2. PREMESSA
Pur
partendo da una identica situazione dovuta alla gravidanza e alla nascita (o
adozione) di un figlio, ancora diverse sono alcune risoluzioni di tutela dell'evento
delle lavoratrici madri-medico a seconda che siano dipendenti, ospedaliere o
di case di cura private, o convenzionate oppure libero professioniste.
Sulla
base comune della normativa di legge per la tutela della gravidanza e delle
cure dei primi mesi di vita, variano, in particolare, i trattamenti economici,
a secondo che la madre sia ospedaliera (un tempo variava anche se era di ruolo
oppure precaria), dipendente di case di cura private o ospedali clinicizzati,
libero professionista, convenzionata come medico di famiglia, pediatra di base,
medico di guardia medica, ambulatoriale.
Le
normative introdotte nel lontano 1971 con la legge
1204, pietra miliare nella tutela della maternità, in buona
parte sono state cambiate da correzioni della Corte costituzionale e altre
leggi hanno previsto più ampie previdenze adeguate alla vita lavorativa
dei nostri tempi, non ultimo il recente testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità
(decreto
legislativo 21 marzo 2001 numero 151) che cercato di riunire le varie
normative e di chiarire l'intricata materia prevista in più dispositivi
legislativi.
Tuttavia,
questo susseguirsi di sentenze, circolari e nuove normative, seppur raccolte
ora in testo unico, crea ancora incertezze applicative e dai giovani genitori
vengono spesso ignorati dei diritti, mentre dagli amministratori vengono date
interpretazioni talora distorte.
Pertanto poiché le norme che regolano le prestazioni di tutela della
maternità alle lavoratrici, ma più ancora alle donne medico,
possono essere ancora di difficile interpretazione, ci è sembrato di
una certa utilità scrivere una guida sulla problematica anche alla
luce delle nuove interpretazioni di attuazione.
Il
numero sempre maggiore di giovani colleghe che entrano nell'esercizio della
medicina e le difficoltà di una siffatta professione che talora mal si
concilia col peso di una famiglia, evidenzia l'importanza che riveste questo
argomento e di certe sue peculiarità.
Ricordiamo
che nel quadro delle norme dirette a proteggere la maternità emergono,
in primo luogo, l'articolo
37 della Costituzione, secondo cui le condizioni di lavoro debbono consentire
alla donna l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e, in armonia
con tale disposto, l'articolo
2110 del codice civile che attribuisce alle lavoratrici gestanti la
possibilità di sospendere il rapporto di lavoro, il diritto alla conservazione
del posto e della retribuzione, nonché il riconoscimento dei periodi
di assenza dal lavoro ai fine dell'anzianità di servizio. La legge
1204 del 1971 ha, invece, posto i primi cardini normativi.