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24. APPENDICE

24.1 CORONAVIRUS - PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA GENITORIALITA’

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tra i provvedimenti di sostegno alle famiglie: il congedo parentale straordinario e i permessi 104 retribuiti (vedi anche circolare 45 del 25.03.2020 dell’Inps).

Art. 23
(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione
separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per
emergenza COVID -19)
1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
5. Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. 8. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.
9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
10.Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate. 11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020.
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 24
(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)
1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126

Art. 25
 (Congedo  e  indennita'  per  i  lavoratori  dipendenti  del  settore pubblico, nonche' bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico  e  privato  accreditato, per emergenza COVID -19)
1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza  dei  provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e  per  tutto  il periodo  della  sospensione  ivi  prevista,  i  genitori   lavoratori
dipendenti  del  settore  pubblico  hanno  diritto  a  fruire   dello specifico congedo e relativa indennita' di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennita' di cui al primo  periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori  stiano gia' fruendo di analoghi benefici.

2.  L'erogazione  dell'indennita',  nonche'   l'indicazione   delle modalita' di fruizione del congedo sono a  cura  dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
3. Per i lavoratori dipendenti del settore  sanitario,  pubblico  e privato accreditato, appartenenti alla categoria  dei  medici,  degli infermieri, dei tecnici di  laboratorio  biomedico,  dei  tecnici  di radiologia medica e  degli  operatori  sociosanitari,  il  bonus  per l'acquisto  di  servizi  di  baby-sitting  per  l'assistenza   e   la sorveglianza dei figli minori  fino  a  12  anni  di  eta',  previsto dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di  cui  al comma 1, e' riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro.
La disposizione  di  cui  al  presente  comma  si  applica  anche  al personale  del  comparto  sicurezza,  difesa  e   soccorso   pubblico impiegato per le esigenze connesse  all'emergenza  epidemiologica  da COVID-19.
4. Ai fini dell'accesso al bonus di cui al comma 3,  il  lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e  secondo  le modalita' tecnico-operative stabilite in  tempo  utile  dal  medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa,  la  prestazione di cui intende usufruire,  contestualmente  indicando  il  numero  di giorni di indennita'  ovvero  l'importo  del  bonus  che  si  intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute,  l'INPS  provvede  al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora  dal  monitoraggio  emerga  il  superamento,  anche  in   via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
5. I benefici di cui al presente  articolo  sono  riconosciuti  nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Fino alla data  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza  sul territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso all'insorgenza di patologie derivanti  Covid-19,  dichiarato  con  la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72  ore.  Per  i sindaci  lavoratori  dipendenti  pubblici  le  assenze   dal   lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate  a  quelle  disciplinate dall'articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
7. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si provvede ai sensi dell'articolo 126.

CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO
Il congedo è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata (ex articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS e dai lavoratori dipendenti del settore pubblico.
In alternativa al congedo è prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting (vedi  Inps circolare n. 44/2020 e Messaggio INPS 1281, 15161621 e 1648).
Il congedo straordinario di 15 giorni poi portato a 30 (retribuiti al 50%) complessivi anche frazionati e alternativamente a un solo genitore va fruito nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020 a partire dal 5 marzo. Nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. I periodi sono previsti dai vari provvedimenti ministeriali che si susseguono e regolano le restrizioni a tutela del contagio.

Limite di età del figlio: 12 anni.
Nessun limite di età in caso di figli con disabilità grave accertata.
Per figli tra 12 e 16 anni: possibilità di fruire del congedo senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa.

In particolare nel pubblico impiego i periodi di congedo straordinario Covid sono «pienamente» utili ai fini del TFS e TFR (Inps messaggio 2968 del 27.07.2020). È fatto divieto di procedere al licenziamento del lavoratore ed è garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
La tutela è prevista anche per i genitori adottivi e i genitori affidatari o che hanno in collocamento temporaneo minori.

BONUS PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING
In alternativa al congedo di cui sopra è prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting sino ad un massimo di 600 euro (mille per il personale sanitario)  per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.

Il bonus spetta:
- ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
- anche in caso di adozione e affido preadottivo;
- oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- è erogato mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.

CHI SONO I BENEFICIARI
Lavoratori dipendenti Privati, Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, Lavoratori Autonomi (iscritti e non all’INPS)
Il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, per le seguenti categorie di soggetti:
– lavoratori dipendenti del settore privato;
– lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
– lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
– lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali).

Lavoratori dipendenti Pubblici
Il bonus per servizi di baby-sitting spetta altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

Per tali soggetti, il bonus:
- è erogato dall’INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche;
- l’importo complessivo spettante, in tali casi, può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.

IMPORTANTE:
Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:
- se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
- se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.
È possibile cumulare:
- il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
- Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

Come Attivare il libretto famiglia per poter fruire del bonus per servizi di baby-sitting
Al fine di consentire l’erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”. Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando “l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura.

ESTENSIONE PERMESSI RETRIBUITI EX LEGE 104
Il DL «Cura Italia» prevede l’aumento di 12 giorni (oltre i 3 giorni mensili previsti) del numero dei giorni di permesso retribuiti ai sensi della legge 104 per chi assiste un parente disabile per i mesi di marzo e aprile (salvo rinnovi).

DECRETO LEGGE «RILANCIO»
Col DL n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto «Rilancio») - articolo 72 i giorni di congedo parentale straordinario per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato sono portati a 30 con estensione dell’arco temporale di fruizione al 31 luglio 2020 (in fase di conversione, articolo 72, portato al 31 agosto 2020) e sono inoltre aumentate le entità dei bonus. Da tener presente che la fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asili nido. Al comma 2 lett.a invece si aumenta l’importo da 1000 a 2000 euro di quanto previsto al comma 3 del DL 18/2020 articolo 25.
All’articolo 73 si prolunga la possibilità di fruizione anche ai mesi di maggio e giugno e con messaggio 2902/2020 l’Inps chiarisce la possibilità di fruire di tale congedo anche in
modalità oraria a far tempo dal 19 luglio 2020.
Con messaggio 3105 dell’11.08.2020 l’Inps fornisce ulteriori precisazione per usufruire il congedo Covid ad ore e in particolare “nell’intervallo temporale che intercorre dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020, dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare. Pertanto, nel caso in cui il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19 sia a cavallo tra il mese di luglio 2020 ed il mese di agosto 2020, dovranno essere presentate due domande”.
Con la circolare n.99 dell’Inps si danno ulteriori precisazioni, in particolare sulla possibilità di fruizione in modalità oraria.

DECRETO LEGGE n.111 dell’8 settembre 2020
con disposizioni per far fronte a indifferibili esigenze di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico
Art. 5 – Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici
1. Un genitore lavoratore dipendente puo’ svolgere la prestazione di lavoro in modalita’ agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita’ agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all’altro, puo’ astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
3. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 e’ riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un’indennita’ pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I  suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
4. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di  cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attivita’ di lavoro in modalita’ agile o comunque non svolge alcuna attivita’ lavorativa, l’altro genitore non puo’ chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.
5. Il beneficio di cui al presente articolo puo’ essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi  entro il 31 dicembre 2020.
6. Il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 e’ riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al  presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e’ stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
7. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 2 a 5, e’ autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2020.
8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7 pari a 51,5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
9. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita’ di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
«Art. 21-bis (Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)
1. Un genitore lavoratore dipendente puo' svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonche' nell'ambito dello svolgimento di attivita' sportive di base, attivita' motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.
2. E' altresi' possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si e' verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
3. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2, uno dei genitori, alternativamente all'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
4. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 3 e' riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 7, un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
5. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo l'attivita' di lavoro in modalita' agile o comunque non svolge alcuna attivita' lavorativa, l'altro genitore non puo' chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3.
6. Il beneficio di cui al presente articolo puo' essere riconosciuto, ai sensi del comma 7, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.
7. Il beneficio di cui ai commi da 3 a 6 e' riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
8. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 3 a 6, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.
9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
10. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 21-ter (Lavoro agile per genitori con figli con disabilita')
1. Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilita' grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attivita' lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81».

Con la circolare INPS 116 del 2 ottobre 2020 si prevede per i genitori del settore privato la possibilità di usufruire del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli di età inferiore ai 14 anni. Può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 111 dell’8 settembre 2020) e il 31 dicembre 2020.

I lavoratori dipendenti del settore pubblico debbono invece presentare la domanda alla propria amministrazione di competenza la quale dovrà provvedere anche alle modalità di fruizione del congedo stesso.

N.B. - Vedi anche art. 25 c.1 e 2 del DL  18 del 17.03.2020 (…genitori   lavoratori dipendenti  del  settore  pubblico  hanno  diritto  a  fruire   dello specifico congedo e relativa indennita'…)

DECRETO LEGGE 137/2020 (c.d. Ristori)

Articolo 22 (modifica articolo 21-bis del Dl 104/2020 convertito in legge 126/2020) – Scuole e misure per la famiglia
1. All'articolo 21 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ", minore di anni quattordici," sono sostituite dalle seguenti: ", minore di anni sedici" e dopo le parole: "sia pubblici che privati" sono aggiunte le seguenti: ",nonche' nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici";
b) al comma 3, dopo le parole: "plesso scolastico" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di eta' compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennita' ne' riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.".
c) al comma 7, le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "93 milioni di euro".
d) al comma 8, le parole: "1,5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro". 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 45,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 85, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Col DL 137/2020 viene ampliato il diritto dei genitori lavoratori dipendenti a fruire dello smart working o, in alternativa, di un congedo per assistere i figli. Le misure potranno essere concesse anche nel caso di sospensione dell'attività didattica in presenza e per i figli con età inferiore a 16 anni (non più quattordici).

I genitori lavoratori dipendenti a partire dal 29 ottobre 2020 e sino al 31 dicembre 2020 possono fruire del lavoro agile (qualora compatibile con la prestazione lavorativa) nelle seguenti ipotesi:
1) per il periodo di quarantena del figlio convivente con meno di sedici anni (non più quattordici), disposta dal dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto che sia avvenuto: a) all'interno del plesso scolastico; b) nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base o motoria in strutture come palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati; c) all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;
2) nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza (es. attivazione della DAD) nel caso del figlio convivente con meno di 16 anni (ipotesi non contemplata secondo la precedente norma).

In alternativa allo smart working è riconosciuto il diritto alla fruizione di un congedo covid-19 retribuito al 50% (peraltro già disciplinato dall'Inps nella Circolare Inps n. 116/2020) sino al 31 dicembre 2020 nelle seguenti ipotesi:
1) per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, ma solo per il contagio avvenuto nel plesso scolastico;
2) per il periodo corrispondente alla sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente, minore di anni quattordici (ipotesi non prevista dalla precedente norma).
Attenzione: che nei giorni in cui un genitore fruisce di una delle nuove misure (smart working o congedo) o svolge ad altro titolo attività di lavoro in modalità agile o non svolge alcuna attività, l'altro genitore non può chiedere alcuna delle nuove misure.

Da tener presente che nel caso di figlio con età pari a 14 anni, ma inferiore a 16 anni, il congedo consisterà in una aspettativa non retribuita, con divieto di licenziamento volto alla conservazione del posto, e senza riconoscimento di contribuzione figurativa (anche questa ipotesi non era prevista dalla precedente normativa).

La circolare n. 116/2020 chiarisce quali assenze possono essere compatibili con la richiesta di congedo o aspettativa per genitori di figli di età inferiore a 16 in quarantena o in didattica a distanza.
In particolare, se l'altro genitore è assente per ferie, malattia, aspettativa non retribuita, per riduzione parziale dell'orario di lavoro con integrazione salariale, per permessi per disabili o congedo straordinario. La compatibilità non sussisterà nel caso di altro genitore inoccupato, disoccupato o in congedo di maternità o parentale goduto nelle stesse giornate da parte dell'altro genitore per il medesimo figlio o nel caso di integrazioni salariali con sospensione della prestazione lavorativa.
Nella circolare viene anche puntualizzato che“in merito alle modalità di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli per i lavoratori del settore pubblico, nonché alle relative indennità le stesse sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Di conseguenza, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli all’Inps, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite”.
Con la circolare n. 2 il Ministro della Pubblica Amministrazione  fornisce precisazioni sugli orientamenti applicativi alle amministrazioni, con riferimento alle norme che interessano il lavoro pubblico.
Ricordiamo che l'articolo 25, comma 1, del Decreto legge n. 18/2020 (convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) dispone che i dipendenti pubblici, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, hanno dritto a fruire dello specifico congedo previsto per i dipendenti privati dall'articolo 23, comma 1, dello stesso Decreto legge e della relativa indennità entro il 31 luglio 2020. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che, nel nucleo familiare, non vi sia altro genitore a beneficiare di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o disoccupato o non lavoratore.

Col decreto “Ristori bis” vengono puntualizzate ulteriori misure urgenti a sostegno dei lavoratori per nuovi provvedimenti presi per l’emergenza epidemiologica Covid-19:

DECRETO LEGGE N. 149 DEL 9 NOVEMBRE 2020 (cd. Decreto “Ristori bis“) con ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Articolo 13 – Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado
1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto,
nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile, e' riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facolta' di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attivita' didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 e' riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
3. Il beneficio di cui al presente articolo e' riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilita' in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

Articolo 14 – Bonus baby-sitting
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o piu' bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attivita' didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La fruizione del bonus di cui al presente articolo e' riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile, ed e' subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
2. Il beneficio di cui al presente articolo si applica, in riferimento ai figli con disabilita' in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
4. Il bonus non e' riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.
5. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente e' incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Con la circolare 132 del 20 novembre 2020 l’Inps fornisce ulteriori istruzioni in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 dei lavoratori dipendenti per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza, a seguito delle novità introdotte dall’articolo 21-bis, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020, come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge n. 137/2020, aggiuntive rispetto alle indicazioni contenute nella circolare n. 116/2020, che rimangono operative.

 

DIRETTIVA UE - VIRUS SARS-COV-2 AGENTE BIOLOGICO RISCHIO 3

In base alla Direttiva Ue 2020/739 il virus Sars-Co-V è stato compreso nell’elenco degli agenti biologici di rischio 3 (agenti che possono causare malattie infettive nell’uomo).

All’articolo 2 della Direttiva è previsto che:

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 20 novembre 2021. Tuttavia, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle modifiche degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, nella misura in cui riguardano l’agente biologico SARS-CoV‐2, entro il 24 novembre 2020.

Gli agenti biologici di rischio 3, espressamente indicati nell’allegato A del Dlgs 151/2001, danno diritto alla interdizione dal lavoro. Il provvedimento di interdizione viene disposto dalla Direzione Territoriale del Lavoro a domanda della lavoratrice interessata o d’ufficio.

Si susseguono provvedimenti restrittivi per contenere la diffusione dei contagi Covid e nello specifico la «DAD - Didattica a distanza» e la quarantena scolastica hanno fatto emettere provvedimenti a tutela della genitorialità per la custodia dei figli conviventi minori di 14 anni costretti a casa: bonus per servizi di baby-sitting, il congedo Covid retribuito al 50%, prestazione lavorativa in modalità cd. agile.
Va precisato che il congedo per sospensione dell'attività didattica in presenza è incompatibile con:
a) il contemporaneo svolgimento - da parte dell’altro genitore - di lavoro in modalità agile, anche ad altro titolo rispetto a quello previsto per la quarantena scolastica del figlio minore di anni 14 ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza;
b) la contemporanea fruizione – da parte dell’altro genitore – del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza;
c) il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'altro genitore.
E' fatta salva la possibilità di fruire contemporaneamente del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza da parte dell’altro genitore che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo dei predetti congedi.

In particolare, da rilevare che colla conversione in legge del DL 13 marzo 2021, n. 30 dal 13 maggio 2021 è data la possibilità di usufruire il “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria (INPS Circolare n.96 del 5 luglio 2021 e Circolare n.189 del 17 dicembre 2021)

Riportiamo i provvedimenti attuativi:

Il Governo ha in seguito emanato il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 (vedi messaggi INPS 1276 e 1296), con misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, con retroattività dal 1° gennaio 2021 con scadenza al 30 giugno 2021

(eventuali congedi parentali utilizzati dal 1° gennaio 2021 possono essere convertiti a domanda nel nuovo congedo e non sono computati ne' indennizzati a titolo di congedo parentale).
In  precedenza ex articolo 22-bis del dl n. 137/2020 (cd. decreto ristori) dal 9.11.2020 possibile per la sospensione della didattica per le sole classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado nelle sole regioni rosse (Circolare Inps n.2/2021).
NB. Il congedo con indennità al 50% spetta anche ai genitori di figli disabili gravi ex articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Alle categorie dei lavoratori iscritti alla gestione separata Inps (professionisti, collaboratori), ai lavoratori autonomi (iscritti alle gestioni speciali commercianti, artigiani e coltivatori diretti) corresponsione di uno o piu' bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali da remunerarsi tramite il cd. libretto della famiglia.
La misura è riconosciuta anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari (questi soggetti, in sostanza, potranno scegliere se optare per il congedo oppure per il bonus) nonché ai professionisti iscritti ad ordini e collegi subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari).

Attenzione: in questo periodo (tra il 13.3.2021 ed il 30.6.2021) possono effettuare la prestazione anche i familiari come nonni, fratelli e zii. Non spetta nel caso in cui si fruisca del bonus asilo nido.
Inoltre, Bonus baby sitting e congedo sono alternativi.

Col DL 146/2021 vengono riattivati sino al 31 dicembre 2021 i congedi parentali straordinari Covid per i lavoratori/genitori dipendenti e autonomi, in particolare i congedi parentali per i figli che svolgono didattica a distanza o in quarantena:

Lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 14 anni (anche affidatari o collacotari)

Il lavoratore dipendente con figli conviventi minori di 14 anni (13 anni e 364 giorni), alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

In caso di figli disabili in situazione di gravità accertata (art.3 comma 3 legge 104/1992) non necessita  il requisito di convivenza e di età
La durata del congedo (che può essere usufruito per l’intera giornata o in modalità oraria), per il genitore di figlio disabile, è rapportata alla durata:

Il congedo è retribuito al 50% e coperto da contribuzione figurativa.
La norma è retroattiva all’inizio dell’anno scolastico 2021/2022.
Il congedo spetta da uno solo dei genitori, alternativamente all’altro.

Lavoratori dipendenti con figli minori di età compresa fra 14 e 16 anni

Qualora il figlio abbia una età compresa fra 14 e 16 anni (15 anni e 364 giorni), il legislatore prevede che il lavoratore possa (alternativamente all'altro genitore) astenersi dal lavoro in tutto o in parte alla durata:

In questo caso, però, il lavoratore non avrà diritto alla retribuzione o a un’indennità, né al riconoscimento della contribuzione figurativa.

Lavoratori autonomi

I lavoratori/genitori iscritti alla Gestione separata (art. 2, comma 26, legge n. 335/1995), qualora abbiano figli conviventi di età non superiore ai 14 anni (13 anni e 364 giorni), hanno diritto a fruire di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, corrispondente alla durata:

L’indennità è pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.
La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS.
L’indennità, per quest’ultima casistica di lavoratori, è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

24.2 DLgs 105/2022 - LE NUOVE DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA GENITORIALITA’

Il Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto alcune novità normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale.

SETTORE PUBBLICO E SETTORE PRIVATO: EQUIPARAZIONE DEI DIRITTI                    
L’articolo 1 punto 2 del DLgs 105/2022 chiarisce che tutto quanto previsto nel Dlgs 151 (congedi, permessi e altri istituti oggetto del decreto) nell'ottica della piena equiparazione dei diritti alla genitorialita' e all'assistenza, vanno applicati anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, salvo che non sia diversamente specificato.                                                
Viene così a cessare una iniqua distinzione tra lavoratori/trici del settore del pubblico  impiego e lavoratori/trici del settore  privato.                                                                                  In precedenza la legge 32/2022 all’articolo 3 comma 2 lett. f) di delega al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia: “f) prevedere che il diritto al congedo di paternita' sia garantito a parita' di condizioni anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni con misure uguali rispetto a quelle garantite per i lavoratori del settore privato;”

CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITA’  
Da non confondere col vecchio «CONGEDO di PATERNITA’» fruito in alternativa al congedo di maternità. Si tratta infatti di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
Il padre lavoratore dipendente, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.
Il congedo e' fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo e' aumentata a venti giorni lavorativi.
Il congedo e' fruibile dal padre anche durante il congedo di maternita' della madre lavoratrice.
Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
Il congedo e' riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternita' alternativo ai sensi dell'articolo 28.
Va dato preavviso al datore di lavoro almeno 5 giorni prima, salvo casi di comprovata urgenza o in relazione all’evento della nascita.
Per tutto il periodo del congedo spetta un'indennita' giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione; non incide sulle ferie e sull’anzianità di servizio anche agli effetti previdenziali.
Il congedo di paternità ha effetti anche sulla normativa relativa al divieto di licenziamento previsto dall’art. 54 comma 7. 

CONGEDO DI PATERNITA’ ALTERNATIVO
Il padre lavoratore in caso di morte o di grave infermità della madre o in caso di abbandono e in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre ha diritto ad astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo obbligatorio di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità (art.28 punto 1bis DLgs 151).

MATERNITA’ LAVORATRICI AUTONOME
E’ previsto per le lavoratrici autonome (art.2 comma 1 lettera t) del DLgs 105/2022articolo 68 comma 2-ter del T.U.) anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto in caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, il diritto all’indennità giornaliera.
Questa indennità viene erogata in presenza di accertamento medico della ASL (T.U. articolo 17 comma 3) e viene calcolata secondo la categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.

CONGEDO PARENTALE PER GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI
L’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 105/2022 apporta delle novità in materia di congedo parentale, disponendo la modifica del comma 1 dell’articolo 34 del T.U.

Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U. ossia:

Al genitore solo (per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio), sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23 del T.U.

CONGEDO PARENTALE GESTIONE SEPARATA
I genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata (art. 64, 64-bis e 64-ter T.U. 151) possono fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno (e non più entro il terzo anno) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo.
Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore.          I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

CONGEDO PARENTALE LAVORATORI AUTONOMI 
Il Dlgs 105 introduce il diritto al congedo parentale ai padri lavoratori autonomi: diritto a 3 mesi per ciascun genitore da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione io di affidamento) del minore  (art.69 TU 151).

INDENNITA’ GIORNALIERA PER GRAVI COMPLICANZE DELLA GRAVIDANZA PER LAVORATRICI AUTONOME E LIBERE PROFESSIONISTE
All’articolo 2 comma 1 lettera t)  del Dlgs 105/2022 (poi all’art.68 del T.U. 151) è previsto il diritto all'indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio (sulla base degli accertamenti medici ASL  di cui all’articolo 17, comma 3”del T.U.) una indennità calcolata per i periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI PERIODI DI CONGEDO PARENTALE RELATIVI A FERIE E TREDICESIMA MENSILITA’

Il punto 5 dell’articolo 34  del T.U. 151/2001 prevede ora che i periodi di congedo parentale siano computati nell'anzianità di servizio e non comportino la riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva. In precedenza erano esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.   

SISTEMA SANZIONATORIO
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro - Direzione Centrale Coordinamento Giuridico con la nota n. 2414 del 6 dicembre 2022, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione ed ai profili di carattere sanzionatorio della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 105/2022 che, nel modificare, fra l’altro, il D.Lgs. n. 151/2001 e la L. n. 104/1992, ha introdotto misure dirette a realizzare un migliore contemperamento tra l’attività lavorativa e professionale e la vita familiare dei genitori e dei prestatori di assistenza (c.d. caregiver familiari), nonché una più equa condivisione tra uomini e donne delle responsabilità di cura e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

24.3 CIRCOLARE 122/2022 – ALCUNE NOTE SULLE NUOVE NORME DEL CONGEDO  OBBLIGATORIO DI PATERNITA’ E DEL CONGEDO PARENTALE

Colla circolare n. 122 del 27 ottobre 2022 l’Inps da chiarimenti applicativi delle disposizioni a tutela della genitorialità  del  Dlgs 105 del 30 giugno 2022 (in G.U 29 luglio 2022, n. 176), in vigore dal 13 agosto 2022, che apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. aggiornato al Dlgs 105/2022)
A preambolo precisa che le disposizioni si applicano, per esplicita previsione normativa, anche ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, ferme restando le eventuali indicazioni operative fornite dal competente Dipartimento della Funzione pubblica.
Viene inoltre precisato che all’articolo 2 del DLgs 105/2022 sono riportate le modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia

mentre all’articolo 3

e nel successivo articolo 4

infine negli articoli 5 e 6

CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITA’ (articolo 27bis T.U.)
Il padre lavoratore ha diritto dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai 5 mesi successivi al congedo di 10 giorni interi (non frazionabili a ore) che salgono a 20 in caso di parto plurimo fruibili nelle sole giornate lavorativa.
E’ fruibile  anche in caso di morte perinatale del figlio dal primo giorno della 28° settimana di gestazione.
Il periodo dei 5 mesi entro cui fruire del congedo di paternità decorre dal giorno della nascita (compreso nel computo).   
In caso di parto plurimo spettano 20 giorni di congedo a prescindere dal numero dei figli nati.
In caso di adozione nazionale i periodi di astensione possono essere fruiti dopo l’ingresso in famiglia e entro i 5 mesi successivi. Invece in caso di adozione internazionale i periodi possono essere fruiti anche prima dell’ingresso in Italia dell’adottato, analogamente a quanto previsto per il congedo di maternità, durante la permanenza all’estero per l’incontro col minore degli adempimenti relativi alla procedura adottiva mediante la dovuta certificazione.
In caso di morte perinatale del minore adottato o affidato, il congedo di paternità obbligatorio sussiste se il decesso avviene nei ventotto giorni dalla nascita del minore e non dall’ingresso in famiglia o in Italia.
Il congedo di paternità obbligatorio può essere fruito negli stessi giorni di congedo di maternità  ed è compatibile, ma non sovrapponibile al congedo di paternità alternativo che ha la prevalenza e i giorni di congedo di paternità obbligatorio vanno poi a seguire senza soluzione di continuità con quello alternativo.
I giorni di congedo obbligatorio di paternità sono totalmente retribuiti e sono coperti da contribuzione figurativa.
La domanda va inoltrata al proprio datore di lavoro in forma scritta o in via telematica almeno 5 giorni prima (ove possibile in relazione all’evento nascita).

CONGEDO PARENTALE LAVORATORI e LAVORATRICI DIPENDENTI
E’ stato aumentato il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati (30% della retribuzione) e l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale, portandolo a dai 6 anni del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12. Anche gli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’AGO (assicurazione generale obbligatoria) sono fruibili entro i 12 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e non più sono entro gli 8 anni.

Ciascuno dei due genitori ha diritto a tre mesi non trasferibili all’altro genitore con un ulteriore periodo, in alternativa tra loro, della durata complessiva di tre mesi.

Entrambi i genitori

 

PRIMA DELLA RIFORMA

DOPO LA RIFORMA

totale dei mesi di
congedo spettanti

 10 mesi (elevabili a 11) di congedo
entro 12 anni di vita o dall’ingresso
In famiglia

10 mesi (elevabili a 11) di congedo
entro 12 anni di vita o dall’ingresso
In famiglia

mesi di congedo
indennizzato

 6 mesi indennizzabili entro 6 anni di
vita o dall’ingresso in famiglia

9 mesi indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

 mesi di congedo
indennizzato  con reddito sottosoglia

10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

 

Madre

 

PRIMA DELLA RIFORMA

DOPO LA RIFORMA

 totale dei mesi di
congedo spettanti

6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

 mesi di congedo
indennizzato

6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

3 + 3 (*) indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

 mesi di congedo
indennizzato con reddito sottosoglia

6 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

6 mesi (**) indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

 

(*) Se la madre fruisce di congedo parentale per 6 mesi, 3 sono indennizzati perché sono i suoi non trasferibili, gli altri 3 mesi sono quelli in comune tra i due genitori. Ne consegue che il padre può fruire di massimo 5 mesi di congedo parentale, di cui solamente 3 indennizzati
(**) Se il padre fruisce dei suoi 3 mesi di congedo parentale indennizzato e di altri 2 mesi di congedo in comune tra i due genitori, la madre può fruire dei suoi 3 mesi di congedo indennizzato, di 1 mese di congedo in comune tra i genitori e di ulteriori 2 mesi di congedo indennizzati in relazione al reddito individuale sottosoglia della madre.

 

Padre

 

PRIMA DELLA RIFORMA

DOPO LA RIFORMA

 totale dei mesi di
congedo spettanti

6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

 mesi di congedo
indennizzato

6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

3 + 3 mesi (*) indennizzabili entro i 12 anni di vita e dall’ingresso
in famiglia

 mesi di congedo
indennizzato con reddito sottosoglia

6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

6 mesi (elevabili a 7 (**) ) indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

 

(*) Se il padre fruisce di congedo parentale per 7 mesi, 3 sono indennizzati perché sono i suoi non trasferibili, gli altri 3 mesi sono quelli in comune tra i due genitori e 1 mese non può essere indennizzato perché usufruirebbe di una parte dei 3 mesi della madre che la stessa non può trasferire. Ne consegue che la madre può fruire di massimo 4 mesi di congedo parentale, di cui solamente 3 indennizzati.
(**) Se la madre fruisce dei suoi 3 mesi di congedo parentale indennizzato e di 1 altro mese di congedo in comune tra i due genitori, il padre può fruire dei suoi 3 mesi di congedo indennizzato, di 2 mesi di congedo in comune tra i genitori e di ulteriori 2 mesi di congedo indennizzati in relazione al reddito individuale sottosoglia del padre.

Genitore solo lav. dipendente

 

PRIMA DELLA RIFORMA

DOPO LA RIFORMA

 totale dei mesi di
congedo spettanti

10 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

11 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

 mesi di congedo
indennizzato

6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

9 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita e dall’ingresso
in famiglia

 

Genitore solo lav. dipendente con reddito sottosoglia (T.U. art. 34  comma 3)

 

PRIMA DELLA RIFORMA

DOPO LA RIFORMA

 totale dei mesi di
congedo spettanti

10 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

11 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

 mesi di congedo
indennizzato

6 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

11 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita e dall’ingresso
in famiglia

T.U. ARTICOLO 34 COMMA 3

  3. Per i periodi di  congedo  parentale  di  cui  all'articolo  32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e' dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il  reddito  individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Riassumendo:

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per la coppia di genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un'indennità pari al 30 percento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

al «genitore solo», sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi 
(e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione

CONGEDO PARENTALE
PER GENITORI APPARTENENTI A CATEGORIE LAVORATIVE DIFFERENTI

 CONGEDO PARENTALE con indennità
ex DLgs 105/2022

Madre

 Padre

totale
Madre + Padre

Madre

Padre

 dipendente

dipendente

9

3 / 6

6 / 3

 casalinga

dipendente

6

6

6

 dipendente

---

9

9

0

 autonoma

dipendente

9

3

6

 dipendente

autonomo

9

6

3

 autonoma

autonomo

6

3

3

parasubordinata

dipendente

9

3 / 6

6 / 3

 dipendente

parasubordinato

9

6 / 3

3 / 6

parasubordinata

parasubordinato

9

3 / 6

6 / 3

parasubordinata

autonomo

9

6

3

 autonoma

parasubordinato

9

3

6