LEGGE 30 dicembre 1971 numero 1204
“Tutela delle lavoratrici madri”

Titolo I
NORME PROTETTIVE

Art. 5. L’Ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento me¬dico, l’interdizione dal lavoro delle lavo¬ratrici in stato di gravidanza, fino al pe¬riodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente articolo, per uno o più perio¬di, la cui durata sarà determinata dall’I¬spettorato stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbo¬se che si presume possano essere aggrava¬te dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro am¬bientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa es¬sere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3.

NB - Per l’articolo 17 del DLgs 151/2001 come modificato dall’articolo 15 del DL 5/2012
nei casi di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza la competenza spetta alla ASL cui va inoltrata la domanda. La Asl dopo i dovuti accertamenti e in presenza delle condizioni richieste, emetterà il provvedimento entro 7 giorni con inizio della interdizione dalla data di presentazione della domanda (Ministero del Lavoro circolare n.2 del 16 febbraio 2012).