SI ESULA DAL CONSENSO INFORMATO

La legge ( legge 833/1978 articolo 33 ) non prevede l' acquisizione del consenso informato nei trattamenti sanitari obbligatori per

Su richiesta del minorenne si può procedere all’atto sanitario a prescindere dal consenso o dal dissenso dei genitori o del tutore o, addirittura, alla loro insaputa in alcune situazioni e precisamente (da 9.1.1 - Atti sanitari per cui non è necessario acquisire il consenso di chi esercita la potestà genitoriale (genitori o tutore), pagina 14 di Quaderno n. 13 - Linee di indirizzo per l’informazione del paziente e il consenso all’atto sanitario):
  a) per gli accertamenti diagnostici, anche di laboratorio, e le cure qualora si presentino sintomi di INSORGENZA DI UNA MALATTIA TRASMESSA SESSUALMENTE (art. 4 legge 25 luglio 1956, n. 837 sulla riforma della legislazione per la profilassi delle malattie veneree e artt. 9 e 14 del relativo regolamento di attuazione emanato con Dpr 27 ottobre 1962, n. 2056);
b) per le prescrizioni mediche e le somministrazioni nelle strutture sanitarie e nei consultori nell’ambito delle scelte per una PROCREAZIONE RESPONSABILE (art. 2 legge 27 maggio 1978, n. 194 sulla interruzione della gravidanza); e in particolare, a partire dai 14 anni di età, per visite, anche ginecologiche, trattandosi di intervento non terapeutico, ma riferito alla sfera sessuale;
c) per L’INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA quando il giudice tutelare abbia utorizzato la minorenne a decidere, a prescindere dal consenso dei genitori o del tutore, in presenza di seri motivi che impediscano o sconsiglino la loro consultazione o che inducano a procedere contro il loro parere (art. 12 della legge 27 maggio 1978, n. 194);
d) per gli accertamenti diagnostici e gli interventi terapeutici e riabilitativi al minorenne che faccia USO PERSONALE NON TERAPEUTICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, il minorenne può, mantenendo l’anonimato, accedere personalmente ai servizi per le tossicodipendenze, ottenere dei trattamenti terapeutici e consentire al controllo delle urine o del capello (art. 120 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).