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2. PREMESSA

Pur partendo da una identica situazione dovuta alla gravidanza e alla nascita (o adozione) di un figlio, ancora diverse sono alcune risoluzioni di tutela dell'evento delle lavoratrici madri-medico a seconda che siano dipendenti, ospedaliere o di case di cura private, o convenzionate oppure libero professioniste. Sulla base comune della normativa di legge per la tutela della gravidanza e delle cure dei primi mesi di vita, variano, in particolare, i trattamenti economici, a secondo che la madre sia ospedaliera (un tempo variava anche se era di ruolo oppure precaria), dipendente di case di cura private o ospedali clinicizzati, libero professionista, convenzionata come medico di famiglia, pediatra di base, medico di guardia medica, ambulatoriale. Le normative introdotte nel lontano 1971 con la legge 1204, pietra miliare nella tutela della maternità, in buona parte sono state cambiate da correzioni della Corte costituzionale e altre leggi hanno previsto più ampie previdenze adeguate alla vita lavorativa dei nostri tempi, non ultimo il recente testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità (decreto legislativo 21 marzo 2001 numero 151) che cercato di riunire le varie normative e di chiarire l'intricata materia prevista in più dispositivi legislativi. Tuttavia, questo susseguirsi di sentenze, circolari e nuove normative, seppur raccolte ora in testo unico, crea ancora incertezze applicative e dai giovani genitori vengono spesso ignorati dei diritti, mentre dagli amministratori vengono date interpretazioni talora distorte.
Pertanto poiché le norme che regolano le prestazioni di tutela della maternità alle lavoratrici, ma più ancora alle donne medico, possono essere ancora di difficile interpretazione, ci è sembrato di una certa utilità scrivere una guida sulla problematica anche alla luce delle nuove interpretazioni di attuazione. Il numero sempre maggiore di giovani colleghe che entrano nell'esercizio della medicina e le difficoltà di una siffatta professione che talora mal si concilia col peso di una famiglia, evidenzia l'importanza che riveste questo argomento e di certe sue peculiarità. Ricordiamo che nel quadro delle norme dirette a proteggere la maternità emergono, in primo luogo, l'articolo 37 della Costituzione, secondo cui le condizioni di lavoro debbono consentire alla donna l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e, in armonia con tale disposto, l'articolo 2110 del codice civile che attribuisce alle lavoratrici gestanti la possibilità di sospendere il rapporto di lavoro, il diritto alla conservazione del posto e della retribuzione, nonché il riconoscimento dei periodi di assenza dal lavoro ai fine dell'anzianità di servizio. La legge 1204 del 1971 ha, invece, posto i primi cardini normativi.