22. GLOSSARIO
Aborto - L'interruzione della gravidanza prima del 180esimo giorno da diritto al solo trattamento di malattia, rimanendo escluso che la lavoratrice possa usufruire del trattamento di maternità, così come della conservazione del posto. Se, invece, l'aborto si verifica dopo i 180 dall'inizio della gestazione l'evento viene considerato ugualmente come parto e la lavoratrice godrà dei diritti derivanti dallo stato di maternità.
Adozioni e affidamenti - In caso di adozione o di affidamento di un bimbo di età non superiore a sei anni la lavoratrice o il lavoratore (ove previsto) può richiedere il congedo di maternità della durata di cinque mesi nelle adozioni e di tre mesi in caso di affido.
Adozioni
e affidamenti preadottivi internazionali - Nel caso di adozione
e di affidamento preadottivo internazionali, può essere richiesto:
1. un congedo di maternità della durata di cinque mesi, usufruibile
anche prima dell'inserimento del minore nella nuova famiglia e cioè
durante il soggiorno nello stato straniero richiesto per l'adozione;
2. un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello
Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento.
L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di
adozione certifica la durata del congedo di cui al punto 1, nonché
la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto
al punto 2. Questo congedo non comporta indennità né retribuzione.
Adozioni
internazionali /soggiorno all'estero - La legge stabilisce il
diritto per entrambi i genitori a un periodo di congedo dal lavoro di
durata corrispondente al periodo di permanenza nello stato straniero richiesto
per l'adozione. Le spese di viaggio e soggiorno sono deducibili fiscalmente
nella misura del 50%.
La
durata della permanenza all'estero deve essere certificata dall'ente autorizzato
che cura la adozione.
Ambienti pregiudizievoli - Le donne in gravidanza per tutto il periodo della gestazione sino a sette mesi dopo il parto debbono essere allontanate da ambienti pregiudizievoli (in particolare radiologia, camere operatorie, reparti infettivi, psichiatrici, oncologici) e servizi gravosi (per le guardie notturne l'esenzione è obbligatoria sino al compimento del primo anno di età del figlio) e in caso di impossibilità di trasferimento ad altre mansioni può essere disposta l'interdizione dal lavoro.
Anzianità di servizio - I periodi di congedo di maternità/paternità, anche anticipato o posticipato, devono essere computati nell'anzianità di servizio, a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alle mensilità aggiuntive e alla gratifica natalizia. I periodi di congedo parentale ed i congedi per malattia del bambino/a sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle mensilità aggiuntive.
Assenze per malattia - Assenza dal lavoro per alterazioni dello stato di salute che determina una assoluta o parziale incapacità al lavoro e comporta la necessità si assistenza medica e somministrazione di terapia. La assenze per malattia non interrompono il rapporto di lavoro e entro certi limiti temporali danno diritto alla conservazione del posto di lavoro e non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio. Sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia (senza decurtazione della retribuzione) in caso patologie gravi che richiedano terapie salvavita e altre assimilabili (esempio: l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV-AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica) i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e i giorni di assenza dovuti alla terapia, debitamente certificati dalla competente ASL o struttura convenzionata.
Assenza per permesso di due ore giornaliere - La lavoratrice madre o il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata possono chiedere due ore di permesso giornaliero retribuito, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa.
Assenza per permesso mensile di tre giorni, fruibile anche in maniera continuativa - La madre oil padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata, successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
Assenze retribuite - Sono quelle assenze per le quali il lavoratore o la lavoratrice hanno diritto di assentarsi dal lavoro conservando il diritto alla retribuzione, alla maturazione dell'anzianità di servizio senza riduzione delle ferie.
Assenza tre giorni all'anno - Per particolari motivi personali e familiari, compresa la nascita di figli.
Aspettativa - E' l'interruzione del dovere all'attività lavorativa, senza venir meno agli altri doveri d'ufficio.
Astensione anticipata - Il congedo può estendersi a periodi superiori, previo accertamento medico, richiesto dall'interessato e provvedimento dell'Ispettorato del lavoro o in seguito a verifica del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, in presenza di una delle seguenti condizioni:
nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
Astensione di maternità - Astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice in stato di gravidanza. Vedi congedo di maternità e/o paternità.
Astensione di paternità - Astensione obbligatoria dal lavoro del padre lavoratore fruito, ove previsto,in alternativa al congedo di maternità. Vedi congedo di maternità e/o paternità.
Astensione obbligatoria dal lavoro - Durante il periodo di gravidanza è previsto un congedo, con divieto assoluto di adibire le gestanti al lavoro, della durata complessiva di cinque mesi da usufruire alle seguenti condizioni:
durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; qualora il parto avvenga oltre tale data;
durante i tre mesi successivi al parto;
durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità post partum;
in
caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi
di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del
parto.
Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del
parto quando le dirigenti sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Le dirigenti in stato di gravidanza possono, fermo restando la durata
complessiva del congedo di maternità, astenersi dal lavoro
a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro
mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla
salute della gestante e del nascituro.
Cessazione del rapporto di lavoro - L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi risoluzione del rapporto di lavoro per:
cessazione dell'attività dell'azienda cui la lavoratrice è addetta;
scadenza del termine per assunzioni a tempo determinato purchè si verifichino durante i periodi di congedo di maternità sia normale che anticipato.
Congedo per la malattia del figlio - Vedi malattia del figlio.
Congedo di maternità e/o di paternità - Si intende per "congedo di maternità" l'astensione obbligatoria dal lavoro della madre lavoratrice e per "congedo di paternità" l'astensione dal lavoro del padre lavoratore, fruito, ove previsto, in alternativa al congedo di maternità .
Congedo parentale - Per congedo parentale si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore in caso di maternità e/o paternità di figli naturali, adottivi e/o in affidamento, adottivi e/o affidamenti preadottivi internazionali in aggiunta al congedo di maternità o paternità obbligatorio. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. Un'innovazione importante è data dalla possibilità della fruizione contemporanea del congedo parentale da parte dei due genitori: inoltre il padre può utilizzare il proprio periodo di congedo parentale durante il periodo di congedo di maternità della madre e mentre la madre usufruisce dei riposi giornalieri per l'allattamento
Congedo parentale (Casi possibili di...)
Madre | Padre | Madre | Padre | Totale massimo |
---|---|---|---|---|
Dipendente | Dipendente | 6 mesi | 7 mesi | 11 mesi |
Casalinga | Dipendente | 0 | 7 mesi | 7 mesi |
Autonoma | Dipendente | 3 mesi | 7 mesi | 10 mesi |
Dipendente | Autonomo | 6 mesi | 0 | 6 mesi |
Congedo parentale (Malattia durante il....) - L'insorgere di malattie durante il periodo di congedo parentale interrompe il periodo stesso con conseguente slittamento della scadenza e fa maturare il trattamento economico relativo alle assenze per malattia. Occorrerà inviare all'azienda il relativo certificato medico e comunicare esplicitamente la volontà di sospendere il congedo per la durata del periodo di malattia ed eventualmente spostarne l'utilizzo.
Congedi parentali in caso di adozione - La coppia che ha adottato all'estero può godere di alcuni benefici previsti dalla nuova legge. Infatti durante i primi 3 mesi successivi all'entrata del minore in Italia, la coppia può godere di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. Inoltre si ha diritto ad un congedo non retribuito dal lavoro per tutto il tempo necessario di permanenza all'estero. Si possono poi detrarre le spese sostenute per l'adozione dalla denuncia dei redditi nel limite del 50%. L'assenza dal lavoro fino al compimento del 6 anno del bambino è riconosciuta anche alle coppie adottive.
Congedo per malattia del figlio - E' l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia del figlio.
Congedo per malattia del figlio e retribuzione - L'assenza per la malattia del figlio non prevede copertura economica, ma solo previdenziale.
Congedo straordinario per la cura di famigliari disabili - All'interno della disciplina dei congedi per gravi motivi di famiglia è stato introdotto un congedo straordinario con copertura economica e previdenziale per cura del famigliare disabile grave e gravissimo.I genitori lavoratori, anche adottivi (dopo la loro scomparsa o se totalmente inabili, uno dei fratelli o delle sorelle), di soggetti portatori di handicap in situazione di gravità hanno il diritto a godere entro 60 giorni dalla richiesta di un congedo retribuito per un massimo di due anni, alternativamente e in maniera continuativa o frazionata.
Contributi effettivi - Sono i contributi versati in costanza di rapporto di lavoro, di convenzione o di iscrizione di convenzione o di iscrizione.
Contributi ricongiunti - Sono i contributi trasferiti da altro ente previdenziale ai fini di una unica posizione previdenziale.
Contributi di riscatto - Sono le somme richieste per il riconoscimento previdenziale di determinati servizi o periodi, cacolate in relazione all'età, al sesso e alla retribuzione alla data della domanda, atte a garantire la riserva matematica per l'erogazione futura dei benefici economici.
Contribuzione figurativa - E' il riconoscimento ai fini previdenziali di determinati periodi di rilevanza sociale pur in assenza di contribuzione effettiva.
Conviventi di fatto – Si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, matrimonio o da unione civile art.1 comma 36 legge 76/2016).
Data
presunta del parto - E' la data del futuro parto presumibile
dai dati anamnestici e dai rilievi clinici, riportata sul certificato
medico di gravidanza dallo specialista per il diritto all'astensione obbligatoria
ante partum. Il calcolo dei due mesi va fatto a ritroso senza includere
questo giorno che, pur rimanendo oggetto di tutela, costituisce il dies
a quo per computare a ritroso il periodo.
Ovviamente il periodo di astensione obbligatoria dei tre mesi dopo il
parto decorrono dal giorno successivo alla data dell'evento.
Conseguentemente, nell'ipotesi in cui data presunta e data effettiva coincidano,
il periodo complessivo "ordinario" di congedo di maternità sarà
pari a 5 mesi ed un giorno.
Data
del parto - E' il giorno dell'evento. Costituisce il dies a quo
per computare il periodo complessivo "ordinario" di congedo di maternità
che dovrà essere pari a 5 mesi ed un giorno, oltre eventuali altri
giorni intercorrenti tra la data presunta del parto e il parto avvenuto
oltre la data presunta.
Vedi anche -Data presunta del parto-.
Dati sensibili - L'Autorità per la privacy ha stabilito che l'INPS può effettuare operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione dei dati sensibili delle donne che richiedono l'assegno di maternità. L'INPS può, inoltre, effettuare operazioni di selezione, elaborazione e anche comunicazione dei dati, purché ne dia motivazione scritta con informazione dei soggetti cui verranno comunicati. I dati personali potranno essere utilizzati a fini statistici, di studio, di informazione, di ricerca e diffusione in forma rigorosamente anonima.
Dimissioni e maternità - In caso di dimissioni volontarie presentate nel periodo inizio di gravidanza/compimento primo anno di vita del bambino, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste per il caso di licenziamento, compresa l'indennità di disoccupazione. Le dimissioni, per essere valide, necessitano della convalida del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro. Non si deve osservare alcun termine di preavviso.
Ferie
(Monetizzazione delle .....) - Le eventuali ferie non godute dai
genitori per effetto dell'astensione obbligatoria, dei congedi parentali
o dei permessi per l'assistenza a figli disabili e cioè per ragioni
non riferibili alla espressa volontà del lavoratore, possono essere
monetizzate in caso di effettiva impossibilità a disporne (per
rifiuto del dipendente a goderne tardivamente o per esigenze organizzative
dell'Ufficio).
Infatti il decorso del termine di riferimento per il godimento delle ferie
non fa venir meno il diritto alla fruizione delle stesse, la cui finalità
consiste nell'assicurare al lavoratore il recupero delle energie sia fisiche
che psichiche.
Figurativo (contributo....) - Sono i contributi fittizi per alcuni particolari tipi di assenza dal lavoro riconosciuti gratuitamente.
Genitore
solo - Quando per circostanze varie un solo genitore, in ottemperanza
ai doveri genitoriali, può di prendersi effettivamente cura del
figlio.
Fattispecie ricorrenti:
1. morte di un genitore
2. abbandono del figlio da parte di uno dei genitori
3. affidamento del figlio a uno solo dei genitori
4. nel caso l'altro genitore sia colpito da grave infermità, ancorché
temporalmente circoscritta.
Handicappato - Si intende persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Indennità di maternità/natura - L'indennità di maternità ha natura previdenziale.
Indennità di maternità/riflessi fiscali - Dal punto di vista fiscale l'indennità di maternità segue sempre la sorte fiscale del reddito che sostituisce.
Indennità sostitutiva dei permessi per l'allattamento - Non è consentito alcun trattamento economico sostitutivo.
Interdizione anticipata - Vedi astensione anticipata.
Interruzione di gravidanza - L'interruzione della gravidanza prima del 180° giorno della gestazione è considerata malattia, l'interruzione dopo il 180° giorno è considerata parto.
Lavoratore autonomo - In campo assistenziale (maternità) il termine lavoratore autonomo (contrario del lavoratore dipendente) del coltivatore diretto, colono, mezzadro (come previsto nel settore pensionistico), viene anche esteso all'artigiano, al commerciante, all'imprenditore agricolo professionale, al parasubordinato e al libero professionista, aventi diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale, restando fuori l'ipotesi dei senza lavoro e disoccupati.
Lavoratrice/lavoratore - Lavoratori dipendenti (cioè titolari di contratto di lavoro subordinato pubblico o privato).
Lavoro notturno - E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Lavoro notturno (Richiesta di esenzione) - Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa
dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni
dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.
Lavori pericolosi e insalubri - Titolo esemplificativo di lavori pericolosi ed insalubri per cui è concessa l'astensione anticipata durante la gestazione e l'astensione sino a 7 mesi dopo il part o (condizioni di lavoro o ambientali sono ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino):
quelle che espongono alla silicosi e all'asbestosi;
quelli che comportano esposizione alle radiazioni ionizzanti;
quelli relativi alla assistenza e alla cura degli infermi nei sanatori, nei reparti per malattie infettive, nervose o mentali.
Licenziamento - Le dipendenti in stato di gravidanza non possono essere sospese dal lavoro per tutto il periodo che va dalla gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino. La garanzia al posto di lavoro sino al compimento di un anno di età del figlio è estesa anche al padre. In caso di adozione o di affidamento il divieto al licenziamento scatta fino a un anno dall'ingresso nella nuova famiglia del minore.
Licenziamento (Deroghe al licenziamento) - Il licenziamento è ammesso:
per colpa grave da parte della lavoratrice, considerata giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro (se il licenziamento per giusta causa avviene durante il congedo per maternità la lavoratrice non perde il diritto all'indennità di maternità)
per cessazione dell'attività dell'azienda
per scadenza dei termini nei contratti a tempo determinato
in caso di esito negativo del periodo di prova.
Licenziamento (Divieto di licenziamento) - Il divieto di licenziamento vige:
dall'inizio della gravidanza sino al compimento di un anno di età del bambino
bambino nato morto o deceduto entro il periodo di astensione obbligatoria post-partum fino allo scadere dei tre mesi (quattro in caso di flessibilità, cinque in caso di parto prematuro) dal giorno del parto
decesso del bambino tra i tre mesi e un anno di età, per dieci giorni dalla data della morte
Licenziamento (Nullità del licenziamento) - Il licenziamento intimato alla lavoratrice madre in violazione delle norme di divieto è nullo.
Malattia del figlio - Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie sia nella fase acuta sia per i giorni necessari per la convalescenza sino al completo recupero delle normali condizioni da parte del bambino
per tutto il periodo per ciascun figlio di età non superiore a tre anni;
per cinque giorni all'anno (ci sono interpretazioni per cui i 5 giorni sarebbero da intendersi non per anno solare, ma per anno di vita del bambino/a) per ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
Malattia del figlio adottato o affidato - In caso di adozione o affidamento spetta il congedo per tutto il decorso della malattia del bambino se di età non superiore ai sei anni e di cinque giorni all'anno se il bambino ha un'età compresa tra i sei e gli otto anni.
Malattia del figlio adottato o affidato in caso di provvedimento internazionale - Se all'atto dell'adozione o dell'affidamento il minore ha una età compresa fra i sei e i dodici anni , il congedo per la malattia del bambino di cinque giorni lavorativi all'anno è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo della nuova famiglia.
Malattia del figlio durante il congedo parentale della madre - Il padre lavoratore può chiedere il congedo per la cura della malattia del figlio durante il congedo parentale della madre. Infatti la disciplina legislativa chiede che il padre e la madre non siano assenti dal lavoro per lo stesso motivo di cura della malattia del figlio.
Malattia del figlio e ricovero ospedaliero - La malattia del figlio minore di otto anni che da luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento.
Malattia del figlio e visita fiscale - Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore, il bambino/a ammalato non può essere sottoposto a visita fiscale né il genitore che lo accudisce deve rispettare le fasce orarie di reperibilità.
Malattia di gemelli - Se due gemelli si ammalano contemporaneamente e la coppia è composta da lavoratori dipendenti, entrambi possono chiedere il congedo, dichiarando il diverso motivo (la malattia dell'una/o e la malattia dell'altra/o) dell'assenza.
Maternità e periodi al di fuori del rapporto di lavoro - I periodi di astensione obbligatoria verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere all'atto della domanda almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. I periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa e non abbiano riscattato il corso legale di laurea.
Norme di tutela (Altre norme di tutela) sul lavoro delle future madri - Deve essere evitato il ricorso al lavoro straordinario, al lavoro serale (il notturno ha già una specifica previsione di legge), al lavoro senza pause di riposo, agli orari troppo lunghi, ai ritmi intensi di lavoro, alle posture erette prolungate, a determinate movimentazioni manuali, all'esposizione a odori, agli indumenti protettivi e alle attrezzature di lavoro che non tengono conto dell'aumento di volume corporeo.
Pensione (Riflessi sulla ...) - Per i periodi di astensione obbligatoria, facoltativa, e malattia del bambino inferiore ai tre anni, non è richiesta in costanza di rapporto di lavoro alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della stessa. Per i soggetti ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione (aspettativa facoltativa o malattia del bambino inferiore ai tre anni), per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, viene accreditata la contribuzione figurativa .
Permessi giornalieri del padre e congedo di maternità - I permessi giornalieri non sono riconosciuti al padre, se la madre è in congedo di maternità o in congedo parentale.
Ricovero a tempo pieno - Per ricovero a tempo pieno si intende quello in cui il disabile trascorre tutta la giornata o gran parte di essa presso una struttura adibita all'accoglimento degli handicappati; i Centri socio riabilitativi diurni per disabili rientrano nell'accezione di Istituti specializzati.
Riposi giornalieri - Il datore di lavoro deve consentire alla lavoratrici madri, durante il primoanno di vita del bambino, due periodi di riposo di un'ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
Riposi giornalieri del padre - I periodi di riposo giornalieri sono riconosciuti anche al padre lavoratore:
nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente e cioè lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta), parasubordinata o liberoprofessionista;
in caso di molte odi grave infermità della madre.
E' escluso il diritto del padre ai riposi orari quando la madre non svolge attività lavorativa essendo casalinga o disoccupata (fatta salva l'ipotesi di grave infermità).Riposi in caso di adozione e affidamento - Le disposizioni in materia di riposi si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo annodi vita del bambino. In caso di adozioni o affidamenti plurimi, come per i parti plurimi biologici, gli orari di riposo sono raddoppiati.
Riposi in caso di parto plurimo - In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive, possono essere utilizzate anche dal padre.
Tutela
delle lavoratrici e lavoratori connessi alla maternità o paternità
- La tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità
o paternità di figli naturali, adottivi o in affidamento è
garantita, oltre che dal sostegno economico previsti dalla normativa
vigente, anche attraverso la possibilità di usufruire di periodi
di congedi, riposi e permessi regolamentari dalla leggi nazionali e
dai contratti collettivi di lavoro.
In particolare distinguiamo i periodi di interruzione e/o sospensione
dal lavoro in:
1. congedo parentale;
2. congedo di maternità e/o paternità;
3. congedo per la malattia del figlio