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19. SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

1-La Corte costituzionale, con sentenza 24-30 maggio 1977 numero 92, ha abrogato l'art.34 della legge 1204/71, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni dell'art.11 della legge 26 agosto 1950 numero 860, continuano ad applicarsi in via transitoria ai datori di lavoro che, ai sensi della legge stessa, abbiano istituito camere di allattamento o asili nido aziendali funzionanti alla data del 15 dicembre 1971.

2-La Corte costituzionale, con sentenza 2-7 luglio 1980 numero 106, ha dichiarato l'illegittimità del comma secondo dell'art.17 della legge 1204/71, nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro l'assenza facoltativa non retribuita di cui la lavoratrice gestante abbia fruito in seguito ad una precedente maternità, ai sensi dell'art.7 primo e secondo comma della stessa legge.

3-La Corte costituzionale con la sentenza 14-19 gennaio 1987 numero 1, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.7 della legge 9 dicembre 1977 numero 903, nella parte in cui non prevede che il diritto all'astensione dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre lavoratrice, rispettivamente dall'art. 6 legge 9 dicembre 1977 numero 903 e dall'art. 4 lett.c) della legge 31 dicembre 1971 numero 1204 siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove la assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità.

4-La Corte costituzionale, con la sentenza 11-24 marzo 1988 numero 332, ha dichiarato:
a) l'illegittimità dell'art.17 secondo comma della legge 30 dicembre 1971 numero 1204, nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il periodo di assenza di cui la lavoratrice abbia fruito per accudire ai minori affidatile in preadozione;
b) l'illegittimità degli att. 7 primo comma e 15 della legge 30 dicembre 1971 numero 1204, nella parte in cui non prevedono che il diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennità spetti altresì, per il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 cod.civ.;
c)l'illegittimità dell'art. 4 primo comma lett.c) della legge 30 dicembre 1971 numero 1204, nella parte in cui non prevede che le lavoratrici affidatarie in preadozione possano avvalersi della astensione obbligatoria durante i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria;
d)l'illegittimità dell'art.12 della legge 30 dicembre 1971 numero 1204, nella parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice a percepire, nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento stabilito dal precedente art.2, le indennità stabilite da disposizioni legislative e contrattuali per il caso di licenziamento, si applichi anche alla lavoratrice affidataria in preadozione che abbia presentato le dimissioni volontarie entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria.

5-La Corte costituzionale, con la sentenza 11-19 ottobre 1988 numero 972, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.15 primo comma della legge 30 dicembre 1971 numero 1204, nella parte in cui esclude dal diritto all'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione, per il periodo compreso tra la fine del terzo mese dopo il parto e la fine del settimo mese dopo il parto, la lavoratrice madre addetta a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri che, non potendo essere spostata al altre mansioni, sia costretta ad assentarsi dal lavoro per avviso del competente Ispettorato del Lavoro.

6- La Corte costituzionale, con la sentenza 28 gennaio-8 febbraio 1991 numero 61, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui prevede la temporanea inefficacia anziche' la nullita' del licenziamento intimato alla donna lavoratrice nel periodo di gestazione e di puerperio.
Un divieto che comporti un mero differimento dell'efficacia del licenziamento, intimato alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e di puerperio, anziché la nullità radicale di esso, rappresenta una misura di tutela insufficiente per la donna lavoratrice. La protezione cui fa riferimento la norma costituzionale (art. 37), infatti, non si limita alla salute fisica della donna e del bambino, ma investe tutto il complesso rapporto che, nel detto periodo, si svolge tra madre e figlio; il quale rapporto deve essere protetto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino. Conseguentemente tali principi, collegati a quello d'uguaglianza, impongono alla legge di impedire che possano, dalla maternità e dagli impegni connessi alla cura del bambino, derivare conseguenze negative e discriminatorie per la lavoratrice madre per evitare anche che la maternità si traduca, in concreto, in un impedimento alla realizzazione dell'effettiva parità di diritti della donna lavoratrice.
Il divieto che comporta la nullità del licenziamento intimato alle lavoratrici madri durante il periodo di gravidanza e puerperio non esclude però che, terminato il periodo protetto, il datore di lavoro riacquisti l'integrità del suo potere di recesso, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e delle regole da essa imposte. Il che certamente potrà richiedere la sussistenza di una causa giustificatrice, ma nulla esige che la stessa sia nuova, essendo invece necessario soltanto che essa sussista (ancora) al momento in cui il licenziamento viene legittimamente intimato.

7-La Corte costituzionale, con la sentenza 11-15 luglio 1991 numero 341, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art.7 della legge 9 dicembre 1977 numero 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), nella parte in cui non consente al lavoratore, affidatario di minore ai sensi dell'art.10 della legge 4 maggio 1983 numero 184, l'astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, in alternativa alla moglie lavoratrice.

8-La Corte costituzionale, con la sentenza 11 febbraio 1993 numero 46, ha dichiarate infondate le censure espresse dal pretore di Torino alla legge 7/63, là dove vieta di licenziare le lavoratrici sposate da meno di un anno adducendo come giustificazione del recesso la mobilità o la riduzione del personale. In precedenza (sentenza 61/91) aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.2 della legge 1204/71, nella parte in cui prevede la temporanea inefficacia anziché la nullità del licenziamento intimato alla donna lavoratrice nel periodo di gestazione e di puerperio di gestazione e di puerperio indicato dal predetto articolo, tenuto peraltro presente che lo stato di puerperio non e' escluso in caso di bambino nato morto, non implicando necessariamente la con testualità con la maternità.

9-La Corte costituzionale, con la sentenza 21 aprile 1993 numero 179, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art.7 della legge 903/77, nella parte in cui non estende, in via generale e in ogni ipotesi, al padre lavoratore in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri, ha previsto il diritto ai permessi giornalieri anche al padre in alternativa alla madre.

10-La Corte costituzionale, con la sentenza 14/21 aprile 1994 numero 150, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.7 della legge 903/77, la ove limita l'ipotesi alla madre solo se lavoratrice subordinata, e precisamente nella parte in cui non estende anche al padre lavoratore in alternativa alla madre il diritto del padre lavoratore alla astensione facoltativa del lavoro per sei mesi nel primo anno di vita del bambino.

11-La Corte costituzionale, con la sentenza 27-31 maggio 1996 numero 172, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1 e dell'art.2 terzo comma e della legge 1204/71, nella parte in cui se il divieto di licenziamento vigesse, il datore di lavoro si troverebbe nell'alternativa di continuare ad accettare le prestazioni di una lavoratrice dimostratasi inidonea con la condizione di dover continuare a retribuirla fino al compimento del primo anno di vita del figli, vanificandosi la tutela che il patto di prova assicura al datore di lavoro con violazione del principio dell'autonomia contrattuale. Sussiste tuttavia l'obbligo del datore di lavoro di spiegare motivatamente le ragioni giustificatrici del giudizio negativo circa l'esito della prova per escludere con ragionevole certezza che il recesso sia stato determinato dalla condizione di gravidanza.

12-La Corte costituzionale, con la sentenza 29 gennaio 1998 numero 3, ha dichiarato illegittime le norme che prevedevano il pagamento dell'indennità di maternità alle donne libere professioniste dalla effettiva astensione dal lavoro, come avviene per le lavoratrici subordinate. Non si avrebbe una disparità di trattamento: per le donne professioniste il sistema di autogestione dell'attività consentirebbe di poter scegliere modalità di lavoro tali da conciliare il lavoro con la condizione di madre, al contrario delle lavoratrici in rapporto di dipendenza in quanto soggette a direttive, orari, programmi difficilmente conciliabili collo stato di madre.
Pertanto per i giudici della Consulta le libere professioniste possono continuare a lavorare anche durante il periodo coperto dall'indennità di maternità senza perdere il diritto al mantenimento dell'indennità pagata dalla loro Cassa previdenziale.

13-La Corte costituzionale, con la sentenza 30 giugno 1999 numero 270, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art.4 comma 1 della legge 1204/71, nella parte in cui non prevede per l'ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo di astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino, affidando la soluzione al legislatore (vedi legge 8 marzo 2000 numero 53).

14-La Corte costituzionale, con la sentenza 30 giugno 1999 numero 271, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.16 comma 1 della legge 1204 sollevata circa la retribuzione di una lavoratrice in part-time, dando pero' un principio in via interpretativa, tenendo presente che la legge 1204/71 era stata formulata quando il part-time non esisteva ancora: quando datore di lavoro e lavoratrice in part-time abbiano da tempo concordato la data per il ripristino del tempo pieno (accordo sulla data di ripristino dal tempo pieno anteriore alla gravidanza), se a quel tempo la donna si trova in stato di gravidanza e scatta il periodo di astensione obbligatoria, l'indennità di maternità va rapportata alla retribuzione intera e non a quella del periodo part-time.

15-La Corte costituzionale, con la sentenza 7-16 luglio 1999 numero 310, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.23 comma 7 della legge 11 marzo 1988 numero 67 e dell'art.18 della legge 1 settembre 1993 numero 25 della regione Sicilia, nella parte in cui non prevede l'applicazione della tutela predisposta dall'art.15 della legge 1204/71 a favore delle lavoratrici madri impegnate nei lavori socialmente utili.

16-La Corte costituzionale, con la sentenza 12-25 luglio 1999 numero 360, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in materia di tutela della maternità nella parte in cui non consente l'estensione della tutela della interdizione anticipata dal lavoro (da non confondere con la astensione obbligatoria pre-partum) alle lavoratrici a domicilio.

17-La Corte costituzionale, con la sentenza 1-14 dicembre 2001 numero 405,ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 17 comma 1 della legge 1204/71 nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di maternità subordinandola alla ragione del licenziamento. Nella fattispecie l'indennità di maternità deve essere corrisposta anche alla lavoratrice madre che sia stata licenziata per giusta causa durante il periodo di astensione obbligatoria.

18-La Corte costituzionale, con la sentenza 26 marzo-1 aprile 2003 numero 104, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 comma 1 del decreto legislativo 151/2001 la ove prevede che i riposi si applichino in caso di adozione o affidamento preadotttivo entro il primo anno di vita e non entro il primo anno di ingresso del minore nella nuova famiglia.

19-La Corte costituzionale, con la sentenza 27 ottobre-7 novembre 2003 numero 337, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge 166/91 riprodotto nell'articolo 57 del decreto legislativo 151/2001 la ove non prevede che anche alle lavoratrici assunte con contratto a tempo determinato spetti l'indennità di maternità come prevista per i congedi di maternità , paternità e parentali come è invece prevista dal decreto legislativo 151/01, salvo previsioni più favorevoli dei singoli ordinamenti.

20-La Corte costituzionale, con la sentenza 23 dicembre 2003 numero 371, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che non prevedono l'estensione anche alle libere professioniste dell'indennità di maternità per le adozioni internazionali di minori che hanno compiuto il 6° anno di età.

21-La Corte costituzionale, con la sentenza 16 giugno 2005 numero 233, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che non prevedono che anche i fratelli e le sorelle di persone con grave handicap possano accedere al congedo straordinario retribuito quando i genitori, sia pure viventi, non sono in grado di accudire il figlio handicappato, perché essi stessi invalidi.

22-La Corte costituzionale, con la sentenza 14 ottobre 2005 numero 385, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 70 e 72 del decreto legislativo 151/2001 nella parte in cui non prevedono per il padre libero-professionista, affidatario in preadozione di un minore, il diritto di beneficiare, in alternativa alla madre, dell'indennità di maternità durante i primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino in famiglia riconosciuta invece alla madre libero professionista nelle medesime circostanze. La norma violerebbe il principio di eguaglianza sia per la mancanza di una effettiva parità di trattamento tra i genitori (riconoscimento alla madre libero professionista adottante), sia perché il legislatore ha riconosciuto tale facoltà ai padri che svolgono una attività di lavoro dipendente, per cui il non aver esteso analoga facoltà ai liberi professionisti determina una disparità di trattamento fra lavoratori, che non appare giustificata dalle differenze, pur sussistenti, tra le diverse figure.

23-La Corte costituzionale, con la sentenza 18 aprile 2007 numero 158, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 5 dell'articolo 42 del DLgs 151/2001 nella parte in cui non prevede il diritto, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti, del coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità, a fruire del congedo biennale indennizzato per l'assistenza del soggetto disabile.

24-La Corte costituzionale, con la sentenza 30 gennaio 2009 numero 19, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 5 dell'articolo 42 del DLgs 151/2001 nella parte in cui non prevede tra coloro che possono beneficiare del congedo straordinario retribuito dal lavoro anche il figlio convivente di un disabile grave quando non ci siano altre persone che possono prendersene cura

25-La Corte costituzionale, con la sentenza 26 febbraio 2010 numero 71, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 comma 504 della legge 244/07-Finanziaria 2008 (art. 2 - 504. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge).
Il titolare di un trattamento pensionistico alla data del 27 aprile 2001 (data di entrata in vigore della legge 151/2001) non può essere considerato "iscritto" e, quindi, avvalersi delle facoltà di accredito o riscatto dei periodi di maternità fuori del rapporto di lavoro.

26-La Corte costituzionale, con la sentenza 28 luglio 2010 numero 285, ha dichiarato che non è anticostituzionale che il padre libero-professionista non possa fruire della indennità di maternità in alternativa alla madre. Secondo i remittenti (Corti di Appello di Firenze e Venezia) l'articolo 70 del DLgs 151/2001 non prevederebbe, infatti, il diritto del padre libero-professionista a percepire l'indennità di maternità in luogo della madre, ponendo in essere una disparità di trattamento tra i genitori, impedendo loro di valutare chi, assentandosi dal lavoro, meglio tutelerebbe il figlio sia pure solo sotto il profilo economico (si tratta di indennità e non di congedo obbligatorio).
Secondo i giudici costituzionali già con l'articolo 28 del T.U. della maternità e paternità l'assimilazione del padre naturale dipendente a quella della madre veniva prevista solo in casi eccezionali in relazione alla tutela del nascituro/nato e della madre. Ma soprattutto l'articolo 70 del DLgs 151/2001 avrebbe la finalità di fornire alla madre professionista una indennità che le consenta una eventuale astensione dal lavoro. Pertanto non lederebbe il principio di parità fra i genitori, strettamente collegato agli istituti in cui l'interesse del minore riveste carattere assoluto o preminente, quali i congedi parentali e i riposi giornalieri.
Questa sentenza non sarebbe, inoltre, neanche in contrasto con la precedente sentenza 285/2005 che aveva riconosciuto l'indennità al padre adottivo, libero-professionista. La previsione che solo alla madri libero-professioniste e non anche al padre libro-professionista venisse riconosciuta una indennità di maternità fu giudicata nella fattispecie (padre libero-professionista, affidatario in preadozione di un minore) ledere il principio di parità di trattamento tra le figure genitoriali e fra lavoratori autonomi e dipendenti sia del valore della protezione della famiglia che della tutela del minore adottato. Differente sarebbe invece nel caso dell'articolo 70 del DLgs 151/2001 per la paternità biologica.

27- La Corte costituzionale, con la sentenza 7 aprile 2011 numero 116, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consente, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare.

28- La Corte costituzionale, con la sentenza 22 novembre 2012 numero 257, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come integrato dal richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi.

29 - La Corte costituzionale, con la sentenza 3 luglio 2013 numero 203, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

30 - La Corte costituzionale, con la sentenza 7 ottobre 2015 numero 205, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella versione antecedente alle novità introdotte dall’art. 20 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevede che l’indennità di maternità spetti alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età.

31 - La Corte costituzionale, con la sentenza 5 luglio 2016 numero 213 ha stabilito il principio secondo cui anche al convivente di persona disabile – che si occupi dell’assistenza in favore del partner malato o invalido – ha diritto di usufruire, alla stessa stregua dei coniugi e dei parenti fino al secondo grado, dei tre giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa previsti dalla legge 104 del 1992.

32 – La Corte costituzionale, con la sentenza 11 aprile 2018 numero 105, ha stabilito la piena parità tra genitori adottivi, professionisti, sul godimento dell’indennità di maternità.
Se la madre adottiva rinuncia, il papà adottivo ha diritto al riconoscimento dell’indennità di maternità.

33 - La Corte Costituzionale, con la sentenza 23 maggio 2018 numero 158, ha stabilito la illegittimo dell’articolo 24 comma 3 del DLgs 151/2001 nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Pertanto come la malattia e gli infortuni, anche il congedo straordinario è «neutro» ai fini del calcolo dei 60 giorni  tra inizio della maternità e cessazione del rapporto di lavoro quale periodo che garantisce il diritto all’indennità di maternità

34 – La Corte Costituzionale con la sentenza 16 settembre 2020  numero 200 ha stabilito che i candidati che si trovano nel periodo corrispondente all'interdizione anticipata dal lavoro e all'astensione obbligatoria per maternità hanno diritto a permanere in graduatoria e a essere richiamati in caso di ulteriore utilizzo della graduatoria. Interpretazione autentica dell'art. 29, comma 2, lett. d), della legge regionale n. 25 del 2006. 

35 – La Corte Costituzionale con la sentenza 19 aprile 2022 numero 100 segnala la necessità di un tempestivo intervento del legislatore, atto a colmare la lacuna che compromette i valori costituzionali sottesi all’istituto della reversibilità, impedendo la piena soddisfazione del diritto a veder salvaguardata la forza cogente del vincolo di solidarietà familiare.