L 26/06/1967 n.458 - Vigente alla G.U. 08/11/2005 n. 260
SANITA',
SANITARI, ECC. (MALATTIE)
Legge
26 giugno 1967, n. 458 (in Gazz. Uff., 27 giugno, n. 160). - Trapianto del
rene tra persone viventi (1).
(1)
Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e,
fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze
sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto
ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale
e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento
attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi
della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì
soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali,
eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa
tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore
di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso
e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento
preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi
al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al
sindaco o ad un suo delegato.
Preambolo
Articolo
1
In
deroga al divieto di cui all'art. 5 del Codice civile, è ammesso disporre
a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra persone viventi.
La
deroga è consentita ai genitori, ai figli, ai fratelli germani o non germani
del paziente che siano maggiorenni, purché siano rispettate le modalità previste
dalla presente legge.
Solo
nel caso che il paziente non abbia i consanguinei di cui al precedente comma
o nessuno di essi sia idoneo o disponibile, la deroga può essere consentita
anche per altri parenti e per donatori estranei.
Articolo
2
L'atto
di disposizione e destinazione del rene in favore di un determinato paziente
è ricevuto dal pretore del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l'Istituto
autorizzato al trapianto.
La
donazione di un rene può essere autorizzata, a condizione che il donatore
abbia raggiunto la maggiore età, sia in possesso della capacità di intendere
e di volere, sia a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto del rene
tra viventi e sia consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio
comporta.
Il
pretore, accertata l'esistenza delle condizioni di cui al precedente comma
e accertato altresì che il donatore si è determinato all'atto della donazione
di un rene liberamente e spontaneamente, cura la redazione per iscritto delle
relative dichiarazioni.
L'atto,
che è a titolo gratuito e non tollera l'apposizione di condizioni o di altre
determinazioni accessorie di volontà, è sempre revocabile sino al momento
dell'intervento chirurgico e non fa sorgere diritti di sorta del donatore
nei confronti del ricevente.
Il
pretore, accertata l'esistenza del giudizio tecnico favorevole al prelievo
ed al trapianto del rene contenuto nel referto medico collegiale di cui all'articolo
seguente, può concedere, con decreto da emettersi entro tre giorni, il nulla
osta all'esecuzione del trapianto.
In
caso contrario ed entro lo stesso termine, dichiara, con decreto motivato,
il proprio rifiuto.
Contro
tale decreto si può proporre reclamo con ricorso al Tribunale, che si pronuncia
in Camera di consiglio.
Tutti
gli atti del procedimento davanti al pretore e al tribunale non sono soggetti
alle disposizioni della legge sulle tasse di registro e bollo.
Articolo
3
Il
prelievo e il trapianto del rene possono essere effettuati in Centri per i
trapianti di organi, in Istituti universitari, ed in Ospedali ritenuti idonei
anche per la ricerca scientifica. I Centri, gli Istituti e gli Ospedali predetti
devono disporre di sanitari particolarmente qualificati per competenza medica,
chirurgica, biologica e devono essere autorizzati dal Ministro per la sanità,
sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e per gli Istituti universitari,
anche il parere della I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Il
direttore dell'Istituto che intende eseguire un trapianto del rene, esperite
e controllate tutte le indagini necessarie, riunisce in collegio medico i
suoi collaboratori con la partecipazione di un medico di fiducia del donatore
e provvede a redigere apposito verbale attestante l'idoneità del donatore
anche sotto l'aspetto della istocompatibilità, nonché l'esistenza della indicazione
clinica al trapianto nel paziente.
Tale
verbale conclusivo con un giudizio tecnico favorevole, viene rimesso al medico
provinciale, il quale, constatata l'ottemperanza alle condizioni del precedente
comma, lo trasmette, entro 24 ore, al pretore per il rilascio del nulla osta
all'esecuzione del trapianto, di cui all'art. 2.
Articolo
4
Il
trapianto del rene legittimamente prelevato e destinato ad un determinato
paziente non può aver luogo senza il consenso di questo o in assenza di uno
stato di necessità.
Articolo
5
Per
l'intervento chirurgico del prelievo del rene, il donatore è ammesso a godere
dei benefici previsti dalle leggi vigenti per i lavoratori autonomi o subordinati
in stato di infermità; è altresì assicurato contro i rischi immediati e futuri
inerenti all'intervento operatorio e alla menomazione subìta.
Articolo
6
Qualsiasi
pattuizione privata che preveda un compenso in denaro o altra utilità in favore
del donatore, per indurlo all'atto di disposizione e destinazione, è nulla
e di nessun effetto.
Articolo
7
È
punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 300.000
a lire 6.000.000 (1) chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione
nella donazione di un rene.
(1)
La multa è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, l. 24 novembre
1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.
32, secondo comma, della citata l. 689/1981.
Articolo
8
Il
Ministro per la sanità, di concerto col Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, emanerà il regolamento di esecuzione della presente legge (1) entro
sei mesi dalla sua entrata in vigore.