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6. PARTI PLURIGEMELLARI

L'articolo 32 del decreto legislativo 151/2001 (Testo unico delle disposizioni in materia di maternità) stabilisce che il diritto a questo congedo spetta -per ogni bambino- e non è legato all'evento parto. Di conseguenza in caso di parto plurimo ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale e cioè fino a sei mesi per la madre, fino a sette mesi per il padre, nel limite complessivo di dieci o undici mesi fra entrambi i genitori, ma però per ciascun figlio partorito. Non è invece previsto il diritto a ulteriori periodi di congedo obbligatorio di maternità.

Il trattamento economico prevede una indennità pari al 30 per cento della retribuzione percepita per un periodo massimo complessivo di sei mesi (considerando i mesi goduti dal padre e quelli della madre) se l'astensione è avvenuta fino al terzo anno di vita del bambino (questo termine con vigenza del DLgs 80/2015 dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre, e anni successivi, con precifici rinnovi annuali, è elevato al sesto anno di vita); per il periodo successivo, ma prima del compimento degli otto anni l'indennità è subordinata a certe condizioni di reddito. Tali previsioni retributive si moltiplicano per il numero dei nati in caso di parto plurimo (messaggio 569/2001 dell'INPS e circolare INPS numero 8 del 17 gennaio 2003).

In particolare laddove la contrattazione collettiva di lavoro prevede condizioni di maggior favore come per esempio nel caso della pubblica dipendenza che prevede il primo mese di astensione facoltativa a contribuzione piena, in casi di parto gemellare o plurigemellare i mesi di congedo parentale con piena retribuzione dovrebbero essere due o più in relazione al numero dei figli nati (vedi anche lo studio di Mauro Di Fresco: la fruizione del congedo parentale deve essere retribuita al 100% per i primi 30 giorni e tale beneficio contrattuale, che si applica ai dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, può essere goduto, su richiesta del lavoratore/lavoratrice, anche per ogni figlio o figlia nati lo stesso giorno, senza discriminazione alcuna tra parti singoli e parti plurimi). In senso contrario la sentenza 584/07 del tribunale di Modena emessa l'8 gennaio 2008. Secondo i giudici, infatti, la normativa contrattuale, facendo riferimento all'articolo 32, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 151/2001, già ricomprende l'ipotesi (prevista e disciplinata da questo articolo) di parto plurimo, stabilendo che nel periodo di fruizione del congedo facoltativo (che dunque in caso di nascita di due figli compete fino a 12 mesi) i primi 30 giorni sono retribuiti per intero. Ma solo i primi 30.

A questo proposito stesso orientamento applicativo anche dell’Aran (SAN175_Orientamenti Applicativi).

Il Tribunale di Novara con la sentenza n.72 del 16 marzo 2017 afferma invece che Pubblico impiego in caso di parto plurimo i periodi di congedo sono raddoppiati e allo stesso modo va considerato il relativo trattamento economico:

…diritto della ricorrente alla corresponsione dell’intera retribuzione per i primi 30 giorni e nella misura del 30 per cento per il restante periodo di astensione usufruita nel quadro dell’istituto del congedo parentale anche per la seconda figlia nata da parto gemellare

Il genitore che intenda avvalersi di ulteriori periodi di congedo parentale per la presenza di due o più figli gemelli dovrà presentare

PERMESSI GIORNALIERI IN CASO DI PARTO PLURIMO (*)
Madre Padre
orario di lavoro di almeno 6 ore giornaliere orario di lavoro di almeno 6 ore giornaliere orario di lavoro inferiore
a 6 ore giornaliere
4 ore 0 ore 0 ore
3 ore 1 ora 1 ora
2 ore 2 ore 1 ora
1 ora 3 ore 2 ore
0 ore 4 ore 2 ore
in astensione obbligatoria o facoltativa 2 ore 1 ora
Madre Padre
orario di lavoro inferiore a 6 ore giornaliere orario di lavoro di almeno 6 ore giornaliere orario di lavoro inferiore a 6 ore giornaliere
2 ore 0 ore 0 ore
1 ora 2 ore 1 ora
0 ore 4 ore 2 ore
in astensione obbligatoria o facoltativa 2 ore 1 ora
(*) In base alla sentenza della Corte costituzionale numero 104/2003 anche in caso di adozione o affidamento plurimo spettano doppi riposi giornalieri. Possono avvalersi del diritto sino al raggiungimento della maggiore età e entro il 1° anno dall'ingresso in famiglia del minore.

Ricordiamo come in caso di parto plurimo anche i permessi per l'allattamento sono in relazione al numero dei figli partoriti: infatti la legge 151/2001 all'articolo 41 prevede espressamente che in caso di parto gemellare, i periodi di riposo siano raddoppiati e le ore aggiuntive possano essere usufruiti dal padre.

A questo proposito la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (interpello 23/2007), rispondendo, in data 3 settembre 2007, ad un interpello del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, relativamente alla possibilità che al padre lavoratore dipendente spettino o meno i riposi giornalieri aggiuntivi, previsti in caso di parto plurimo, non goduti dalla madre in quanto lavoratrice parasubordinata o autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista, aventi diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale con esclusione quindi dei senza lavoro e dei disoccupati), ribadendo quanto già espresso dall'INPS con la circolare numero 95bis del 6 settembre 2006, si è così espressa: "....nulla osta a che il padre, lavoratore dipendente, possa fruire, in caso di parto plurimo, dei riposi giornalieri aggiuntivi (e quindi raddoppiati) secondo quanto previsto dall' art. 41 D.Lgs. n. 151/2001.".

In particolare, questi periodi di riposo sono considerati ore lavorative agli effetti sia della durata che della retribuzione del lavoro (intero ammontare della retribuzione).