TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE EX LEGE 104/92 PER L’ASSISTENZA A PARENTE DISABILE

Secondo il TAR Lazio, Roma, Sezione I, quater (sentenza 22 marzo 2007 numero 2488) “la disciplina di cui all’art. 33, comma 5, della legge n. 104/92, attraverso l’inciso -ove possibile-, subordina i trasferimenti ad esigenze organizzative dell’Amministrazione, identificabili con il buon andamento del servizio”, introducendo, pertanto un limite al beneficio di cui al citato articolo, nel senso che lo stesso è destinato a divenire operante ove il posto esista e sia vacante, anche in relazione alle esigenze dell’Amministrazione, di volta in volta considerate con riguardo alle singole situazioni (C.d.S., sez. VI, 31.1.2003 n. 481).
Dunque, il trasferimento o l’assegnazione del lavoratore presso una sede che consenta la prosecuzione del rapporto di assistenza verso un parente o un affine entro il terzo grado in situazione di handicap, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge 104/92, ha natura di interesse legittimo ed è attuabile purché non ostino a tale assegnazione o trasferimento superiori esigenze organizzative dell’Amministrazione.
Di recente il Tar Lazio con la sentenza 29 aprile 2010 numero 8826 ha ribadito che il diritto alla scelta della sede ai fini dell’assistenza continuativa ed esclusiva al parente e affine entro il terzo grado portatore di handicap non si configura come diritto soggettivo in senso proprio, con caratteri di pienezza e assolutezza, in quanto il beneficio è assicurato “ove possibile”. Pertanto, il requisito della esclusività assistenziale è integrato solo se l’istante comprova l’inesistenza di altri parenti ed affini in grado di occuparsi dell’assistenza del disabile mediante dati ed elementi di carattere oggettivo.