono grave infrazione deontologica tanto più se compiuti a scopo di lucro.
L'obiezione di coscienza si esprime nell'ambito e nei limiti dell'ordinamento e non esime il medico dagli obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura nei confronti della donna.

In precedenza:

Art. 43 Interruzione volontaria di gravidanza
L' interruzione della gravidanza, al di fuori dei casi previsti dalla legge, costituisce grave infrazione deontologica tanto più se compiuta a scopo di lucro.
L' obiezione di coscienza del medico si esprime nell' ambito e nei limiti della legge vigente e non lo esime dagli obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura nei confronti della donna.

Art. 44 Procreazione medicalmente assistita
Le indicazioni e le correlate procedure diagnostiche e i trattamenti terapeutici relativi alla procreazione medicalmente assistita sono di esclusiva competenza del medico che opera in autonomia e responsabilità e nel rispetto dell'ordinamento.
Il medico prospetta alla coppia le opportune soluzioni fondate su accreditate acquisizioni scientifiche e informa sulle possibilità di successo nei confronti dell'infertilità, sui rischi per la salute della donna e del nascituro e sulle adeguate e possibili misure di prevenzione.
È vietata ogni pratica di procreazione medicalmente assistita a fini di selezione etnica o genetica; non è consentita la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca e ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali.
Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza, senza esimere il medico dagli obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura nei confronti della coppia.

In precedenza:

Art. 44 Fecondazione assistita
La fecondazione medicalmente assistita è un atto integralmente medico ed in ogni sua fase il medico dovrà agire nei confronti dei soggetti coinvolti secondo scienza e coscienza. Alla coppia vanno prospettate tutte le opportune soluzioni in base alle più recenti ed accreditate acquisizioni scientifiche ed è dovuta la più esauriente e chiara informazione sulle possibilità di successo nei confronti dell' infertilità e sui rischi eventualmente incidenti sulla salute della donna e del nascituro e sulle adeguate e possibili misure di prevenzione. E' fatto divieto al medico, anche nell' interesse del bene del nascituro, di attuare:

    1. forme di maternità surrogata;
    2. forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali stabili;
    3. pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce;
    4. forme di fecondazione assistita dopo la morte del partner.

E' proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a selezione etnica e a fini eugenetici; non è consentita la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca ed è vietato ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali.
Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in centri non autorizzati o privi di idonei requisiti strutturali e professionali.
Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza.

Art. 45 Interventi sul genoma umano
Il medico prescrive e attua interventi al genoma umano per esclusivi fini di prevenzione, diagnosi e cura di condizioni patologiche o a queste predisponenti e per la ricerca di nuovi trattamenti diagnostico-terapeutici appropriati ed efficaci.
Il medico garantisce idonea informazione sui rischi connessi alle procedure e alle loro possibilità di successo acquisendo il consenso scritto.

In precedenza:

Art. 45 Interventi sul genoma
Ogni eventuale intervento sul genoma deve tendere alla prevenzione e alla correzione di condizioni patologiche.

Art. 46 Indagini predittive
Il medico prescrive o esegue indagini predittive con il consenso scritto del soggetto interessato o del suo rappresentante legale, che sono gli unici destinatari dei dati e delle relative informazioni.
Il medico informa la persona interessata sul significato e sulle finalità dell'indagine, sull'effettiva probabilità di attendibile predizione, sulla fattibilità di interventi terapeutici disponibili ed efficaci e sulla possibilità di conseguenze negative sulla qualità di vita conseguenti alla conoscenza dei risultati.
Il medico non prescrive né esegue test predittivi richiesti e prodotti a fini meramente assicurativi od occupazionali.
Le indagini predittive in gravidanza, destinate alla tutela della salute della donna e del nascituro,
sono consentite se autorizzate in forma scritta dalla gestante, successivamente a idonea informazione.

In precedenza:

Art. 46 Test predittivi
I test diretti in modo esclusivo a rilevare o predire malformazioni o malattie su base ereditaria, devono essere espressamente richiesti, per iscritto, dalla gestante o dalla persona interessata. Il medico deve fornire al paziente informazioni preventive e dare la più ampia ed adeguata illustrazione sul significato e sul valore predittivo dei test, sui rischi per la gravidanza, sulle conseguenze delle malattie genetiche sulla salute e sulla qualità della vita, nonché sui possibili interventi di prevenzione e di terapia. Il medico non deve eseguire test genetici o predittivi a fini assicurativi od occupazionali se non a seguito di espressa e consapevole manifestazione di volontà da parte del cittadino interessato che è l' unico destinatario dell' informazione.. E' vietato eseguire test genetici o predittivi in centri privi dei requisiti strutturali e professionali previsti dalle vigenti norme nazionali e/o regionali.