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9. AGEVOLAZIONI IN CASO DI ADOZIONE

In base all' art. 3 comma 5 della legge 53/2000 la madre adottiva o affidataria (*) (o in alternativa il padre adottivo o affidatario, qualora la madre non voglia o non possa fruirne - Corte costituzionale sentenza 341/91 e 385/05) aveva diritto alla astensione obbligatoria per i primi tre mesi successivi all'ingresso in famiglia del bambino di età non superiore ai sei anni (**) al momento della adozione o dell'affidamento; se all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore aveva un'età compresa fra sei e dodici anni (art.3 comma 5 DPR 53/2000), il diritto di astenersi dal lavoro poteva essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, per l'elevazione a sei anni del limite dei tre anni.
Per la Finanziaria 2008 (vedi anche A) p.14 Nota operativa n.3/2008 dell'INPDAP e circolare n.16/2008 dell'INPS) il congedo di maternità in caso di adozione di minore spetta ora per un periodo massimo di cinque mesi:


ADOZIONI INTERNAZIONALI
CONGEDO DI MATERNITA' ANCHE SE L'ADOZIONE NON SI CONCLUDE

Con l'interpello numero 39 del 5 novembre 2010 la Direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che nel caso di interruzione della procedura adottiva, con conseguente rientro della  lavoratrice senza il verificarsi dell'ingresso del minore in Italia, il relativo periodo di assenza fruito dalla dipendente per adempimenti correlatiti alla procedura adottiva può essere considerato come congedo di maternità.


Nel caso di affidamento di minore, è previsto che il congedo possa essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, ma per un periodo massimo di tre mesi.

IN PRECEDENZA, PRIMA DELLA FINANZIARIA 2008

ADOZIONI - INDENNITA' DI MATERNITA'
PER LE MADRI E I PADRI (in alternativa alla madre)
DIPENDENTI e LIBERI-PROFESSIONISTI
MADRE LAVORATRICE ADOZIONI NAZIONALI ADOZIONI
INTERNAZIONALI
ETA' INDENNITA'
Lav.dipendente °   da 0 a 12 anni 3 mesi
  ° da 0 a 18 anni 3 mesi
Libero professionista °   da 0 a 6 anni 5 mesi
  ° da 0 a 6 anni 5 mesi
  ° da 6 a 18 anni 3 mesi

DOPO LA FINANZIARIA 2008 Legge 244 del 23 dicembre 2007 dal comma 452 al 456)

ADOZIONI - AFFIDAMENTI
INDENNITA' DI MATERNITA' PER LE MADRI E I PADRI
(in alternativa alla madre) DIPENDENTI

MADRE LAVORATRICE
ADOZIONI
NAZIONALI e
INTERNAZIONALI
AFFIDAMENTI
dall'ingresso in famiglia entro 5 mesi

ETA'

INDENNITA'
Lav.dipendente °   da 0 a 18 anni 5 mesi
  ° da 0 a 18 anni 3 mesi

   NOTA BENE: per il libero professionista vedi tabella sopra

Per la sentenza 371/03 della Corte costituzionale l'indennità di maternità va riconosciuta anche alle libere professioniste e al padre liberoprofessionista in alternativa alla madre (Corte costituzionale 385/05).

La Corte Costituzionale con la sentenza numero 205/2015 ha in seguito dichiarato illegittimo l’articolo 72 del Dlgs 151/2001 nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevede che l’indennità di maternità spetti alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età.
Pertanto l’indennità di maternità indipendentemente se per adozioni nazionali o internazionali spetta nella misura di 5 mesi indipendentemente dall’età del bambino adottato o affidato purchè minore.

DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 205/2015

ADOZIONI - AFFIDAMENTI
INDENNITA' DI MATERNITA' PER LE MADRI E I PADRI
(in alternativa alla madre) LIBERI PROFESSIONISTI

ADOZIONI
NAZIONALI e INTERNAZIONALI

ETA'

INDENNITA'
° da 0 a 18 anni 5 mesi

 

Secondo la risposta dell'ARAN F36/0 in caso di adozione contemporanea di due minori stranieri ove la madre abbia chiesto il congedo di maternità per uno solo sussiste per il padre adottivo la possibilità di chiedere il congedo per l'altro minore (art. 31 comma 1 Dlgs 151/01).

Anche i genitori adottivi o affidatari hanno diritto all'astensione facoltativa (art. 36 Dlgs 151/01 come modificato dalla Finanziaria 2008 - A) p.14 Nota operativa n. 3/2008 dell'INPDAP e circolare n.16/2008 dell'INPS) e alle assenze per malattia (art. 50 Dlgs 151/01) del bambino.

In particolare, il congedo parentale ora può essere fruito qualunque sia l'età del minore purché entro otto anni (dal 25 giugno 2015 e sino al 31 dicembre 2015 con possibilità con rinnovi annuali in base al DLgs 80/2015 articolo 10 comma 1a portato a 12 anni)   dall'ingresso in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L'indennità è pari al 30% della retribuzione dovuta, per il periodo massimo complessivo, ivi previsto, nei primi tre anni (dal 25 giugno 2015 e sino al 31 dicembre 2015 con possibilità con rinnovi annuali in base al DLgs 80/2015 articolo 10 comma 1b portato a 6 anni) dall'ingresso del minore nella nuova famiglia.
Le regole introdotte con la Finanziaria 2008 modificano dunque in buona parte la precedente normativa che prevedeva che, come anche sottolineato dall'INPS col messaggio 20 settembre 2007 numero 22913, quando l'adozione o l'affidamento (bambini di età inferiore ai 6 anni al momento dell'adozione/affidamento - vedi art. 36,comma 2 del D.Lgs. 151/2001) riguardava bambini fino a sei anni di età, indipendentemente dalla condizioni di reddito, il congedo parentale spettasse per un periodo complessivo di sei mesi, retribuito con l'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che venisse richiesto e fruito nei primi tre anni dall'ingresso nella nuova famiglia. Per gli ulteriori periodi (cioè oltre i sei mesi e fno a 11) anche se fruiti entro i 6 anni di età del bambino, nonché per qualunque periodo di congedo fruito una volta che il bambino avesse superato i 6 anni di età spettava il congedo, ma l'indennità era subordinata al reddito. Inoltre in caso di bambini, con età compresa tra i 6 e i 12 anni al momento ell'adozione/affidamento (art. 36, comma 3 del D.Lgs. 151/2001), considerato che il minore all'atto ell'adozione/affidamento aveva già superato i sei anni, qualunque periodo di congedo richiesto (anche i primi sei mesi, fino ad un massimo complessivo tra i due genitori pari a 11 mesi), era indennizzabile sempre subordinatamente alle condizioni reddituali. Se, poi, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore aveva un'età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astensione dal lavoro poteva essere esercitato solo nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Ricordiamo che anche la normativa introdotta con la Finanziaria 2008 ribadisce che oltre il periodo di tre anni dall'ingresso, non spettano né congedo né indennità (commi 2 e 3 dell'art. 36 del D.Lgs. 151/2001 così ripresi nel comma 455 della legge 244/07).
Nel caso dì adozioni e affidamenti preadottivi internazionali la durata del congedo parentale va certificata dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione (articolo 31 punto 3 in comma 454 legge 244/07).

I genitori di bambini adottati o in affidamento preadottivo hanno diritto ai riposi giornalieri dal lavoro entro il primo anno di ingresso del minore (il limite per poter usufruire di questi permessi è la maggiore età) nel nuovo nucleo famigliare (per la Corte costituzionale-sentenza 104/03 è illegittima la dizione all'articolo 45 comma 1 del Dlgs 151/01 "entro il primo anno di vita").

Con l’articolo 4 del Decreto legislativo 119/2011, oltre a correggere il 1 comma dell’articolo 45 del D.Lgs.151/2001 sostituendo le parole “entro il primo anno di vita del bambino” con “entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia” secondo quanto espresso dalla pronuncia della Corte costituzionale 104/2003 (vedi anche INPS circolare 91/2003 e 139/2011), si prevede che i permessi previsti dall’articolo 42-bis in caso di adozione o affidamento possano essere usufruiti entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nella nuova famiglia, indipendentemente dall’età del minore.

In caso di adozioni o affidamenti plurimi, come per i parti plurimi biologici, gli orari di riposo sono raddoppiati, secondo l'orario di lavoro della lavoratrice e del lavoratore che ne usufruiscono. 

Mentre i genitori di figli biologici possono usufruire dei riposi giornalieri solo al termine del periodo di congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) o di paternità (nei casi previsti), il lavoratore o la lavoratrice adottanti o affìdatari possono invece utilizzare i riposi giornalieri dal giorno successivo all'entrata del bambino/a in famiglia, al posto del congedo di maternità (o di paternità). Infatti in caso di adozione o di affidamento non è obbligatorio usufruire del congedo di maternità, dato che viene meno il bisogno di recupero psico-fisico della madre dopo il parto.  

Se entrambi i genitori adottivi o affìdatari intendono usufruire delle possibilità offerte dal TU 151/2001 di utilizzare contemporaneamente riposi giornalieri, congedo di maternità, congedo parentale, debbono tenere presente che:  

Di conseguenza, se la madre richiede in un secondo tempo il congedo di maternità o parentale, mentre il padre sta fruendo dei riposi giornalieri in assenza di richiesta della madre per i congedi citati, il padre deve interrompere la fruizione non potendoli utilizzare, durante i congedi della madre. 

Sul problema della sospensione del rapporto di lavoro della madre, e la conseguente possibilità del padre di utilizzare i riposi, l'INPS identifica (circ. 8/2003) come cause che determinano una sospensione del rapporto di lavoro le aspettative o i permessi non retribuiti e le pause lavorative previste nei contratti a part time verticale di tipo settimanale, mensile, annuale. 

Ricordiamo il divieto di licenziamento dei genitori adottivi o affidatari (art. 54 punto 9 D.Lgs. 151/2001) sino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità e, pertanto, in caso di dimissioni volontarie la necessità di convalida da parte dell'Ispettorato del lavoro (lettera circolare prot. 25/I/0007001 del 4 giugno 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale).

Entrambi i genitori affidatari o adottivi hanno diritto, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino con le stesse modalità previste per i genitori naturali (articolo 50 e 51 del Dlgs 151/01) con il diritto illimitato ad assentarsi per la durata della malattia del bambino fino a sei anni di età. Qualora all'atto dell'adozione o dell'affidamento (anche internazionale) il bambino abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo non retribuito per malattia spetta nei primi tre anni dall'ingresso del bambino stesso in famiglia, nel limite annuo dei cinque giorni lavorativi.

Ricordiamo che a decorrere dal 18 dicembre 1977, data di entrata in vigore della legge 903/1977, il congedo di maternità/paternità riconosciuto in caso di adozioni nazionali e internazionali e di affidamento è equiparato al congedo di maternità/paternità per figli naturali.
Conseguentemente anche le assenze dovute ai nuovi congedi di maternità/paternità e parentali per le adozioni e affidamenti secondo le regole della Finanziaria 2008 (art.2 commi da 452 a 556 e comma 504 legge 244/2007) sono utili quali periodi figurativi ai fini pensionistici (INPS messaggio 6361/2008).
Pertanto, se fruito in costanza di rapporto di lavoro, il relativo accredito figurativo ai fini pensionistici non richiede alcuna anzianità contributiva. Se invece è avvenuto al di fuori dal rapporto di lavoro la copertura figurativa ai fini pensionistici (art.25 comma 2 DLgs 151/2001) soggiace alla condizione che, all'atto della domanda, il genitore adottivo o affidatario possa vantare cinque anni di contributi versati in costanza di rapporto di lavoro.
Analogamente a quanto stabilito per il congedo di maternità/paternità il congedo parentale richiesto in caso di adozione o affidamento è accreditabile figurativamente se richiesto nell'ambito di un rapporto di lavoro. Può formare oggetto di riscatto se collocato temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, purché all'atto della domanda i richiedenti possano far valere almeno cinque anni di contribuzione.

(*) Inteso anche come collocamento temporaneo del minore in famiglia (messaggio INPS 23 febbraio 2006 n.5748).
(**) Ricordiamo che l'adottante o l'affidatario ha diritto a fruire (comma 452 Finanziaria 2008) del congedo di maternità retribuito nel limite massimo dei cinque mesi oppure di un congedo non retribuito della durata corrispondente al periodo di permanenza nello stato straniero richiesto per l'adozione o l'affidamento (legge 476/1998 art. 39 quater - comma 4 articolo 26 in comma 452 della Finanziaria 2008). In questo ultimo caso questo periodo non retribuito richiesto per la pratica di adozione, è considerato come interruzione del servizio e quindi non è utile ai fini del computo dell'anzianità di servizio e del trattamento di previdenza e di quiescenza. Potrà comunque essere utile tramite riscatto, ai sensi del Dlgs n. 564/96, oppure, in alternativa, tramite la prosecuzione volontaria dei contributi di cui al Dlgs n. 184/97.
Il 50 per cento delle spese documentate e certificate (ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 476 de1 1998) dagli enti autorizzati (articolo 38 della legge 476/1998) che abbiano ricevuto l'incarico di curare la procedure di adozione, sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale costituisce onere deducibile ai fini IRPEF, mentre per la parte rimanente si possono ottenere dei rimborsi modulati secondo il reddito famigliare complessivo secondo specifici provvedimenti di stanziamento (Finanziaria 2005 erogazione di 10 milioni di euro).
Il rimborso non è soggetto a imposizione fiscale.
Se la spesa è stata sostenuta da uno solo dei genitori, e ciò risulti in modo chiaro dai documenti bancari, l'onere verrà dedotto solo da quest'ultimo, cioè dal genitore che ha sostenuto la spesa.
Con la circolare 55 del 2001 l'Agenzia delle entrate dando risposta a un quesito prevede che mediante autocertificazione sia possibile la deduzione anche qualora l'istruttoria sia stata curata da enti non autorizzati o senza il tramite di alcun ente, anche per le spese sostenute dopo il 16 novembre 2000, a condizione, però, che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla Commissione per le adozioni internazionali.
Fra le spese certificabili o documentabili sono comprese quelle riferite all'assistenza che gli adottandi hanno ricevuto, alla legalizzazione dei documenti, alla traduzione degli stessi, alla richiesta di visti, al trasferimenti, al soggiorno, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore (Risoluzione 55 del 2000 del Ministero delle Finanze e Risoluzione 77 del 2005 Agenzia Entrate).


ENTRAMBI  I CONIUGI POSSONO SCALARE LE SPESE

Una coppia sostiene le spese per una adozione internazionale.
L’ente rilascia fatture intestate alla moglie, ma la certificazione complessiva delle spese sostenute è intestata alla coppia.
Deve scontare le spese uno solo dei coniugi, o possono farlo entrambi?

Secondo la risoluzione 77/E del 28 maggio 2004 dell’Agenzia delle Entrate l’ente autorizzato alla procedura dell’adozione internazionale deve certificare, ai fini della loro deducibilità, non solo le spese da esso sostenute direttamente, ma anche quelle sostenute dagli aspiranti genitori adottivi.

La circostanza che la certificazione rilasciata dall’ente sia intestata soltanto ad uno dei coniugi, non costituisce una preclusione alla possibilità da parte di entrambi di dedurre il 25% ciascuno dell’importo così certificato, in base alla lettera 1bis, articolo 10, Tuir: dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel  Capo I del titolo III  della legge  4 maggio 1983, n. 184.
A questo scopo è sufficiente che venga annotata sul documento la modalità di ripartizione della spesa e rilasciata all’occorrenza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l’onere è stato sostenuto congiuntamente.



NORMATIVA GENERALE

Astensione facoltativa

La madre può assentarsi per un massimo di 6 mesi.
Il padre può assentarsi per un periodo massimo di 6 mesi, elevabili a 7 qualora abbia effettuato un periodo continuativo di almeno 3 mesi.
I periodi di astensione facoltativa però non possono superare cumulativamente i 10 (11) mesi.
Il diritto all'astensione facoltativa può essere esercitato da entrambi i genitori anche contemporaneamente e frazionatamene e viene riconosciuto anche se l'altro genitore non ne ha diritto.

Assenze per malattia del bambino

Nel caso di malattie del figlio entro i tre anni di vita del bambino non ci sono limiti temporali per la fruizione dell'astensione determinata dalla malattia del bambino, mentre per la malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni i genitori disgiuntamente potranno stare a casa dal lavoro per accudire al figlio sempre dietro presentazione di un certificato rilasciato dal medico del Servizio sanitario nazionale sino ad un massimo di cinque giorni ogni anno per ciascun genitore.
La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.
Il congedo per la malattia del bambino spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
Il limite di età è però elevato a 6 anni; inoltre qualora all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

I periodi di astensione dal lavoro di cui sopra sono computati utilmente ai fini dell'anzianità di servizio, ma sono esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

 

ADOZIONI NAZIONALI e INTERNAZIONALI - AFFIDAMENTI (la Finanziaria 2008 ha abolito le differenti previsioni connesse all'età del minore unificando la normativa)

Congedo di maternità e di paternità 

II limite di età per il congedo di maternità e di paternità in caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dalla legge 184/83 e successive modificazioni, è elevato fino alla maggiore età dell'adottato o dell'affidato. 
Inoltre, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Questo congedo non prevede però né indennità né retribuzione, tranne specifica previsione contrattuale. Tuttavia è prevista l'anticipazione del congedo di maternità retribuito nel limite massimo complessivo dei 5 mesi.
Per le adozioni il congedo di maternità ha la durata di cinque mesi e, nel caso delle adozioni nazionali, decorre dal momento dell'ingresso del minore nella nuova famiglia; per quelle internazionali, come sopradetto, è prevista l'anticipazione nel periodo di permanenza nello Stato straniero.
Nell'affidamento il congedo di maternità è di tre mesi e decorre dal giorno di ingresso nella nuova famiglia dell'affidatario.

Per la sentenza numero 205/2015 della Corte Costituzionale e per l’articolo 20 del DLgs numero 80 anche in caso di adozioni nazionali il limite di età per l’indennita’ di maternità delle libere-professioniste è elevato fino alla maggiore età dell’adottato o dell’affidato come già operante per le adozioni internazionali.

Congedo parentale 

Il congedo parentale nelle adozioni e negli affidamenti preadottivi può essere fruito dai genitori adottivi o affidatari nei primi otto anni (dal 25 giugno 2015 e sino al 31 dicembre 2015 con possibilità con rinnovi annuali in base al DLgs 80/2015 articolo 10 comma 1a portato a 12 anni)    dall'ingresso del minore nella nuova famiglia, indipendentemente dall'età. L'indennità pari al 30% della retribuzione è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni (dal 25 giugno 2015 e sino al 31 dicembre 2015 con possibilità con rinnovi annuali in base al DLgs 80/2015 articolo 10 comma 1b portato a 6 anni)   dall'ingresso del minore in famiglia.

Riposi orari  e Congedo per la malattia del figlio/a  adottato/a

In assenza di altra previsione legislativa, valgano le norme previste nel D.Lgs. 151/2001. In particolare, per fruire del congedo per malattia la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a presentare, ai sensi dell' art. 46 del Dpr 445/2000, una dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.